HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

RESPONSABILITÀ CONTRIBUENTE PER MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DAL COMMERCIALISTA

Responsabilità contribuente per mancata presentazione dichiarazione dal commercialista

Dichiarazioni fiscali omesse per condotta infedele del commercialista? Il contribuente non è sanzionabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul solco di un percorso giurisprudenziale già esistente, in un recentissimo arresto la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato che la responsabilità del contribuente circa la corretta presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali (qualora per tale attività il soggetto abbia affidato ad un professionista il mandato a trasmetterle) viene meno solo in caso di comportamento fraudolento del commercialista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare l'e-book  Sanzioni tributarie penali e amministrative  disponibile anche in formato cartaceo

1) La sentenza della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 15324 del 3 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha affrontato il ricorso presentato da una contribuente a cui era stata contestata, al termine di una verifica fiscale, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008. 

La ricorrente, però, riteneva di non poter essere considerata responsabile per quanto avvenuto, visto che per la presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali aveva conferito incarico al suo commercialista, determinando quindi, a suo avviso, una sua esclusione di responsabilità ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997.

Per questo motivo aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e vedendosi rigettare il ricorso aveva deciso di appellarsi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ma anche in questo caso il giudice di appello aveva rigettato il gravame.

Da qui il ricorso in Cassazione, che ha esaminato il caso stabilendo in primis che la CTR aveva affrontato troppo sbrigativamente la questione non avendo correttamente applicato il principio dell’esenzione dalle sanzioni in favore del contribuente in caso di condotta infedele del commercialista.

Per il principio in argomento i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato quanto già espresso in merito alla responsabilità del contribuente per omissioni del professionista nell’ordinanza n. 11832 del 2016, secondo cui “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la propria  dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento[1].

Gli ermellini hanno fatto notare che la CTR ha condiviso le conclusioni della CTP nel ritenere superficiale il comportamento tenuto dalla contribuente nella vicenda esaminata, ma nel fare ciò non ha minimamente considerato che il commercialista fosse stato condannato dal Tribunale di Roma per truffa e appropriazione indebita proprio ai danni della ricorrente,  avendo fatto uso di mezzi fraudolenti volti a rilasciare alla cliente ricevute di pagamento fittizie (sentenza penale che, tra l’altro, le ha riconosciuto un indennizzo pari ad € 107.572,54).

Come espresso dai giudici di Cassazione, nel caso sottoposto al loro vaglio è mancata, da parte del giudice di appello, la verifica (alla stregua della decisione penale) della sussistenza di elementi idonei ad elidere la responsabilità della contribuente e per questa ragione la sentenza della CTR è stata cassata e rinviata, per un nuovo esame, allo stesso organo giudicante in diversa composizione.

[1] Così anche Corte di Cassazione sentenze n. 25580 del 18/12/2015 e n. 6930 del 17/03/2017.

Fonte immagine: Gerd Altmann da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.