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ACCERTAMENTO: NO ALLA NOTIFICA AL SOCIO ACCOMANDANTE

Accertamento: no alla notifica al socio accomandante

L'avviso di accertamento relativo a una società in accomandita semplice non può essere notificato al socio accomandante

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Nel caso di una verifica tributaria effettuata nei confronti di una società in accomandita semplice, l'atto di accertamento può essere notificato alla società e al socio accomandatario ma non al socio accomandante, anche se di maggioranza,  nei confronti del quale sussiste una carenza di legittimazione passiva. A tale conclusione è giunta la CTR del Lazio attraverso la sentenza n. 3887 dell'ottobre 2017. 

1) Accertamento nullo e soci legittimati

La controversia riguardava il ricorso proposto da una società in accomandita semplice in opposizione a un atto di accertamento emanato dall’Amministrazione Finanziaria della capitale.

Nel corso di un accesso presso la sede della società, il socio accomandante e, al tempo stesso, di maggioranza, ha comunicato ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate che l’ente non aveva in carico dipendenti e che non poteva contare nemmeno su un socio accomandatario in quanto defunto di recente, rappresentando tuttavia agli impiegati dell’Ufficio l’intendimento dell’ente di provvedere alla nomina di un nuovo socio accomandatario entro i termini accordati dall'art. 2323 c.c..

La società, in ottemperanza a quanto dichiarato dal socio superstite, ha pertanto disposto la nomina di un nuovo socio accomandatario entro il termine civilistico di sei mesi imposto dal codice civile ma, nelle more del menzionato intervallo temporale, l'Agenzia delle Entrate romana ha provveduto a notificare un avviso di accertamento al socio accomandante, che veniva tempestivamente impugnato dallo stesso.

La sezione X della CTP di Roma ha ritenuto di accogliere il ricorso annullando l'accertamento erariale in quanto, la pretesa dell’Ufficio, era stata scorrettamente indirizzata al socio accomandante e pertanto a un soggetto sprovvisto di legittimazione passiva. Avverso la menzionata sentenza, l’Ufficio decideva di proporre appello ricorrendo alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Tuttavia i giudici laziali, confermando la decisione dei giudici di prime cure, hanno rigettato l'appello confermando che la pretesa impositiva afferente una società in accomandita semplice, può essere diretta esclusivamente nei confronti della società e del socio accomandatario ma non anche nei confronti del socio accomandante in quanto, in quest’ultima ipotesi, si conclamerebbe un evidente difetto di legittimazione passiva.
 

2) Un precedente della CTP di Bari

Tale orientamento ha trovato un precedente conforme nella sentenza n. 1849/04/2015 emessa dalla CTP di Bari la quale ha accolto il ricorso del socio accomandante di una società che, vistosi notificare un avviso di accertamento afferente alla società in accomandita semplice, ha deciso di opporsi affermando la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle imposte accertate.
Il Collegio pugliese, a tale riguardo, ha sentenziato che il socio accomandante risponde dei debiti verso terzi, e pertanto anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per le quote di capitale sociale sottoscritte, in quanto non sussiste alcuna solidarietà con il socio accomandatario che rimane l'unico soggetto illimitatamente responsabile per i debiti della società.
I giudici baresi, pertanto, hanno concluso affermando che non sussiste nessuna norma in ambito tributario che prevede la responsabilità del socio accomandante nel pagamento delle imposte dovute dalla società, in quanto l'unico tributo per il quale può essere chiamato a rispondere il socio accomandante è rappresentato dalla quota di IRPEF attribuita al socio.

Allegato

Sentenza CTR-LAZIO-3887-2017
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