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IFRS 16 - LEASING - UTILIZZO DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

IFRS 16 - Leasing - Utilizzo del nuovo principio contabile

La disciplina del leasing e utilizzo del nuovo principio contabile IFRS 16 in vigore dal 2019. Leasing finanziario e leasing operativo

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L’IFRS 16 a partire dal 2019 ha sostituito lo IAS 17 nella disciplina del leasing per i soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali.

L’IFRS 16 stabilisce che affinché un contratto si configuri come leasing occorre che il locatario acquisisca il diritto a controllare l’uso di un bene identificato. A fronte di un contatto di leasing il locatario deve iscrivere in bilancio di un’attività (Right of use asset) e una passività finanziaria (Lease liability).

A conto economico non vengono più rilevati i costi del canone di noleggio, ma l’ammortamento del Right of Use Asset e gli interessi passivi calcolati sulla passività finanziaria. 

Di seguito una analisi puntuale delle modalità di rilevazione contabile nel bilancio.

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1) IFRS 16 Leasing: quando si applica

L’IFRS 16 definisce il leasing come un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario il diritto di utilizzo di un determinato bene per un periodo prestabilito a fronte di uno o più pagamenti.
Il Principio indica i seguenti requisiti che devono essere soddisfatti per affermare che il contratto che si sta analizzando si configuri come leasing:

  1.  esistenza di un bene identificato;
  2.  attribuzione al locatario del diritto di controllare l’utilizzo del bene nel corso della durata del leasing a fronte del corrispettivo pattuito.

Un bene può essere considerato identificato se nel contratto risulta essere specificato da elementi univoci (ad esempio numero di matricola di un macchinario o estremi della targa di un veicolo) oppure se il fornitore per adempiere alla propria obbligazione può utilizzare solo un preciso bene. In particolare un bene non è identificato se il locatore ha il diritto di sostituirlo e riceverebbe un beneficio economico dall’esercizio dello stesso.
Il diritto di controllare l’utilizzo è costituito dal:

  1. diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività;
  2. diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività.

Dinanzi ad un contratto di leasing, il locatario può scegliere di non applicare l’IFRS 16 nei seguenti due casi:

  1. leasing a breve termine, intendendo per tali quei contratti la cui durata è inferiore ai 12 mesi;
  2. leasing riguardanti beni di modesto valore, intendendo convenzionalmente per tali quelli il cui valore, quando nuovi, è inferiore a 5.000 dollari.

Se un contratto contiene sia una componente di leasing che componenti non di leasing il cliente deve ripartire il corrispettivo dovuto tra queste diverse componenti e rilevare secondo l’IFRS 16 solo la parte relativa al leasing. Tuttavia il Principio consente anche l’espediente pratico in base al quale viene data facoltà al locatario di contabilizzare l’intero prezzo come leasing, fatta eccezione per i derivati incorporati trattati dall’IFRS 9 – Strumenti finanziari. Inoltre, nel ripartire il corrispettivo pattuito tra le varie componenti di prezzo bisogna basarsi sul prezzo che il fornitore applicherebbe separatamente per ciascuna tipologia di prestazione.

Ai fini dell’applicazione dell’IFRS 16 bisogna calcolare la durata del leasing intesa come il periodo in cui il contratto non può essere rescisso al quale vanno aggiunti i periodi relativi ad eventuali opzioni di rinnovo qualora il locatario abbia la ragionevole certezza di esercitare tale diritto nonché i periodi relativi all’opzione di risoluzione, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitarla e quindi di non rescindere il contratto prima del suo termine.

Il Principio precisa anche che dopo la data di decorrenza il locatario deve rideterminare la durata del leasing al verificarsi di un evento significativo o di un cambiamento significativo nelle condizioni contrattuali e riporta alcuni esempi:

  • significative migliorie effettuate su immobili in locazione non previste alla data di decorrenza del contratto e che presumibilmente produrranno un notevole beneficio economico per il locatario quando diverrà esercitabile l'opzione di proroga o di risoluzione del leasing o di acquisto del bene sottostante;
  • una significativa modifica del bene preso in leasing o una sua significativa personalizzazione non prevista alla data di decorrenza del contratto;
  • l'inizio di un sub-leasing del bene oggetto del contratto per un periodo di tempo che si estende oltre il termine della durata del leasing precedentemente determinata;
  • l'assunzione di una scelta commerciale da parte del locatario che ha un'incidenza diretta sulla decisione di esercitare o meno un'opzione.

2) Rilevazione contabile del leasing nel bilancio del locatario

Se un contratto viene identificato come leasing il locatario deve procedere con l’iscrizione in bilancio di un’attività (Right of use asset) e di una passività finanziaria (Lease liability).
Più nello specifico il locatario deve esporre nello Stato Patrimoniale:

  1. il diritto d’uso come attività nella stessa riga di bilancio in cui andrebbe esposto il bene oggetto di leasing o in una riga separata;
  2. la passività del leasing tra le passività finanziarie o in alternativa in una riga di bilancio distinta.

Nel conto economico il locatario deve esporre:

  1. l’ammortamento del diritto d’utilizzo;
  2. gli interessi passivi per leasing tra gli oneri finanziari.

La Lease liability deve includere:

  • i pagamenti fissi contrattualmente previsti al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere;
  • i pagamenti variabili legati ad indici o tassi, valutati inizialmente utilizzando un indice o un tasso alla data di decorrenza;
  • eventuali pagamenti che il locatario dovrà effettuare a titolo di garanzie del valore residuo del bene al termine del contratto
  • il prezzo dell’opzione di riscatto nel caso in cui il locatario preveda di esercitarla;
  • eventuali penali di risoluzione da corrispondere al locatore.

Il Right of use asset deve includere:

  • il valore della passività finanziaria come precedentemente definito;
  • i pagamenti anticipati effettuati a fronte del leasing al netto di eventuali incentivi ricevuti;
  • i costi iniziali sostenuti dal locatario e direttamente imputabili al leasing;
  • una stima dei costi che il locatario dovrà eventualmente sostenere per lo smantellamento e la rimozione del bene oggetto di leasing.

Ai fini della determinazione del Right of Use Asset e della Lease Liability occorre attualizzare i pagamenti dovuti per il leasing, utilizzando il tasso di interesse implicito dell’operazione e, qualora non sia possibile, il tasso di finanziamento marginale del locatario. Per tasso di interesse implicito del leasing si intende quel tasso di interesse che fa sì che il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing e del valore residuo non garantito sia uguale alla somma del fair value dell'attività sottostante e degli eventuali costi diretti iniziali. Per tasso di finanziamento marginale del locatario si intende quel tasso di interesse che questi dovrebbe pagare, in un contesto economico simile, per un prestito con una durata e con garanzie simili, necessario per ottenere un'attività di valore simile a quella oggetto di leasing.

Dopo la valutazione iniziale il locatario deve valutare l’attività iscritta a fronte del diritto di utilizzo applicando un modello del costo, ossia deve rettificare il valore d’iscrizione per tener conto del normale processo di ammortamento e dell’eventuale riduzione di valore.

In alternativa il locatario può utilizzare altri modelli di valutazione. Ad esempio se ai propri investimenti immobiliari il locatario applica il modello del fair value di cui allo IAS 40 - Investimenti immobiliari, deve applicare tale modello anche alle attività consistenti nel diritto di utilizzo che soddisfano la definizione di investimento immobiliare di cui allo IAS 40. Inoltre, se le attività consistenti nel diritto di utilizzo sono relative ad una classe di immobili, impianti e macchinari alla quale il locatario applica il modello della rideterminazione del valore di cui allo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari, il locatario può scegliere di applicare tale modello a tutti gli asset consistenti nel diritto di utilizzo che si riferiscono a detta classe di attività.

Per quanto concerne la passività del leasing, il locatario, dopo la valutazione iniziale, deve aumentarne il valore contabile per tener conto degli interessi, ridurlo a seguito dei pagamenti effettuati e rideterminarlo per tener conto di eventuali nuove valutazioni o modifiche del leasing.

3) Rilevazione contabile del leasing nel bilancio del locatore

Il locatore deve classificare ognuno dei suoi leasing come operativo o finanziario.
Un leasing va classificato dal locatore come finanziario se sostanzialmente trasferisce tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sottostante.
Un leasing è classificato dal locatore come operativo se sostanzialmente non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene oggetto di leasing.
Anche l’IFRS 16, come d’altronde in generale i Principi Contabili Internazionali, ribadisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma che deve guidare la classificazione di un leasing come operativo o finanziario.

Il Principio fornisce anche esempi di fattori che potrebbero portare a classificare un leasing come finanziario, quali:

  1. il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del leasing;
  2. il locatario ha l'opzione di acquisto del bene oggetto di leasing ad un prezzo inferiore al fair value e alla data di inizio ha la ragionevole certezza che sarà esercitata;
  3. la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene;
  4. alla data di inizio il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing equivale sostanzialmente al fair value del bene oggetto di leasing;
  5. i beni sottostanti sono di natura così specialistica che solo il locatario può utilizzarli senza sostanziali modifiche;
  6. il locatario può risolvere il leasing e le perdite del locatore relative alla risoluzione vengono sostenute dal locatario stesso;
  7.  gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value del valore residuo ricadono sul locatario;
  8.  il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo ad un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

In caso di leasing finanziario il locatore deve rilevare il valore dei beni sottostanti ed esporli come credito ad un importo uguale all'investimento netto nel leasing stesso. Per valutare tale investimento netto il locatore deve utilizzare il tasso di interesse implicito del leasing. I costi diretti iniziali, ad eccezione di quelli sostenuti da locatori produttori o commercianti, vanno inclusi nella valutazione iniziale dell'investimento netto nel leasing e riducono il valore dei proventi rilevati lungo la durata del leasing. I pagamenti dovuti per il leasing inclusi nella valutazione dell'investimento netto comprendono:

  1.  i pagamenti fissi, al netto di eventuali incentivi al leasing da pagare;
  2.  i pagamenti variabili legati ad un indice o ad un tasso, inizialmente valutati utilizzando l'indice o il tasso alla data di decorrenza;
  3.  le garanzie per il valore residuo prestate dal locatario;
  4.  il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se vi è la ragionevole certezza che verrà esercitata;
  5.  i pagamenti di penalità per risoluzione del leasing se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio dell'opzione stessa.

Il locatore deve, inoltre, rilevare i proventi finanziari lungo la durata del leasing stesso, utilizzando modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto nel leasing.
L’IFRS 16 precisa anche che invece il locatore produttore o commerciante in caso di leasing finanziario deve rilevare:

  1. i ricavi come pari al fair value dell'attività sottostante o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti dovuti al locatore per il leasing, attualizzati utilizzando un tasso di interesse di mercato;
  2. il costo del venduto, come pari al costo o, se differente, al valore contabile dell'attività sottostante meno il valore attuale del valore residuo non garantito;
  3. l'utile o la perdita derivante dalla vendita (pari alla differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto).

In caso di leasing operativo, il locatore deve esporre i beni sottostanti nello stato patrimoniale secondo la natura dell'attività. Deve rilevare i pagamenti ricevuti come proventi, utilizzando un criterio a quote costanti o un altro criterio sistematico. Deve rilevare come costi tutti quelli che sono stati sostenuti per realizzare i proventi del leasing. Deve sommare i costi diretti iniziali sostenuti per l'ottenimento del leasing operativo al valore contabile del bene sottostante e rilevarli come costo lungo la durata del leasing con lo stesso criterio di rilevazione dei proventi del leasing.
L'ammortamento dei beni oggetto di leasing operativo deve essere effettuato con un criterio conforme allo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 38 – Attività Immateriali.  

 

4) Operazioni di vendita e retrolocazione

Nel caso in cui si configuri un’operazione di sale and lease-back, ossia quando alla vendita di un bene consegue la retrolocazione dello stesso, bisogna in primis stabilire se la cessione può essere qualificata come tale così come definita dall’IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
In caso affermativo bisogna procedere nel seguente modo:

  1.  il locatario-venditore deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo derivante dalla retrolocazione alla percentuale del precedente valore contabile dell'attività che si riferisce al diritto di utilizzo che ha mantenuto e conseguentemente deve rilevare solo gli utili o le perdite che si riferiscono ai diritti trasferiti al locatore-acquirente;
  2. il locatore-acquirente deve contabilizzare l'acquisto del bene conformemente ai Principi applicabili e per il leasing deve applicare le disposizioni dell’IFRS 16.

Se il corrispettivo ricevuto per la vendita dell’asset che verrà dato in retrolocazione non equivale al fair value del bene stesso o se i pagamenti dovuti per il leasing non sono a prezzi di mercato, il cedente deve rilevare le seguenti rettifiche per riportare il ricavato della vendita al fair value:

  •  le condizioni contrattuali inferiori ai prezzi di mercato vanno rilevate come un pagamento anticipato dei canoni dovuti per il leasing;
  •  le condizioni contrattuali superiori ai prezzi di mercato vanno rilevate come un finanziamento supplementare fornito dall’acquirente al venditore.

Se il trasferimento del bene da parte del locatario-venditore non risponde ai requisiti per essere contabilizzato come una vendita previsti dall'IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti allora bisogna procedere nel modo seguente:

  1. il locatario-venditore deve continuare a rilevare tra le sue attività il bene trasferito e deve rilevare una passività finanziaria pari al ricavato del trasferimento;
  2.  l locatore-acquirente non deve contabilizzare tra le sue attività il bene trasferito, ma deve rilevare un'attività finanziaria pari al ricavato del trasferimento.
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