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CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI: MODELLO CUPE 2020

Certificazione utili e proventi equiparati: modello CUPE 2020

Il modello CUPE certifica gli utili e i proventi equiparati corrisposti nel 2019 a persone fisiche e società di capitali di persone ed ento no profit

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La scadenza originaria del 31 marzo 2020 per la consegna al percettore del modello CUPE, per effetto della sospensione degli adempimenti tributari disposta dal Decreto Cura Italia, è slittata a giorno 30 giugno 2020.

Si ricorda che la certificazione CUPE non segue le regole della certificazione unica e i dati devono essere riportati nel mod. 770 da presentare entro il 31 ottobre 2020 negli appositi quadri SI e SK.

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1) Chi deve emettere il modello CUPE

Tutti i soggetti che hanno corrisposto utili o proventi a questi equiparati nell’anno 2019 sono tenuti a rilasciare al percettore e a trasmettere il modello CUPE (Certificazione Utili e Proventi Equiparati).

La certificazione non segue il criterio della competenza, ma quello della cassa: questo vuol dire che la distribuzione di utili   deliberata ma non realizzata non sarà oggetto di certificazione, mentre lo sarà la concreta distribuzione di utili deliberati in anni precedenti.

L’obbligo di certificazione non dipende dal soggetto che distribuisce gli utili o i proventi equiparati, ma dal regime di tassazione del soggetto che li percepisce: in fatti tale certificazione non è richiesta per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono tenuti a questo adempimento non solo i soggetti IRES, ma tutti coloro che distribuiscono i redditi oggetto di certificazione, anche soggetti IRPEF: per esempio anche una ditta individuale che nel 2019, in qualità di associante, ha corrisposto all’associato in partecipazione con apporto di capitale (o misto) delle somme a lui spettanti, sarà obbligato all’emissione della certificazione.

La certificazione può (in questo caso è facoltativa) essere rilasciata anche al percettore non residente relativamente a utili o proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (fattispecie che non richiedere l’emissione della certificazione in oggetto), al fine di consentire al contribuente estero di poter recuperare, nel proprio stato di residenza, se possibile, il credito relativo alle imposte pagate in Italia.

2) Le novità del 2020

Il modello CUPE è obbligatorio ormai da alcuni anni e si presenta, anche quest’anno, senza modifiche sostanziali.

La novità principale rilevabile nel 2020, rispetto agli anni precedenti, deriva dalla modifica alla tassazione dei dividendi operata a fine 2017, in sede di Finanziaria 2018: infatti dall’anno d’imposta 2018 la tassazione degli utili, dei dividenti e delle plusvalenze, nel caso in cui il percettore sia una persona fisica qualificabile come “privato” (quindi non in regime d’impresa), il regime di imposizione fiscale è stato equiparato sia nel caso di partecipazione qualificata che non qualificata: nello specifico le persone fisiche “privati” non imprenditori scontano, in ogni caso, una ritenuta a titolo d’imposta (quindi definitiva) del 26%.

Questa misura è applicabile agli utili 2018 distribuiti nel 2019, quindi il modello CUPE 2020 sarà il primo in cui non dovranno essere certificati utili e proventi equiparati quando distribuiti a  persone fisiche qualificabili come privati, anche nel caso di partecipazione qualificata.

3) I redditi assoggettati

Le tipologie di redditi oggetto di certificazione attraverso il modello CUPE sono, come indicato dal nome, utili e proventi equiparati.

Se, per quanto riguarda gli utili, è il nome stesso che li qualifica, più incerta è la definizione dei proventi equiparati. Ai fini di questa certificazione intendiamo per proventi equiparati agli utili:

- riserve di utili;

- riserve di capitale;

- proventi derivati da titoli assimilabili alle azioni;

- remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale o misto;

- interessi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione della cosiddetta thin capitalization (articolo 98 TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2007).

4) La compilazione del modello

La compilazione del modello CUPE può essere considerata piuttosto semplice, essendo in gran parte composto da dati anagrafici e di tipo informativo senza particolari elaborazioni o casistiche.

Nonostante la semplicità, è importante non trascurare l’accuratezza della compilazione, perché poi sarà oggetto di riconciliazione in sede di compilazione del quadro SK del modello 770.

Nello specifico occorre fare particolare attenzione alla compilazione della Sezione IV “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, dove verranno riportati i valori corrisposti nell’anno 2019: la cosa da attenzionare principalmente, oltre alla classificazione del soggetto percettore, è l’anno a cui si riferiscono gli utili o i proventi equiparati, in quanto, per il soggetto che li percepisce può cambiare la percentuale di tassazione.

Nell’ordinamento italiano, la tassazione di utili e proventi equiparati è stata oggetto di numerose revisioni (in senso peggiorativo per il contribuente) e in tempi diversi a seconda della tipologia del percettore, ma tale imposizione non segue il principio di cassa, per cui, anche se percepiti nel 2019, per la corretta compilazione della certificazione CUPE, si dovrà considerare l’anno in cui gli utili o i proventi equiparati sono maturati.

Solo nel caso in cui il percettore sia una società di capitali, la percentuale di tassazione è rimasta uguale da moltissimi anni, precisamente da quando l’IRES ha sostituito l’IRPEG, che utilizzava un diverso meccanismo di sterilizzazione della doppia imposizione.

Per gli enti non commerciali bisognerà distinguere tra ante e post 2016.

Per le persone fisiche la differenziazione è doppia: per iniziare bisogna qualificare se questa agisce come privato o in regime d’impresa e poi se la partecipazione è qualificata o no.

Per le persone fisiche “imprenditori” ci saranno tre diverse percentuali di imposizione (fino al 2007, fino al 2016, dopo il 2016).

Per le persone fisiche “privati”, quindi non esercenti attività d’impresa, saranno oggetto di certificazione solo gli utili relativi alle partecipazioni qualificate e formatesi fino al 31.12.2017, divise in tre diverse percentuali di imposizione  (fino al 2007, fino al 2016, nel 2017).

Leggi l'articolo Dividendi e distribuzioni utili 2020

Molto importante precisare che in caso di percezione, da parte dello stesso percettore, di utili e proventi equiparati relativi a periodi differenti, con regimi di tassazione differenti, dovranno essere rilasciate diverse certificazioni per ogni periodo. Non dimenticando il principio generale che il Legislatore prevede che debbano essere distribuiti prima gli utili formatisi negli esercizi più remoti.

Per maggiori indicazioni su aliquote e soggetti obbligati si rimanda a un predente articolo sul modello CUPE 2019

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