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IL RISCHIO DELL’ANATOCISMO DOPO IL DECRETO BANCHE 2016

Il rischio dell’anatocismo dopo il decreto banche 2016

Anatocismo bancario sugli interessi di mora, interessi attivi e passivi al 31/12: le modifiche in vigore dal 15 aprile 2016.

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La Legge 49/2016 (di conversione del cd. "decreto banche" - D.lgs n. 18/2016) in vigore dal 15 aprile 2016 ha modificato l’art. 120, comma 2, del TUB (Testo Unico Bancario) (L.385 del 1° settembre 1993) con notevoli conseguenze.

In questo approfondimento trattiamo punto per punto le novità introdotte con la riforma di questo articolo.

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1) Rischio anatocismo: modifiche all'art. 120 TUB

Data la complessità della materia e le modifiche subite nell’ultimo biennio dall’art. 120 del TUB (L.385/93) prima dalla Legge di stabilità 2014 L. 147/2013 e poi con il decreto banche 2016; nella tabella sottostante si riporta la parte di articolo modificata dalla L. 49/2016 a confronto con il testo antecedente l'ultima riforma.

Prima della Riforma Dopo la riforma

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l'addebito abbia avuto luogo.

2) Rischio anatocismo: la capitalizzazione annua degli interessi

Procedendo con ordine, la prima novità che si incontra è la modifica della lettera a) dell’art. 120 del T.U.B (L. 385/93) che introduce la periodicità annuale per la liquidazione degli interessi sia a credito che a debito. Dal 15 aprile 2016 (data di entrata in vigore della Legge) quindi la periodicità di liquidazione degli interessi passa dalla situazione attuale in cui c’è periodicità libera (tipicamente trimestrale o semestrale) al vincolo annuale.

Le date previste per la liquidazione annuali degli interessi sono quindi:

  • 31 dicembre di ciascun anno,
  • il termine del rapporto tra il cliente e la banca.

3) Il ritorno del “rischio anatocismo"

Nel primo paragrafo della lettera b) dell'art. 120 del Testo Unico Bancario (DL 385/93) sono state introdotte due novità:

  • si specifica l’uguaglianza di trattamento per gli interessi debitori anche nel caso in cui i finanziamenti siano concessi dalla banca su carte di credito (revolving).
  • è stato introdotto l’inciso, “salvo interessi di mora” che introduce un’eccezione al divieto di anatocismo per gli interessi di mora, ripristinando così la possibilità per le banche di calcolare interessi sugli interessi. Si ricorda che l’anatocismo può essere definito come una pratica in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono all’aumento del debito complessivo, producendo per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi.

4) Rischio anatocismo: Esigibilità interessi debitori dal 15 aprile 2016

La modifica più sostanziale è quella introdotta nei punti 1) e 2) della lettera b) dell’art. 120 del TUB (L. 385/93). Infatti alla fine del primo periodo della lettera b) dell’art. 120 TUB e nel punto 1)  è stato previsto che nei casi di:

  • aperture di credito regolate in conto corrente
  • aperture di credito regolate in conto di pagamento,
  • sconfinamenti (anche in assenza di affidamento o oltre il limite del fido)

gli interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre e diventino esigibili il 1º marzo dell'anno successivo. Queste date sono valide tranne nell’ipotesi in cui ci sia la chiusura definitiva del rapporto tra la banca e il cliente nel qual caso gli interessi debitori sono immediatamente esigibili dal cliente.

5) Il pagamento degli interessi debitori e l’anatocismo

Il punto 2) del comma b) dell’art. 120 TUB (L. 385/93) così come modificato dalla L. 49/2016 determina le modalità di pagamento degli interessi debitori da parte del cliente della banca. In particolare prevede che il cliente possa scegliere tra autorizzare direttamente l’addebito degli interessi nel momento in cui diventano esigibili, oppure non autorizzare l’addebito.

Nel primo caso quindi il debitore può autorizzare, anche in maniera preventiva, l'addebito in conto degli interessi nel momento in cui divengono esigibili cioè al 1° marzo di ogni anno (o al momento della chiusura del conto). In tale data pertanto il cliente subirà un prelievo pari all’importo degli interessi a debito, ma come specificato dalla norma la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi se con l’addebito il saldo del conto diventa passivo, l’addebito produce anatocismo. L'autorizzazione è revocabile dal correntista in ogni momento, entro il termine però dell’avvenuto addebito degli interessi passivi.

Nel secondo caso, il correntista può non autorizzare preventivamente l’addebito degli interessi passivi al 1° marzo dell’anno successivo. In questa ipotesi ci sono due possibilità per il debitore:

  • non autorizzare l'addebito ed effettuare un versamento di importo maggiore o uguale a quello degli interessi. In questo modo evita il rischio anatocismo grazie all’estinzione del debito.
  • Non pagare il debito e lasciarlo scadere. In tale situazione il debito scaduto e non pagato in base al comma 2 dell’art. 1219 del codice civile va automaticamente in mora con conseguente anatocismo. Infatti, data l’introduzione del permesso dell’anatocismo sugli interessi di mora previsto nel primo periodo della lettera b) dell’art. 120 TUB oggetto di analisi, la banca può calcolare sugli interessi di mora ulteriori interessi.
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