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RIMBORSO IVA, IL DIRITTO MATURA GIÀ CON LA DICHIARAZIONE

Rimborso Iva, il diritto matura già con la dichiarazione

Diritto al rimborso IVA: la Cassazione conferma l'orientamento maggioritario nella sentenza 4145/2016 in caso di cessazione. I presupposti normativi

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La domanda di rimborso dell'Iva deve ritenersi presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce solo il presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per iniziare il procedimento di rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita ulteriore domanda, non può ritenersi assoggettato al termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2° del D.Lgs. n. 546 del 1992 bensì al termine di prescrizione ordinaria, di cui all'art. 2946 c.c. E’ quanto emerge dalla sentenza 2 Marzo 2016, n. 4145, della Quinta Sezione Civile della Cassazione che conferma così l'orientamento maggioritario  dei giudici di legittimità.

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Una trattazione sistematica della normativa e giurispruedenza aggiornata in materia di rimborso IVA scarica il Commento completo "Rimborso Iva, il diritto matura con la  dichiarazione" Cassazione 4145/2016 che approfondisce i temi seguenti

  • Rimborso Iva: i presupposti normativi
  • Cessazione dell’attività
  • Termine di prescrizione decennale per la richiesta del rimborso
  • La sentenza annotata

1) IL CASO DELLA CASSAZIONE N. 4145/2016

Il contenzioso ha origine dall’impugnazione, da parte del rappresentante legale di una società, di un provvedimento di diniego di rimborso Iva, relativo all'anno d'imposta 1999, motivato sulla base della tardiva presentazione oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Adita la ctp, la ricorrente lamentava che l'imposta era stata riportata nella dichiarazione del 2000, ove era stato esposto il credito IVA e dichiarata la cessazione dell'attività; mentre la successiva istanza di rimborso Iva era stata presentata entro il termine ordinario di prescrizione.

L’assunto difensivo, sia in primo che in secondo grado,  trova l’avallo dei giudici di merito, che ritengono applicabile al caso di specie il termine di prescrizione decennale in mancanza di una specifica disciplina in materia di IVA, considerato che la stessa norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 fa espresso riferimento alla sola restituzione.

Il Fisco ha interposto ricorso affidato ad un solo motivo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 1.:"...il contribuente può esercitare il proprio diritto al rimborso entro due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale".

2) Rimborso IVA: i presupposti normativi

L'attuale nota II bis) dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Tur), prevede I soggetti passivi Iva possono richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

  • risultante dalla dichiarazione Iva (art. 38-bis, comma 1);
  • ovvero, relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Il credito del quarto trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale (art. 38-bis, comma 2).

Fino al 2009, il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale poteva essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, al ricorrere di determinate condizioni, presentando il Modello VR presso gli sportelli del Concessionario della riscossione dal 1° febbraio di ciascun anno fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva. Dal 2010, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102), la relativa richiesta non deve essere più formulata attraverso la presentazione del Modello VR, ma compilando il quadro VR della dichiarazione annuale. L'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso:

  • in caso di cessazione dell'attività (art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
  • ovvero, al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di:

- differenza tra aliquota media su vendite e acquisti (art. 30, comma 3, lettera a);

- prevalenza di operazioni non imponibili (art. 30, comma 3, lettera b);

- acquisto di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3, lettera c);

- prevalenza di operazioni non territoriali (art. 30, comma 3, lettera d);

- credito Iva vantato da soggetto non residente (art. 30, comma 3, lettera e);

ovvero, in presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972);

ovvero, dai produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva (di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici (art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972).

La causale del rimborso deve essere evidenziata barrando la casella corrispondente del rigo VR2 del quadro VR. Nei casi di cessazione dell’attività, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva annuale può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché il credito sia d'importo superiore a 2.582,28 euro, quando (art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972): il contribuente esercita, esclusivamente o prevalentemente, attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a Iva con aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti e alle importazioni (art. 30, comma 3, lettera a). Nel caso si verifichi tale fattispecie si fa presente che:

- il requisito in oggetto risulta soddisfatto quando l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto all'aliquota media sulle operazioni passive (art. 3, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995, n. 25, conv. L. 8 agosto 1995, n. 349);

- nel calcolo dell'aliquota media si deve tenere conto anche delle operazioni attive ad "aliquota zero" (soggette al meccanismo del "reverse charge"), mentre non vanno considerate le operazioni per le quali è previsto un autonomo presupposto per l'accesso al rimborso (es. cessioni e acquisti di beni ammortizzabili, operazioni non imponibili, operazioni territorialmente non rilevanti, secondo la ris. 19 marzo 1998, n. 17/E) ;

il contribuente effettua operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30, comma 3, lettera b);

l'Iva chiesta a rimborso sia relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche (art. 30, comma 3, lettera c);

il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (art. 30, comma 3, lettera d) ;

l'eccedenza richiesta a rimborso deriva da operazioni effettuate da soggetti non residenti che (art. 30, comma 3, lettera e):

- hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);

- ovvero, che si sono ivi identificati direttamente (ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) (si veda l'esempio n. 5).

Per effetto del decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014) che ha rimodulato la norma sul rimborso del credito IVA annuale e trimestrale, riscrivendo l’art 38-bis, in riferimento ai  rimborsi fino a € 15.000,00 non è più necessaria prestare alcuna garanzia. Per i rimborsi oltre i € 15.000,00 è necessaria presentare la dichiarazione IVA annuale o l’istanza di rimborso infrannuale munite del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o nel caso di società di capitali soggette a revisione, dall’organo che esegue il controllo contabile (comma 3 Art 38-bis), allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

(....)

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