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Naspi in caso di dimissioni nel primo anno di maternità

domenico

Utente
Salve, ritengo corretto predisporre una nuova busta paga da parte del consulente, per una sua maggior tranquillità prenda carta e penna e scriva all'ex datore di lavoro quanto ha qui lamentato.

Saluti
 

Rosim

Utente
Salve lavoro a tempo indeterminato dal 2000 in un supermercato.Da luglio 2016 sono in maternita'anticipata ,poi maternita'obbligatoria fino ad aprile 2017.Subito dopo ho goduto di un mese di ferie arretrate e poi di un mese regalato dall'azienda in cui sono rimasta a casa retribuita normarlmente .Ora dal 1 luglio sono in congedo parentale per 6 mesi .Non penso di rientrare al lavoro per uma serie di problemi familiari.Cosa mi conviene fare per poter beneficiare della Naspi?Licenziarmi entro l'anno ?Farmi licenziare da loro?E soprattutto mi spetta?E per quanto tempo?Grazie.
 

domenico

Utente
Salve, sicuramente ha diritto alla disoccupazione;

le dimissioni potranno/dovranno essere realizzate entro l'anno del bambino;

non è dovuto il preavviso, nella fattispecie il datore di lavoro dovrà riconoscerle la c.d. indennità sostitutiva come che si trattasse di un licenziamento;

da quanto risulta allo scrivente e da informazioni ricevute da altri utenti del forum con particolare riguardo il calcolo è la durata, alcune sedi Inps escludono le settimane c.d. figurative dovute all'assenza per maternità obbligatoria e facoltativa, come in altre occasioni simili, ho suggerito "sentire" l'inps di riferimento sul punto.

Saluti
 

Rosim

Utente
Salve, sicuramente ha diritto alla disoccupazione;

le dimissioni potranno/dovranno essere realizzate entro l'anno del bambino;

non è dovuto il preavviso, nella fattispecie il datore di lavoro dovrà riconoscerle la c.d. indennità sostitutiva come che si trattasse di un licenziamento;

da quanto risulta allo scrivente e da informazioni ricevute da altri utenti del forum con particolare riguardo il calcolo è la durata, alcune sedi Inps escludono le settimane c.d. figurative dovute all'assenza per maternità obbligatoria e facoltativa, come in altre occasioni simili, ho suggerito "sentire" l'inps di riferimento sul punto.

Saluti

Grazie mille per le delucidazioni!
 

Clara17

Utente
Buonasera,
vorrei un chiarimento in merito al requisito delle “30 giornate lavorative nell’anno” per usufruire della Naspi in caso di dimissioni durante il primo anno di vita del bambino.

Nel mio caso specifico, sommando la maternità anticipata a quella obbligatoria, non avrei le 30 giornate. Ho però letto in un articolo sul web che in caso di eventi come malattia, maternità etc.. si possono ricercare le famose 30 giornate a ritroso (ho capito bene?)…quindi se da settembre 2016 a settembre 2017 sono stata in maternità, posso cercare nell’anno antecedente i 30 giorni lavorati?.

Dal call center INPS non hanno saputo darmi una risposta. Nella circolare INPS non sembra esserci questa informazione che viene riportata su questo articolo “A tale proposito si specifica che si applica un ampliamento dell’arco temporale all’interno del quale cercare le giornate utili al raggiungimento di questo requisito nell’eventualità in cui nell’arco dei 12 mesi precedenti la domanda si siano verificati uno o più eventi tra quelli sopracitati.
La misura dell’ampliamento è pari alla durata degli eventi sopracitati all’interno dei 12 mesi precedenti la data della domanda di NASpI.”

A vostro avviso, qual è informazione corretta?

Potrei usufruire della Naspi o sarò costretta a rientrare a lavoro per svolgere le 30 giornate lavorative?

Grazie
 

domenico

Utente
Salve, non deve rientrare al lavoro se non lo vuole, le riporto la circolare dell'inps dove al P.2.2, lettera c, riporta per quanto di interesse:

c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:
  • malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.

I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.


https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 94 del 12-05-2015.htm
 

Viviana78

Utente
Buongiorno
Ho rassegnato le dimissioni lo scorso 21 luglio nel corso del primo anno di vita della mia seconda figlia
Ho lavorato dal settembre 2006 presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato
A giugno 2014 sono stata messa in maternità a rischio per la prima gravidanza poi ho usufruito della maternità obbligatoria, facoltativa e ferie fino a settembre 2014. Successivamente sono stata in aspettativa non retribuita fino a febbraio 2015, quando sono entrata in maternità a rischio per la seconda gravidanza.
Ho fatto quindi maternità obbligatoria, facoltativa e ferie finora luglio 2016 e ho quindi rassegnato le dimissioni.

Ho alcuni dubbi:
Le 30 giornate dovrebbero esserci perché, se ho ben capito, dovrebbero andare indietro fino a quando lavoravo ma chi fa il conteggio? L'INPS quando valuta la domanda di naspi?

Ho chiamato il datore di lavoro per la questione dell'indennità sostitutiva di preavviso e mi ha detto che assolutamente non mi spetta, avevo capito invece che era un mio diritto, è così?
A chi mi devo rivolgere per avere un chiarimento? L'INPS non mi ha saputo dire nulla


Grazie
 

domenico

Utente
Buongiorno
Ho rassegnato le dimissioni lo scorso 21 luglio nel corso del primo anno di vita della mia seconda figlia
Ho lavorato dal settembre 2006 presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato
A giugno 2014 sono stata messa in maternità a rischio per la prima gravidanza poi ho usufruito della maternità obbligatoria, facoltativa e ferie fino a settembre 2014. Successivamente sono stata in aspettativa non retribuita fino a febbraio 2015, quando sono entrata in maternità a rischio per la seconda gravidanza.
Ho fatto quindi maternità obbligatoria, facoltativa e ferie finora luglio 2016 e ho quindi rassegnato le dimissioni.

Ho alcuni dubbi:
Le 30 giornate dovrebbero esserci perché, se ho ben capito, dovrebbero andare indietro fino a quando lavoravo ma chi fa il conteggio? L'INPS quando valuta la domanda di naspi?

Ho chiamato il datore di lavoro per la questione dell'indennità sostitutiva di preavviso e mi ha detto che assolutamente non mi spetta, avevo capito invece che era un mio diritto, è così?
A chi mi devo rivolgere per avere un chiarimento? L'INPS non mi ha saputo dire nulla


Grazie
Salve Viviana, confermo la presenza dei 30 gg, si è l'inps che esamina e accerta la presenza dei requisiti richiesti;

riguardo l'indennità sostitutiva del preavviso, il riferimento è l’art. 55-, c.1, del D. Lgs nr. 151/2001 che stabilisce "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".

Saluti
 

Viviana78

Utente
riguardo l'indennità sostitutiva del preavviso, il riferimento è l’art. 55-, c.1, del D. Lgs nr. 151/2001 che stabilisce "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".

Saluti
Non esistono casi in cui non sia prevista quindi?
Cosa mi consiglia di fare? Mandare una comunicazione al datore di lavoro con la richiesta citando l'articolo di legge?
 
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