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bolla accompagnamento

A

alberto.

Ospite
e ti rispondo pure a questo:

"verifica gdf = trovano i ddt di agosto emessi con indicazioni complete = trovano le corrispondenti fatture = che fanno? mi considerano forse doppi documenti con doppio ricavo e doppia iva???
trovano ddt di oggi compilati allo stesso modo = che fanno??? ripeto la domanda di qualche ora fa : sono obbligato a considerare l'iva esposta nella liquidazione di settembre??? tu ne sembri convinto visto che dici "il fisco la considera fattura"

io non lo so che fanno, sono uomini pure loro, ti trovi quello che non ci bada e quello che potrebbe verbalizzare..

quello che ribadisco io, che anche se chiami SUOCERA un documento che contiene gli elementi dell'art. 21, quello è una fattura.

Nel DDT metti obbligatoriamente:
data e numero di redazione;
data di effettiva consegna, in base a questa data fai il ddt;
generalità del cedente con tutti i dati richiesti dalla fattura, tra cui codice fiscale e partita iva;
generalità del cessionario;
natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
eventuali terzi effettuanti il trasporto.

Questi son i dati obbligatori.

Posso poi aggiungere il prezzo totale comprensivo di iva, ma se evidenzio netto, iva ed aliquote applicate, è fattura come previsto dall'art. 21

art. 21 c.1 "per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di NOTA, CONTO, PARCELLA, e SIMILI....."

quindi chiamalo come ti pare, ma se espone tutti gli elementi art. 21 è fattura.

Ps: mai detto che la merce debba OBBLIGATORIAMENTE viaggiare scortata da ddt.
Se fatturo oggi, e consegno tra 15 gg, non devo fare piu nulla.

saluti
 
G

Gino

Ospite
Non vedo alcun problema ad emettere ddt completi di tutte le indicazioni sopracitate, nè nessun organo fiscale potrebbe obiettare alcunchè.
Per quanto riguarda il viaggiare con o senza ddt,anche qui puoi fare come vuoi.
 
A

alberto.

Ospite
sul primo punto nn son d'accordo per quanto su esposto;

sul secondo punto: CHI HA MAI DETTO IL CONTRARIO?
 
M

Marlin

Ospite
sul punto primo quanto sostenuto dal collega è formalmente corretto ma, considerato che le fatture differite si liquidano nel periodo di effettuazione, non produce nessuna sanzione ai fini I.v.a.
 
T

turi

Ospite
Vero è che se il documento ha tutte le caratteristiche della fattura potrebbe far nascere gli obblighi connessi alla fatturazione… ma io sarei curioso di sapere cosa potrebbe contestare e con quali esiti il verificatore fiscale ove, per tutte le cessioni accompagnate da d.d.t., risultino emesse regolari fatture differite (non dimentichiamo che nei detti documenti sono richiamati i riferimenti ai d.d.t.) E non venite a dirmi che potrebbe accertare maggiori ricavi ed iva a debito… La duplicazione sarebbe palese e documentabile
per cui (pur non ignorando la decisione della c.t.c. n. 3592 del 12/05/1990) credo che quello sollevato da Alberto sia un falso problema anche perché le liquidazione iva tengono conto anche delle cessioni a fatturazione differita.
b) trasporto scortato da d.d.t..
I documenti di trasporto DEBBONO, comunque, essere emessi e spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto.
A chi sarebbe utile non scortare il trasporto di beni dai detti documenti? Sicuramente al cessionario!
Il cedente ha tutto l'interesse a fare scortare i beni durante il trasporto sia per evitare, comunque, fastidi sulla presunzione di cessione di beni in evasione d'imposta (durante il trasporto un p.v. è sempre dietro l'angolo e ti obbliga ad adempiere e documentare) sia e soprattutto per documentare l'avvenuta consegna dei beni al cliente e ciò per tutelarsi nel caso di possibili contestazioni. Io, nel d.d.t., indicherei anche il valore di cessione iva compresa, come, peraltro, indicato dalla stessa a.f.
Credo, quindi, sia utile, prescindendo dalla facoltà concessa con la ben nota circolare n. 225/E del 11.10.1996, scortare sempre i beni durante il trasporto. Del resto, i d.d.t, diversamente dalle b.a.m., non sono documenti con prenumerazione fiscale per cui…
Un saluto a tutti.
T.
 
A

alberto.

Ospite
mai detto io cmq che devi registrare e liquidare e versare l'iva dei ddt fatti come previsto dall'art. 21..
onde evitare contestazioni e rogne varie meglio non farli cosi stop.

ho pure specificato che: "io non lo so che fanno, sono uomini pure loro, ti trovi quello che non ci bada e quello che potrebbe verbalizzare.."
 
A

antonio47

Ospite
...ho avuto la febbre e sono tornato da poco in studio........concludendo la discussione durata 4 giorni e partita dalla semplice domanda di Simone del 09/09, siamo arrivati a dire che:
a) se indico imponibile ed iva nel ddt viene considerata fattura (Art.21), ma non succede nulla ai fini iva e, quindi?????
posso compilare il ddt come mi pare e piace o no??? cito "il fisco lo considera fattura" in che senso se non ha valenza per iva e ricavi?????

b) siamo andati oltre la domanda di Simone, ma anche così abbiamo accertato che se per scelta o dimenticanza viaggio senza ddt, la gdf può intervenire solo se non si dimostra di aver correttamente adempiuto.

abbiamo impiegato 4 gg per confermare cose dette da subito (vedi Saura 09/09)
 
A

alberto.

Ospite
che non succeda nulla non è detto, lasciamolo accertare, forse chiudono un occhio su quelli cosi compilati e di cui rinvengon la fattura differita a cui fan riferimento, ma se rinvengon quelli non ancora fatturati? dire che non v'è giurisprudenza è diverso dal dire questo è una fattura se ne ha i requisiti e questo no.

se poi ti rompon le scatole ne riparliamo. (anche solo per agire in via di autotutela)

sul fatto che la gdf ti accerti se non hai correttamente adempiuto, nessuno ha detto il contrario, anzi..

chi ha voluto andar oltre sei stato tu mi pare, in quanto oltre al "fisco lo considera fattura" (che non è così? non è fattura quella si compilata? vuoi farmi credere che basta scivere DDT al posto di FATTURA per qualificare un DDT compilato in tutto e per tutto come una fattura??????)

ho anche detto che non era questo il caso, tutto in riferimento al legittimo dubbio del ponente il quesito.

questo non l'ho scritto io
"non capisco proprio chi, perchè ed in quale contesto normativo un ddt dovrebbe essere considerato fattura.....
anche perchè, ben guardando, è vero che sono entrambi documenti datati e numerati ma le loro similitudini si fermano qui."
come se IO fossi stupido, come se non sapessi la differenza tra ddt e fattura, quando si è sempre scritto e fatto riferimento al ddt compilato in tutto e per tutto come una fattura, con riferimento di legge all'art. 21..

io lo sconsiglio, ma se tu vuoi farlo beh.. liberissimo

e ha ragione TURI, nel dire che è consigliato far seguire il carico da DDT, perchè se ti fermano ce l'hai, se non ti fermano lo puoi anche buttare (e qui lo dico e qui lo nego)..
perchè il cliente ha piacere a controllare subito documento alla mano il carico ricevuto;
perchè la stragrande maggioranza delle ditte non ha fax (figuriamoci se sa usare win fax), e va alla vecchia, documento fatto a mano, ha paura del controllo su strada, ha paura di dimenticarlo.

saluti
 
A

alberto.

Ospite
ci ritorno su:

"il fisco lo considera fattura"
che l'art. 21 dpr 633/72 non è fisco?
un documento compilato come previsto dall'art. 21 non è una fattura? (di questo si discuteva)

Se poi, su un documento compilato come una fattura, anzichè scriverci fattura ci scrivo ddt, cos'è? (di questo si parlava)

Che poi in sede di accertamento non ti sollevino alcunchè, non sta a me dirlo (ne l'ho detto.. ), trovi chi non se ne accorge e chi inizia a scrivere..

anche nel caso dell'avviso di parcella, quello formalmente non voleva fare parcella, però gliel'han considerata così in sede di verifica, caspita.. che doveva fare? ha preso pure torto in commissione poi..

ad un legittimo dubbio da parte di elisa che poneva il quesito (dopo aver risposto a michele quindi), si è cercato di spiegare il perchè.. tutto qui.
 
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