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bolla accompagnamento

E

elisa

Ospite
perfetto...non cambio lavoro.
esempio: tutte le bolle emesse nel mese di settembre vengono fatturate con data 30 settembre.
ciao e grazie
 
S

SAURA

Ospite
ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO, MA QUEL PUNTO DEVI TENER CONTO COME DICEVA ALBERTO DELL'IVA NON RELATIVA ALLA FATTURA MA RELATIVA AL DDT, QUINDI MOLTO PIU' SEMPLICE FATTURARE I DDT ENTRO IL MESE STESSO (DDT DI GIUGNO-FATT.DI GIUGNO).
 
A

antonio47

Ospite
non sono molto concorde con il fatto che il ddt non debba contenere prezzi ed iva.
esso serve solo per consentire la fatturazione differita e non deve necessariamente accompagnare la merce.
molte aziende, vedi barilla, emettono ddt con le indicazioni di legge + prezzo merce + totale ddt (implicitamente indicano iva).
la fattura definitiva è perfettamente uguale al ddt con l'aggiunta in apposita casella dell'importo iva.
 
A

alberto.

Ospite
l'indicazione dell'importo dell'iva non deve esser esplicito.
Su questa ipotesi si era espressa la commissione tributaria centrale i sezione 12/05/1990 n. 3592 "......... sempreche'
posseggano tutti i requisiti della fattura e, in particolare, la distinta
indicazione dell'IVA. "

Il caso era riferito all'avviso di parcella professionista, ma può esser esteso a tutti i casi simili.
Se il ddt contiene esplicito importo dell'iva oltre a tutti gli altri dati, fa si che il fisco possa considerarlo fattura vera e propria.
 
A

alberto.

Ospite
se la merce è accompagnata da ddt puoi accedere alla fatturazione differita;
se la merce non è accompagnata da nulla (anche se redatto il ddt ma non scortante la merce) e su strada ti ferma la gdf, la stessa verbalizza il carico e tu hai l'obbligo di emetter (consegnare/inviare la fattura alla controparte) fattura entro la mezzanotte.
 
A

antonio47

Ospite
con la sua introduzione nel 1996 il ddt ha perso tutte le valenze ficali proprie delle bolle d'accompagnamento.
pertanto, se si parla di bolle sono in accordo con la tesi esposta, se si parla di ddt un pò meno.
 
A

alberto.

Ospite
ok, non deve scortare necessariamente la merce, ma va trasmesso anche per fax, entro la mezzanotte del giorno della consegna al cliente
(circ 249 11/10/1996)
 
A

antonio47

Ospite
??
sussiste obbligo di emissione ddt solo per fruire della possibilità di fatt. differita ma non sussiste assolutamente nessun obbligo che il ddt accompagni la merce: può essere spedito per posta con data certa del giorno del trasporto, per fax, via mail (cm 11/10/96 n 249/e)
a che titolo la gdf dovrebbe impormi un comportamento che è facoltativo per legge?
 
A

alberto.

Ospite
e che avrei detto di diverso: l'obbligo è o, o:
o il documento scorta la merce
o glielo fai avere nella stessa data..
se lo fai ma te lo tieni a casa e ti ferman su strada o corri a casa a far la fattura immediata della roba entro la mezzanotte o gli invii sto benedetto ddt per fax..
solo cosi puoi fare la fattura differita, solo nel caso il cliente abbia il ddt nello stesso giorno di consegna e quindi tanto vale mandarglielo coi beni
 
A

antonio47

Ospite
mi pare che si sia esasperato un pò il concetto.
1) siamo partiti dal problema di indicare o meno prezzi ed iva nel ddt: non avendo nessuna valenza fiscale sul foglio di carta chiamato ddt, a mio modo di vedere, posso scrivere quello che voglio e nessuno mi può dire che ho emesso una fattura immediata;
2) se per comodità organizzativa faccio uscire il camioncino senza ddt ( p.es. perchè li spedisco tutti alle 23.00 in automatico per fax o e-mail), nessuno mi può imputare nulla. devo solo, nel caso qualcuno lo chiedesse, dimostrare che li ho inviati per tempoo al cliente e che li conservo secondo legge.
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