La remunerazione dei finanziamenti eccedenti, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata - computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3, comma 115, legge n. 549 del 1995 - è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, sia superiore a quello di 4 a 1 (5 a 1 per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 344 del 2003).
I due fondamentali termini del rapporto di 4 a 1 sono costituiti dalla "consistenza media dei finanziamenti, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti dai soci qualificati e da loro parti correlate" e dalla "quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio e delle sue parti correlate" .