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QUAL'È LA PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PA?

Qual'è la procedura per la certificazione dei crediti verso la Pa?

Certificazione crediti PA per via telematica

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Il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A. nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione tramite la Piattaforma elettronica del MEF entro il 31 ottobre 2014.
Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. entro 50 giorni dalla nomina.
La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.
Il creditore, ottenuta la certificazione, può:
• attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;
• oppure, al fine dell’immediato utilizzo della somma certificata:
  •  recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione per effettuare la cessione, anche parziale, del credito ;
  •  se ha debiti verso l'Erario e intende compensarli, può chiedere all'Agenzia delle entrate o all'Agente della riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia) la compensazione di tutto o parte del credito certificato indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online.
La P.A., dal proprio lato, sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale.
Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. 
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