×
HOME

/

LAVORO

/

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

/

IL CONTRIBUTO ENASARCO MINIMO DEGLI AGENTI È FRAZIONABILE?

Il contributo enasarco minimo degli agenti è frazionabile?

Ci si chiede se il contributo minimo enasarco per agenti e rappresentanti in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno è frazionabile

Ascolta la versione audio dell'articolo
La frazionabilità del contributo minimo esanarco segue una regola particolare nel caso di attività iniziata o cessata nel corso dell'anno.
Per il principio di frazionabilità del minimale Enasarco, in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Visita il Dossier sugli agenti e rappresentanti di commercio, gratuito e ricco di approfondimenti e normativa.
 
Se hai un dubbio o una domanda vai al Forum di Fisco e Tasse.
 
 
 

Tag: AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024 AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 18/12/2025 Benefici contributivi e normativi dopo il DL 19/2024: le istruzioni INPS

DURC, assenza di violazioni lavoro/sicurezza chiarimenti e modalità di regolarizzazione Circolare INPS 150 2025

Benefici contributivi e normativi dopo il DL 19/2024: le istruzioni INPS

DURC, assenza di violazioni lavoro/sicurezza chiarimenti e modalità di regolarizzazione Circolare INPS 150 2025

Contributi Commercialisti: conguagli in scadenza il 22 dicembre

Il 22 dicembre 2025 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2025 e/o del contributo di maternità

Artigiani  e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari  per il  2025

Emessi gli avvisi bonari INPS per artigiani e commercianti per i mancati versamenti contributivi di febbraio e maggio 2025. Come versare e cosa succede in caso contrario

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.