La rettifica si opera sempre quando mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività, comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, quindi
l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi (art. 19 bis2 del Dpr 633/72).
Vi sono alcuni casi in cui la rettifica non viene operata:
- per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni;
- per quei beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
- per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%.
L’imposta che risulterà non detraibile in base al mutato regime fiscale dovrà essere versata in un'unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.