HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2023

/

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2021: PUBBLICATO IL DECRETO

1 minuto, 08/04/2021

Retribuzioni convenzionali 2021: pubblicato il decreto

Tabelle aggiornate delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia e impiegati all'estero. Decreto Ministero del Lavoro 23.3.2021

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 07/04/2021
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicate le  tabelle con gli importi da prendere come base per il calcolo delle imposte sul lavoro dipendente e dei contributi per le assicurazioni obbligatorie cd retribuzioni convensionali . Sono fornite in allegato al al decreto 23 marzo 2021 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83/2021 del 7 aprile 2021.
L’utilizzo delle tabelle con le retribuzioni convenzionali è stato disposto dal Dl n. 317/1987 che prevede l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma operanti in Paesi extra-Ue con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri.
le retribuzioni convenzionali, sono suddivise in categorie di impiego (industria, commercio, trasporti, spettacolo, giornalismo, eccetera), qualifiche (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e fasce retributive dei lavoratori.
In materia le indicazioni sono state fornite nella circolare n. 207/2000 del ministero delle Finanze in cui si ricorda che la disciplina  :

  • si rivolge a coloro che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia in base all’articolo 2 del Tuir
  • non si applica se il contribuente presta la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne)
  • si applica a condizione che sia stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente sia collocato in un apposito ruolo speciale estero
  • non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.

La circolare, inoltre, chiarisce che :

  • nel reddito convenzionale sono compresi gli eventuali benefit, non  sottoposti a tassazione autonoma, e 
  •  nel computo dei “183 giorni nell’arco di dodici mesi”, che possono essere anche a cavallo di due anni solari, vanno compresi anche i periodi di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI LAVORO ESTERO 2023 LAVORO ESTERO 2023

Allegati

Ministero del lavoro Dm Retribuzioni convenzionali 2021
Retribuzioni convennzionali tabelle 2021
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

daniela - 22/07/2019

Gentile Ragioner Rodella, le chiedo un parere per comprendere quale dovrebbe essere la mia situazione contributiva l'anno venturo In dettaglio, per il periodo 2019/2020 andò a svolgere il ruolo di consulente con un contratto di 11 mesi presso un'organizzazione delle Nazioni Unite in Ghana. Per accedere a questo contratto, in accordo con il mio datore di lavoro (una onlus che opera in Italia per nome e per conto della stessa Organizzazione UN per cui andrò a lavorare in Ghana), prenderò un periodo di aspettativa. Attualmente, ho un contratto di II livello del CCNEL COMMERCIO E TERZIARIO, in Ghana invece avrò un contratto di consulenza UN. Avendo un muto dovrò conservare la mia residenza fiscale in Italia quini non mi iscriverò all'AIRE. Sulla base di quanto premesso e considerando che * nel periodo compreso tra il 2019 e 2020 soggiornerò all'estero per più di 183 giorni * l'Italia e il Ghana nel 2004 hanno siglato un accordo sulle doppie imposizioni Le chiedo quanto segue * i contratti di consulenza UN godono o meno dei benefici fiscali riservati allo staff delle Nazioni Unite? * I redditi che produrrò all'estero saranno soggetti a tassazione italiana? * Se si? Potrò avere accesso alle retribuzioni convenzionali? * Sebbene tra l'Italia e il Ghana vi sia un accordo sulle doppie imposizioni, dovrò comunque pagare le tasse in Ghana? Potrò comunque beneficiare di un credito d'imposta? * Le indennità di soggiorno sono soggette a tassazione? La ringrazio e a presto

FISCO E TASSE - 05/09/2018

Caro utente, per poter far fronte al gran numero di quesiti che ci pervengono quotidianamente sul “Lavoro Estero” abbiamo organizzato un servizio di risposta veloce al costo - in offerta - di 50euro + Iva che comprende: la risposta al quesito + un ebook a scelta tra i seguenti titoli: - Il Lavoro all'estero - 370 risposte in 460 pagine - Prezzo 24,90 - Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero - Prezzo 14,90 Ti consigliamo pertanto di consultare tutte le risposte già pubblicate e se non trovi la risposta al tuo problema di valutare il nostro servizio di quesiti online: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html La risposta ti verrà fornita entro 48 ore lavorative.

Luigi Rodella - 28/03/2018

Buongiorno, non voglio sottrarmi alla risposta, però questo è un argomento particolarmente articolato e contraddittorio. Ho cercato di affrontarlo in modo compiuto nella rivista FISCALITA' ESTERA N. 2 del 2016 "LAVORO ESTERO: LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2016 DA APPLICARSI AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI AI LAVORATORI ESPATRIATI". Saluti. Luigi Rodella

Grigio - 29/03/2018

Buongiorno, potrebbe cortesemente dirmi dove recuperare/acquistare la rivista da lei menzionata? Grazie

Grigio - 25/03/2018

Buongiorno Dott. Rodella, Vado ad esporle il mio caso. 1 - Sono in procinto di cambiare azienda e nel mese di arpile 2018 iniziero' a lavorare in Kazakhstan per una azienda Kazakha con rotazione 28/28 (28 giorni lavorativi e 28 giorni di ferie). 2 - Il lavora sara' prestato in via continuativa. 3 - Il lavoro sara' oggetto esclusivo del rapporto 4 - Saro' assunto da una ditta locale, quindi Kazakha, con stipendio pagato su base oraria, ovvero mi verra' corrisposta una somma per ogni ora di lavoro (esempio 100 euro/ora). 5 - La tassazione in Kazakhstan sara' del 10%, quindi il mio netto sara', rimanendo all'esempio di cui sopra, di 90 euo/ora. 6 - Non saro' iscritto AIRE quindi rimango fiscalmente residente in Italia. Nel momento in cui le scrivo mi trovo a lavorare in Kazakhstan, nella stessa situazione descritta nei punti di cui sopra con la differenza che sono assunto da una ditta italiana la quale mi paga lo stipendio sulla base delle retribuzioni convenzionali, nello specifico: INDUSTRIA->IMPIEGATO->FASCIA II. Doamnda: considerando che andro' a fare lo stesso tipo di lavoro, posso continuare a mantenere l'attuale retribuzione convenzionale (INDUSTRIA->IMPIEGATO->FASCIA II) anche se il mio datore di lavoro d'ora in poi, sara' NON Italiano? Se si, quale azione/documentazione dovrei richiedre al datore di lavoro? Il fatto che il mio stipendio e' su base oraria e non su base mensile influisce in qualche modo? Grazie anticipatamente

Luigi Rodella - 26/03/2018

Buonasera, io credo che nel caso attuale (distacco da ditta italiana), se il suo datore di lavoro ha applicato le retribuzioni convenzionali, lo poteva fare, trovando conforto nelle nostre disposizioni interne. L'ipotesi di assuzione da parte di datore di lavoro straniero, è completamente diversa e potrebbe risultare difficile applicare analogo comportamento. Saluti. Luigi Rodella

Grigio - 28/03/2018

Grazie. Pongo allora la questione in altri termini. Soggetto assunto all'estero da un datore di lavoro estero, ma fiscalmente residente in Italia. Il soggetto di cui sopra paga le tasse sulla base delle retribuzioni convenzionali o sul reddito effettivamente percepito? Saluti

Luigi Rodella - 14/03/2018

Buongiorno, come regola generale, se lei è rimasto residente fiscale in Italia (questa è la situazione dato che lei non si è mai iscritto all'Aire), qui dovrà corrispondere le imposte anche sui redditi prodotti all'estero. Vorrei inoltre notare che il sultanato dell'Oman, pur avendo una convenzione bilaterale con l'Italia, fa parte di quegli Stati black list. Saluti. Luigi Rodella

Giuseppe Nigro - 17/03/2018

Dott. Rodella, innanzitutto grazie per la risposta. Vorrei specificare che é vero che non sono iscritto AIRE, ma sono in possesso di una Resident Card omanita, la quale certifica la mia residenza per lavoro qui. Crede sia sufficiente per ottenere l'esenzione?

Luigi Rodella - 19/03/2018

Buongiorno, io credo non sia sufficiente. Saluti. l.r.

Giuseppe Nigro - 14/03/2018

Buongiorno dott. Rodella. Ho iniziato da poco un nuovo lavoro all'estero e ho notato che c'é molta disinformazione riguardo le imposizioni. Sono residente in Italia ed ho un contratto con un'azienda cipriota ma sono stato assegnato ad un cantiere in Oman, con una rotazione di 6 settimane di lavoro e 4 a casa, superando quindi su base annuale i famosi 183 giorni. Stando alla legge italiana quindi, non dovrei pagare le tasse in italia non possedendo immobili o altri redditi, l'unico mio bene intestato é la mia auto. Tale ipotesi é stata confermata anche da un impiegato dell'agenzia dell'entrate (piuttosto pressapochista) il quale mi ha detto che non devo nemmeno fare dichiarazione dei redditi. Le mie domande però sono: - percependo lo stipendio su conto corrente italiano, chi mi dice che non riceverò un accertamento fiscale da qui a 5 anni? - sono obbligato ad iscrivermi all'AIRE per evitare di presentare il 730? Lavorando su rotazione, a detta del consolato italiano non ho alcun obbligo.

Massimiliano - 26/01/2018

Buonasera Dott. Rodella, le chiedo gentilmente un parere prima di accettare proposte estere relativamente a Qatar (con cui esiste convenzione contro la doppia tassazione). Il lavoro prevede più di 183 giorni all'anno in Qatar, il datore di lavoro è una società del Qatar anche se potrei essere assunto da società Francese/Inglese. La mia residenza fiscale è in Italia avendo moglie e figli a scuola in Italia oltre a un mutuo da pagare sempre in Italia. La tassazione da rispettare è quella Italiana o Qatar (assente o molto bassa), se in Italia potrei essere agevolato con redditi convenzionali (sia per tasse che INPS). Grazie tante Saluti

Luigi Rodella - 26/01/2018

Buonasera, se la sua famiglia rimane in Italia, la tassazione avviene in Italia, in quanto lei è considerato residente fiscale in Italia. Credo che in questa ipotesi sia difficile applicare le retribuzioni convenzionali previste dall'articolo 4 dalla legge 398/1987. Sicuramente il suo Commercialista che assume tutti gli elementi, può verificare questa eventuale possibilità. In merito alla contribuzione, questi periodi possono essere riscattati; le rammento che il riscatto è oneroso e per poterlo fare deve provare all'istituto l'effettivo rapporto mediante documentazione (listini paga o altri documenti originali del periodo che si chiede il riscatto). Dovrà documentarsi meglio sul sito INPS. Saluti. LUIGI RODELLA

Luigi Rodella - 30/10/2017

Gentile signora, essendo ancora residente fiscale in Italia per il 2016, il suo Commercialista, per versare le imposte, ha applicato le retribuzioni convenzionali. Questo comportamento rileva solamente ai fini fiscali e non previdenziali. Per quanto attiene all'aspetto previdenziale lei non è stata distaccata ma assunta direttamente dall'estero, per cui non c'è nessun rapporto assicurativo con l'Inps in Italia. Questi contributi varranno ai fini previdenziali utilizzando la totalizzazione (o il cumulo contributivo). Saluti. Luigi Rodella

Maria Paola - 30/10/2017

Gentile dott. Rodella, ho lavorato durante il 2016 in UK per un datore di lavoro UK, ma per una tardiva iscrizione AIRE risulto residente in Italia per il 2016 . Dovrei dunque dichiarare in Italia i redditi da lavoratore dipendente percepiti in UK. Il commercialista ha trovato un collegamento con le tabelle previste dalla legge 398/1987 per cui tali redditi potrebbero essere tassati secondo applicando le retribuzioni convenzionali. Mi chiedevo tuttavia quali fossero le conseguenze a livello previdenziale - ho versato i contributi in UK e vorrei capire se dovrei versare delle differenze in Italia. La ringrazio anticipatamente per un suo cortese riscontro. Maria Paola

Dino - 04/10/2017

Buona sera vorrei un chiarimento circa il punto 3 dell'art. 15 della CONVENZIONE ITALIA/GERMANIA 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa Avendo un contratto a tempo indeterminato con Lufthansa (Germania) come assistente di volo ed essendo io residente in Italia vorrei sapere se sono comunque obbligato a dichiarare in Italia i redditi prodotti in Germania oppure il punto 3 gli esclude a priori. Grazie

Luigi Rodella - 06/10/2017

L'articolo 15 comma 3 della citata Convenzione, prevede che la tassazione relativa ad alcune tipologie di attività rese da lavoratori subordinati a datori, ad esempio marittimi, si deve applicare facendo riferimento allo Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Rilevo però che questa Convenzione non prevede l'esclusività. Nel caso specifico quindi la relativa tassazione, non prevedendo la convenzione l'esclusività , sarà necessariamente concorrente (duplice tassazione con credito d'imposta) Saluti. Luigi Rodella

Dino - 18/10/2017

La ringrazio della risposta esaustiva Buona serata

Luigi Rodella - 09/08/2017

Io credo che lei debba pagare le imposte in Italia per i redditi prodotti in U.K. in quanto è rimasto residente fiscale in Italia. In merito all'applicazione delle retribuzioni convenzionali, credo l'argomento sia un pò complesso non essendo stato distaccato ma assunto direttamente da azienda straniera. In questa ipotesi potrebbe risultare difficile trovare un collegamento con le tabelle previste dalla legge 398/1987. Ho riportato tutte queste considerazioni nell'articolo "Le retribuzioni convenzionali 2016" nel n. 2 della rivista FISCALITA' ESTERA. Saluti. Luigi Rodella

Luca Anedda - 07/08/2017

Buongiorno, sono un pensionato Inps, ed ho firmato un contratto a tempo indeterminato in Inghilterra. Mi sono trasferito in UK, ma non la mia famiglia che e'rimasta in Italia. Sono iscritto all'Aire. Pago dunque le tasse in Italia relative alla mia pensione e casa, ed in Uk per cio' che riguarda il mio nuovo lavoro( sono tassato alla fonte. La mia domanda e': devo pagare ulteriori tasse in Italia in relazione alle tabelle di retribuzione convenzionale? Cordiali saluti Luca Anedda

Attilio - 19/07/2017

Egregio dott Rodella Nel 2016 ho lavorato per L'intero anno in paesi extracomunitari ma per cause contingenti ho percepito gli stipendi solo per i mesi da gennaio ad aprile. Il mio è un contratto di lavoro dipendente da una società estera (Montecarlo) svolto all'estero ( Iraq Kazakistan Libia) per oltre 183 gg anno. Usufruisco del reddito convenzionale essendo fiscalmente residente in Italia. È corretto fare ciò che ho fatto ossia dichiarare solo i 4 mesi realmente percepiti? Grazie

Rodella Luigi - 21/07/2017

Buongiorno, se il datore di lavoro è stato inadempiente, le imposte non sono dovute. Dovrà ovviamente provare questa situazione. Mentre ritengo che la previdenza (contributi Inps), siano dovuti a prescindere dal fatto che gli stipendi siano stati effettivamente corrisposti, ciò in quanto nell'ambito della Sicurezza sociale italiana, vige il principio della automaticità delle prestazioni che prevede appunto la prestazione previdenziale dovuta a prescindere che i rispettivi contributi siano stati effettivamente versati. Saluti. Luigi Rodella

Antonio Madeddu - 30/06/2017

Gentilissimo dott. Rondella, premetto che sono stato all'agenzia delle entrate ma tutto quello che mi è stato detto è che devo fare riferimento alla tabella delle retribuzioni convenzionali (e nient'altro). Tra l'altro mi sembra da quanto da lei risposto sopra che forse anche questo sia sbagliato. Ad ogni modo, se trovassi impiego per più di 183 giorni in un Paese estero con cui l'Italia non ha una convenzione, assunto da un'azienda estera e mantenessi la residenza fiscale italiana, ipotizzando che la figura professionale sia come 'Controller Commerciale', di solito inquadrato in Italia come impiegato di alto livello (se non coordina nessuno) o quadro di basso (se coordina risorse), ed ipotizzando che il reddito lordo fosse 5.000 dollari al mese, che reddito dovrei dichiarare e come definirlo? Che detrazioni/deduzioni potrei apportare nel caso dovessi pagarmi alloggio ed utenze? Se l'alloggio e le utenze fossero 'fringe benefits', dovrei dichiararli ad integrazione del reddito imponibile (e come quantificarli?)? Se dovessi dover indicare una retribuzione convenzionale, ho notato che ogni fascia subisce un discreto incremento ogni anno (quella di un impiegato industria di livello V era 3.766,21 nel 2012, ma nel 2017 è di 4.036,62 - quasi 300 euro in più) che cozza contro la sostanziale stasi di quelle reali, cosa fare se quella stimata dal ministero, inizialmente simile a quella reale, viene portata a livelli invece superiori? Si può far riferimento ad una qualifica/fascia più bassa di quella dell’anno precedente? Grazie per l'aiuto con questo suo blog

Rodella Luigi - 30/06/2017

Io credo che qualora non si possano applicare le retribuzioni convenzionali, in quanto non c'è riscontro tra l'attività svolta e la nostra tabella interna, si devono applicare le retribuzioni reali con tutte le consequenziali ricadute fiscali. Saluti. Luigi Rodella

Francesco - 05/09/2017

Buonasera, non crede che la mancanza di corrispondenza tra un settore effettivo e quello riportato nelle tabelle ministeriali, prefigurando, a seconda dell'applicazione o meno del comma 8 bis, la possibilità di una grande differenza di tassazione possa comportare una discriminazione fiscale (non costituzionale) tra settori inclusi e non. Chi ha il compito di definire le tabelle dei redditi convenzionali e relativi settori? Grazie

Luigi Rodella - 06/09/2017

Buongiorno, le tabelle delle retribuzioni convenzionali ex art. 4 L. 398/1987, vengono emanate annualmente dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Io credo che la mancanza di alcuni settori crei sicuramente una discriminante sia per i lavoratori che per i datori, in quanto le medesime trovano applicazione in ambito fiscale e previdenziale. Fino a quando questo problema non viene ripreso seriamente, stabilendo un criterio per includere tutte le attività lavorative (compresi i datori di lavoro stranieri), opereremo sempre nel limbo dell'incertezza. Credo inoltre che dovrebbero essere gli uffici dei due Dicasteri competenti a fornire gli opportuni chiarimenti. Saluti. Luigi Rodella

Elisa - 23/05/2017

Gentile Dott. Rodella, mio figlio è dipendente di una società italiana , che essendosi aggiudicata un appalto per un lavoro da eseguire in Polonia, lo ha ivi inviato insieme ad altri suoi dipendenti per un periodo superiore a 183 giorni nel 2016. Premesso che mio figlio continua a mantenere la residenza in Italia e che è stato retribuito dalla medesima società che ha provveduto a rilasciare la certificazione unica 2017 da cui si evince che la tassazione è stata effettuata sui redditi percepiti nell'arco dell'intero anno, faccio notare che la stessa certificazione riporta tra le annotazioni con codice AD il reddito prodotto in Polonia e con codice AI le informazioni relative al tipo di lavoro e al periodo di lavoro all'estero. Aggiungo inoltre che , mio figlio ha fatto la dichiarazione dei redditi anche in Polonia pagando le imposte per i redditi già tassati in Italia. Dovendo fare la dichiarazione dei redditi mediante 730, potrà usufruire del credito di imposta? In tal caso il calcolo si fa sulla base delle retribuzioni certificate o di quelle convenzionali?

Luigi Rodella - 27/05/2017

Gentile signora, Nella CU al campo 1 sono state indicate le retribuzioni convenzionali. Al campo 21 è stata indicata l’Irpef trattenuta sulle retribuzioni convenzionali. Se il credito d’imposta non è stato riconosciuto dal datore di lavoro, lo si può recuperare in sede di dichiarazione dei redditi. Il calcolo deve essere fatto in base a quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir. Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di conteggio, la rimando al mio articolo “IL DISTACCO DEL LAVORATORE ALL’ESTERO: EVOLUZIONE DELLE MODALITA’ DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA”. Pubblicato sulla rivista FISCALITA’ ESTERA N. 1 2015. EDIZ. FISCO E TASSE. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Alessio - 06/06/2017

Gentilissimo Dott. Rodella, mia figlia si trova nella medesima situazione descritta dalla Sig.ra Elisa. Unica differenza (se esistente) e' che ne 2016 tutti i redditi le sono stati pagati su cc in Italia dalla ditta italiana, compresa l'indennita' di sede estera. Non ha percepito null'altro da nessuno. Ora nella CU al campo 1 e' indicato un reddito. Nelle annotazioni l'indennita' di sede estera e' riportata con codice AD (pur essendo versata dalla ditta in Italia). Non capisco pertanto su quali basi Lei afferma che al campo 1 sono indicate le retribuzioni convenzionali. Sono abbastanza certo che il liquidatore della ditta italiana non sappia nemmeno che esistano. Ed inoltre per calcolarle egli dovrebbe accedere alla tabella ministeriale. La ditta opera nel CCNL mobilita', per cui nemmeno so se siano applicabili: lo sono? Pertanto ipotizzo che al campo 1 vi sia indicato meramente il reddito ex indennita' di sede estera. L'indennita' di sede estera e' stata tassata mensilmente ma nella CU non vedo le relative tasse in che campo sono. Mi aiuterebbe gentilmente a capire se il liquidatore ha operato correttamente e cosa mia figlia dovrebbe fare per pagare meno tasse possibili nel rispetto delle normative? La ringrazio moltissimo.

Rodella Luigi - 07/06/2017

Buonasera, Nella mia precedente risposta, presumevo che il soggetto fosse stato distaccato all’estero in base all’articolo 51 comma 8 bis) del Tuir. In tal caso, nella maggior parte dei casi, si applicano le retribuzioni convenzionali. Per cui al campo 1 dovranno essere indicate appunto le retribuzioni convenzionali. Questi sono i presupposti che mi hanno indotto a fornire le mie risposte. Il codice AD da Lei citato, si riferisce al reddito prodotto all’estero; nelle annotazioni dovrà essere inoltre indicato lo Stato nel quale si è prodotto il reddito. Trattandosi di una tematica particolare, difficilmente spiegabile in poche battute, la rimanderei al mio articolo riferentesi alla CU 2016, pubblicato sulla rivista FISCALITA’ ESTERA n. 3 – 2016 (Il lavoro estero nella Certificazione Unica 2016). Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Rodella Luigi - 13/05/2017

Se lei ha verificato che in base all'accordo bilaterale la tassazione è esclusiva in Italia, nonostante l'attività lavorativa sia svolta all'estero, forse il problema è risolto. Io questo non lo posso sapere, occorre verificare la convenzione. Però non ci sono molte attività disciplinate per le quali è prevista l'esclusività della tassazione in capo ad uno dei due Stati, ci sono ad esempio i marittimi, i ricercatori.... Tutto ciò premesso, se il Paese è U.E., se la tassazione è esclusiva in Italia, l'articolo 51 comma 8 bis (da me sopra citato), non deve essere applicato. Lo sarebbe stato qualora ci fosse stata tassazione concorrente. Credo inoltre che tutte le remunerazioni corrisposte dallo Stato estero debbano essere attratte in Italia, unitamente agli emolumenti corrisposti dal datore italiano. La tassazione deve quindi avvenire secondo le nostre regole fiscali interne. Saluti. Luigi Rodella

Angelo - 12/05/2017

Dimenticavo un dettaglio: lo stipendio (e l'indennita' di distacco) continueranno ad essere versati in Italia dall'azienda italiana distaccante.

Angelo - 20/04/2017

Gentile Dott. Rodella, mio figlio e' in procinto di essere distaccato all'estero (UE) dall'azienda italiana per cui lavora gia' da diversi anni. Soggiornera' stabilmente all'estero (piu' di 183gg/anno) e manterra' la residenza fiscale in Italia. Purtroppo il settore (desunto dal CCNL di riferiemento) dell'azienda italiana non compare tra quelli previsti nella tabella dei redditi convenzionali. Pertanto l'indennita' estera sara' soggetta a tassazione oppure mio figlio potra' fare domanda affinche' sia esentasse? Grazie mille.

Rodella Luigi - 20/04/2017

Buongiorno, se suo figlio rimane residente fiscale in Italia e viene distaccato all'estero, si deve applicare l'articolo 51 comma b) bis del Tuir, che prevede appunto la determinazione dell'imponibile fiscale sulle retribuzioni convenzionali in base all'articolo 4 della legge 398/1987. Sicuramente dovrà corrispondere le imposte all'estero, per cui a fronte della duplice imposizione avrà diritto a fruire di un credito d'imposta calcolato qui in Italia in base all'articolo 165 del Tuir. Se il settore di attività ovvero la qualifica non sono presenti nella tabella, in base ai chiarimenti ministeriali non è possibile operare per analogia, per cui si devono applicare gli imponibili determinati in base alle retribuzioni reali. Saluti. Luigi Rodella

Angelo - 12/05/2017

Gentile Dott. Rodella, la ringrazio molto per la Sua risposta. Vorrei integrare con un'informazione: in seguito agli accordi bilaterali contro la doppia imposizione, ho appurato che mio figlio e' tenuto a pagare le tasse solo in Italia (se decidesse appunto di tenere qui la residenza fiscale) evitando di pagare all'estero e dover chiedere poi il credito d'imposta. Cio' che non mi e' invece chiaro e': nella prima parte della risposta desumo che mio figlio potrebbe beneficiare dell’articolo 51 comma b) bis del Tuir. Ma non essendo il suo settore (CCNL della Mobilita') presente nella tabella, tutta la sua retribuzione (quella che ha oggi piu' l'indennita' estera) sara' tassate come se lavorasse in Italia senza alcun beneficio fiscale. Ho inteso bene? Grazie mille.

Maurizio Zanardelli - 30/03/2017

Buonasera, mio figlio nel 2016 ha lavorato come cameriere stagionale in Svizzera per un totale di 190 giorni e in Germania per 120 giorni e non ha lavorato in italia ma ha mantenuto la residenza come si deve comportare in sede di dichiarazione dei redditi? grazie anticipatamente per la Sua cortese risposta

Francesco - 25/03/2017

Buongiorno L'azienda italiana per cui lavoro mi ha proposto trasferimento con contratto di distacco per due anni a Singapore con mantenimento della residenza fiscale in Italia mediante applicazione delle retribuzioni convenzionali a fini fiscali seppur: - Soggiorno nello Stato estero, nell’arco di 12 mesi, per più di 183 giorni. - la famiglia (moglie più 2 figli) si spostano con me e pertanto il centro degli affetti sarà a Singapore - Contnuo ad essere assunto e pagato dall'Italia con distacco a Singapore mentre i benefit materiali (casa scuola voli aeri gratuiti per la famiglia) pagati fuori busta paga da società di Singapore Sarò sottoposto a doppia imposizione fiscale (reddito salariale in Italia e benefit a Singapore?) oppure no? L'azienda italiana può operare in questo modo? Leggendo altro articolo trovo che la doppia imposizione può essere evitata solo se si rispettano i seguenti requisiti a) il beneficiario soggiorna nello Stato ove è svolta l’attività per periodi che non oltrepassano i 183 giorni nell’anno solare considerato. b) I compensi sono stati corrisposti da un datore di lavoro che non è residente dello Stato ove è svolta l’attività. c) L’onere dei compensi non è sostenuta da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato ove viene svolta l’attività. In questo caso io rispetterei il punto b) ma non il punto a) e c) pertanto presumo dovrò pagare la tassazione a Singapore prevista sui benfit in aggiunta a quanto pago in Italia Mi fa sapere al riguardo sua opinione e a chi posso rivolgere se volessi approfondire la questione? Grazie mille Francesco

Rodella Luigi - 27/03/2017

Buongiorno, lei, relativamente alla residenza, dovrebbe fare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del Tuir, e non all'articolo 51 comma 8 bis e neppure alla Convenzione Italia Singapore (articolo 15). Queste due ultime disposizioni riguardano le ipotesi di mantenimento della residenza in Italia (art. 51 comma 8 bis) con l'applicazione delle retribuzioni convenzionali, l'altra invece la permanenza all'estero, per brevi periodi, inferiori ai sei mesi (articolo 15 della Convenzione). Per stabilire la sua residenza fiscale, occorre invece fare riferimento all'articolo 2 comma 2 del Tuir, che prevede, ai fini della determinazione della residenza in Italia, l'iscrizione nei registri della popolazione per la maggior parte del periodo d'imposta (1 gennaio - 31 dicembre), nonché mantenere in Italia il proprio centro di interessi; i requisiti per non essere residenti sono letti al contrario, con l'obbligo della iscrizione all'Aire. Forse la sua azienda, partendo da questo assunto ritiene che lei non abbia perfezionato tutti questi elementi. Questa è la mia ipotesi; preciso però che deve essere lei a verificare il suo stato di residenza. Una volta stabilita la sua residenza fiscale nel periodo d'imposta per la determinazione delle imposte, dovrà agire di conseguenza, se rimane in Italia, sarà soggetto all'applicazione del comma 8 bis dell'articolo 51 del Tuir, se invece la residenza fiscale è a Singapore, in Italia non dovrà corrispondere le imposte. Saluti. Luigi Rodella

Vittorio - 13/01/2017

Salve a tutti... L'azienda per cui lavoro mi avrebbe proposto un trasferimento a Singapore per piu' di 183gg. Essere quindi assunto direttamente dalla Branch Asiatica. Si tratterebbe al momento di una situazione momentanea di 1 o 2 anni solamente, ma causa contratto locale ed Employment Pass sarei a quanto pare costretto a pagare le tasse a Singapore. Ho una casa di proprieta' e naturalmente auto e conto in banca in italia. Dopo aver parlato con il commercialista sembra che dovrei pagare le tasse della casa come seconda casa ed avrei problemi con le banche diventando residente all'estero. Mi potreste dare qualche consiglio a riguardo.. Distinti Saluti Vittorio

Rodella Luigi - 09/09/2016

Gentile signora Elena, l'Agenzia delle entrate in un caso analogo al suo ha risposto che in questa ipotesi non si possono applicare le retribuzioni convenzionali. In merito al cambio da applicarsi io ritengo che ad ogni pagamento mensile (se è mensile) si dovrebbe applicare il cambio relativo a quel pagamento, per cui l'imponibile reale annuale dovrebbe essere la sommatoria dei dodici pagamenti (se si tratta di dodici mesi); questa è la mia opinione. Saluti. Luigi Rodella

ELENA - 08/09/2016

sono un'infermiera che ha lavorato in Inghilterra per tutto il 2015. Non essendo presente il mio settore economico nel decreto ministeriale, devo calcolare l'imposta sulla retribuzione reale? quale tasso di cambio devo considerare?

Marco - 27/06/2016

Buongiorno, nel 2015 sono stato in Italia per più di 183 giorni con un contratto di lavoro terminato a luglio 2015. Da settembre 2015 ho iniziato a lavorare per un datore di lavoro in Inghilterra e nell'aprile 2016 ho fatto anche iscrizione all'AIRE. Dovrei essere considerato residente in Italia per il 2015 e quindi tenuto a fare la dichiarazione dei redditi inserendo anche i redditi da lavoro prodotti in Inghilterra (oltre che quelli prodotti in italia)? Le retribuzioni da inserire dovrebbero essere reali o convenzionali? Ho ricevuto il P60 ma il reddito e le tasse dedotte sono calcolato fino al 5 aprile 2016. Come faccio a rapportarlo al periodo di imposta 2015? Con quale tasso di cambio? Ho diritto al credito di imposta per le imposte versate in UK? Grazie mille per eventuali chiarimenti

Luigi Rodella - 30/06/2016

Buongiorno, se nel 2015 era residente fiscale in Italia, dovrebbe inserire i redditi prodotti in U.K. dal 1.1.15 - al 31.12.15. Considerando il diverso computo dell'anno fiscale, dove quello inglese è a cavaliere dei due anni, rispetto a quello italiano (1.1 - 31.12), dovrà scorporare i dati del 2015 con quelli 2016 (sino al 5 aprile 2016). Di norma quando si deve procedere alla determinazione del cambio in € si dovrebbe fare riferimento al valore ufficiale all'atto della corresponsione delle retribuzioni mensili. Lei ha diritto ad un credito d'imposta qui in Italia, in base alla previsione contenuta nell'articolo 165 del Tuir. In merito alle retribuzioni reali e quelle convenzionali, credo sia molto difficile applicare quelle convenzionali essendo un datore straniero, con ccnl straniero, ecc. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 12/06/2016

Sarebbe importante leggere tutto l'articolo. In sintesi: le retribuzioni convenzionali sono state applicate per determinare la sua tassazione in Italia, in quanto lei ha mantenuto la residenza fiscale in Italia ed è stato assoggettato a duplice imposizione. Mentre per determinare l'imponibile previdenziale si devono applicare le retribuzioni reali in quanto lei è stato distaccato in un Paese comunitario. Le retribuzioni convenzionali per determinare l'imponibile previdenziale si devono utilizzare solamente per versare i contributi in Italia nel caso di distacco in Paese extracomunitario privo di accordo con l'Italia di sicurezza sociale. Saluti. Luigi Rodella

Andrea - 10/06/2016

Gentile L'articolo sopra mi rende dubbioso sulla mia attuale situazione fiscale. Nel 2014 vengo trasferito dalla succursale italiana a quella olandese con contratto olandese alla stessa retribuzione , come dirigente di industria. Svolgo in modo escusivo il mio rapporto di lavoro in olanda mantengo causa centro degli affetti la residenza fiscale in Italia. Dalle informazioni ricevute dichiaro reddito convenzionale e fruisco di un credito di imposta per le tasse pagate in Olanda proporzionale a tale reddito e quello analitico, quindi abbattuto.ora leggo dell'aspetto previdenziale, come orientarmi?

Lavoratori espatriati: le retribuzioni convenzionali previste dall’articolo 4 della legge 398/1987 - FISCOeTASSE.com Blog - 18/05/2016

[…] della pubblicazione delle retribuzioni convenzionali per il 2016 leggi l’articolo aggiornato “Le retribuzioni convenzionali 2016 da applicare ai lavoratori espatriati” e scarica il testo della Circolare Inps del 09.02.2016 n. 23 e Decreto del Ministero del Lavoro del […]

Lavoratori all'estero: la tassazione del reddito all'estero - 04/05/2016

[…] estero 2016: aspetti fiscali e previdenziali Le retribuzioni convenzionali 2016 da applicare ai lavoratori espatriati Lavoro estero: il distacco nei Paesi extracomunitari dopo le modifiche alla legge 398/1987 […]

Luigi Rodella - 28/04/2016

Buongiorno, 1) Io credo che quasi sicuramente, salvo ipotesi molto particolari, lei dovrebbe corrispondere in Italia le imposte sulle retribuzioni reali. 2) La risposta è identica. 3) Se lei versa le contribuzioni in Svizzera, le medesime possono essere utilizzate mediante l'istituto della totalizzazione contributiva (valgono per il diritto e non per la misura). Saluti. Luigi Rodella

Rossana - 27/04/2016

Buongiorno, in sostanza se lavorassi in SVIZZERA per datore di lavoro svizzero (quindi non un distacco da azienda italiana) mantenendo la residenza fiscale in Italia: 1) pagherei le imposte in Italia sulla base della retribuzione percepita in SVIZZERA sulla base della retribuzione convenzionale? 2) Cambierebbe la risposta al punto sopra in caso lavorassi a DUBAI o in GERMANIA? 3) Se i contributi previdenziali fossero versati dal datore di lavoro svizzero all'ente previdenziale svizzero verrebbero recepiti dall'INPS ai fini del conteggio della pensione per durata e importo? Grazie

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2023 · 14/03/2024 Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull'accordo UE

In vigore il Framework agreement europeo sul telelavoro dei frontalieri. Testo e istruzioni operative INPS per le richieste di deroga e per il rilascio del certificato A1

Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull'accordo UE

In vigore il Framework agreement europeo sul telelavoro dei frontalieri. Testo e istruzioni operative INPS per le richieste di deroga e per il rilascio del certificato A1

Pensioni: le istruzioni sull'accordo di reciprocità Italia-Moldavia

Pubblicata la circolare INPS sull'applicazione dell'accordo di reciprocità per la sicurezza sociale tra Italia e Moldavia

Iscrizione AIRE: multe salate per chi non adempie

Variazione residenza anagrafica dall'estero o all'estero, sanzioni salate per la mancata comunicazione: le novità 2024 per i cambi di residenza

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.