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L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2004

L'adeguamento degli statuti entro il 30 settembre 2004

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L'Adeguamento degli Statuti entro il 30 settembre 2004 e le conseguenze del mancato adeguamento

Cosa prevede la norma

L'Art. 223-bis delle norme di attuazione e transitorie del codice civile , come modificata dal decreto correttivo 37/2004 prevede che entro il 30 settembre 2004 le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata devono adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove norme previste dal D. Lgs. 30 dicembre 2003 n. 394 e dal D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 con ciò implicitamente consentendo la sopravvivenza anche di clausole statutarie contra legem fino a quella data ma solo nel caso in cui le stesse disposizioni siano derogabili con disposizione di legge

Le conseguenze del mancato adeguamento

L'adeguamento dello statuto entro il 30 settembre non è sanzionato da nessuna norma in quanto di fatto si tratta di un temine derogatorio e pertanto occorre esaminare quali sono le conseguenze del mancato adeguamento.

L'art. 223 bis al 5° comma stabilisce che :

Fino alla data [ del 30 settembre 2004 ] le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello

statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili delle nuove norme.

Niente viene detto sul dopo 30 settembre.

Inizialmente, basandosi sulla relazione Ministeriale di commento all'art. 223 bis del D. Lgs. 6/2003 era parso che il carattere inderogabile delle norme, portasse in caso di mancato adeguamento, a una causa di scioglimento della società ope legis.

Recita infatti la Relazione Ministeriale al Decreto:

«Dal carattere inderogabile delle nuove disposizioni deriva la logica conseguenza che, in caso di mancato adeguamento, le società non possano ulteriormente operare, sì che si è prevista una causa di scioglimento ope legis».

Tuttavia né la legge né le disposizioni di attuazione prevedono una tale conseguenza.

La dottrina dopo le incertezze iniziali è ora concordemente unanime nell'asserire che il mancato adeguamento entro il 30 settembre 2004, porta come unica conseguenza la sostituzione, automatica, delle clausole statutarie incompatibili con le nuove norme inderogabili.

Questa convinzione deriva da una interpretazione conservativa delle norme e soprattutto dell'art. 223 bis comma 4 che prevede l'efficacia delle vecchie statuizioni fino al 30/9/2004 lasciando intendere la volontà del legislatore che dopo tale data le vecchie statuizioni non possono più avere efficacia e al suo posto subentrano le nuove, per volontà dei soci o automaticamente per legge.

Viene infatti detto che l'obbligo di adeguamento dei vecchi statuti riguarda l'adeguamento alle norme inderogabili. Ma essendo appunto norme inderogabili l'effetto dell'adeguamento a tali norme non può essere diverso dal mancato adeguamento, in quanto inderogabili si applicano di diritto.

(In tal senso vedi : Diritto e Pratica delle Società n.3 - novembre 2003; da ultimo Busani sul Sole 24Ore del 27/7/2004 - pag. 22).

Ma quali possono essere i rischi del mancato adeguamento alle nuove norme

La conseguenza del mancato adeguamento come visto, è la sostituzione delle nuove norme alle vecchie.. e questa sostituzione non sempre puo  essere gradita ai soci e soprattutto può trascinare con sè conseguenze di cui assolutamente occorre tener conto.

Senza voler fare un elenco completo vediamone alcune:

  • durata della società e diritto di recesso da parte dei soci

Se il vecchio statuto indica la durata della società in un termine eccessivamente lungo viene sostenuto dalla dottrina che questo termine può essere assimilato a una durata indeterminata, con la conseguenza di consentire ai soci il diritto di recesso e l'obbligo da parte della società di liquidare la quota a valori correnti.

Ma quando questo termine puo' considerarsi lungo? Nella "Guida ai nuovi Statuti" pubblicata il 14 settembre 2004 dal Sole 24Ore, il notaio Angelo Busani sostiene che la durata può essere considerata eccessiva quando "non è compatibile con la presumibile durata della vita lavorativa dei soci". Questa interpretazione, tuttavia, desta parecchi problemi e non sembra assolutamente condivisibile.

Se la società infatti cambia la compagine sociale una durata che prima andava bene può non esserlo più.. e poi cosa succede se un socio giovane vende la sua quota a uno anziano proprio per esercitare il diritto di recesso? A parte queste problematiche è comunque opportuno che la società controlli la propria durata e valutare se è opportuno procedere con una riduzione della stessa.

  • Obbligo di nomina del revisore contabile per s.p.a. e s.a.p.a

Scaduto il termine del 30 settembre se lo statuto non prevede nulla, per le SPA e SAPA il controllo contabile deve essere attribuito ad un revisore esterno in quanto l'inerzia nella modifica dello statuto comporta l'applicazione della legge . La norma cui far riferimento è l'art. 2409-bis del C.C.. che prevede , ma solo per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, la possibilità che lo statuto attribuisca il controllo contabile al collegio sindacale.

  • Altri punti da prendere in considerazione

- Possibilità di trasformazione della srl in spa con un quorum agevolato

- Termine di approvazione del bilancio - per poter approvare il bilancio oltre i 120 giorni ed entro i 180, occorre inserire nello statuto la previsione in termini più stringenti rispetto al passato; (art. 2364 c.2 C.C. per le s.p.a; art. 3478 C.C. per le srl)

- Clausole di mero gradimento o intrasferibilità delle quote inserite nei vecchi statuti delle s.p.a. e s.a.p.a. e non più ammesse pena la facoltà di recesso del socio;

Il quorum previsto prima e dopo il 30 settembre

Procedere all'adeguamento entro il 30 settembre puo' permettere di usufruire del quorum particolarmente facilitato richiesto dalla norma.

La delibera dell'assemblea se porta infatti il mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili, può essere assunta a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea.

Dopo il 30 settembre 2004 l'adeguamento richiede invece il 50% del capitale sociale.

La forma dell'atto richiede sempre l'intervento notarile in quanto viene effettuata una modifica dello statuto, la competenza è attribuita all'assemblea (art.2480 C.C.)

Data approfondimento 17 settembre 2004

1) L'adeguamento degli statuti entro il 30 settembre 2004

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