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FINANZIARIA 2005 - NOVITÀ PER STUDI DI SETTORE E COOPERATIVE

Finanziaria 2005 - novità per Studi di Settore e cooperative

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Proseguento e concludendo sulle novta della Finanziaria 2005 in questo articolo parleremo di:
Studi di settore e contribuenti in contabilità ordinaria, Riforma fiscale e cooperative, Aumento della misura degli acconti ed infine le Sanzioni penali nel caso di omesso versamento di ritenute certificate.

1) Studi di settore e contribuenti in contabilità ordinaria

La formulazione definitiva della Finanziaria introduce nuove regole in materia di controlli effettuati sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria con ricavi fino a 5.164.569 Euro.

Gli studi di settore costituiscono speciali metodologie utilizzate dall'Amministrazione per valutare, per singole attività economiche, la capacità di produrre ricavi e conseguire compensi: ciascuno studio determina infatti l'entità degli stessi che, con maggiore probabilità, può essere attribuita al contribuente e che costituirà la - base - per i controlli fiscali nei suoi confronti. L'applicazione pratica avviene con l'ausilio di un apposito software denominato Gerico (GEstione dei RIcavi e dei COmpensi), liberamente disponibile nel sito Internet www.agenziaentrate.it, in grado di esprimere un giudizio di congruità dei ricavi/compensi dichiarati e di coerenza dell'attività rispetto agli elementi mediamente validi, in senso statistico, per quel settore.

Le Entrate, qui sta la novella legislativa, potranno notificare avviso di accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore quando per due anni su tre consecutivi, compreso quello da accertare, il contribuente abbia dichiarato ricavi inferiori rispetto a quelli desunti dal software Gerico.

Si tratta dunque dell'estensione, a partire dal periodo di imposta 2004, della regola finora vigente per i contribuenti ordinari "per opzione". Forse la ragione di un tale inasprimento dei poteri accertativi attribuiti all'Amministrazione risiede nel tentativo di indurre il maggior numero possibile dei contribuenti "a rischio" ad aderire al nuovo istituto della PFC.

La nuova disposizione, precisa il testo di legge, trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione di esperti che valuta l'idoneità dello studio alla realtà economica di riferimento.
Ciò significa dunque che, in presenza di queste anomalie, l'Amministrazione potrà procede all'accertamento automatico anche per ogni annualità risultante non in linea con lo studio di settore, indipendentemente dal fatto che lo scostamento si protragga per più di un anno.
Il contribuente sarà ammesso a spiegare le proprie ragioni: prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'Ufficio deve invitarlo a comparire per instaurare la procedura di accertamento con adesione.

Queste nuove regole hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Infine viene scadenzata l'attività di aggiornamento di questo strumento accertativo, nella prospettiva di un ricorso sempre maggiore da parte degli Uffici e nella consapevolezza della sua efficacia deterrente all'evasione: gli studi di settore saranno soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio stesso ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica di riferimento.

2) Riforma fiscale e cooperative

La legge Finanziaria provvede a riordinare il regime fiscale delle società cooperative e loro consorzi per tener conto della nuova disciplina civilistica.
Per le cooperative a mutualità prevalente (indicate agli articoli da 2512 a 2514 del Codice Civile) iscritte all'Albo delle cooperative nella apposita sezione cooperative a mutualità prevalente, viene precisato che l'utile accantonato a riserva indivisibile è comunque imponibile ai fini IRES nella misura del 30% (oppure del 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca).
Per le cooperative di produzione e lavoro l'esenzione dall'IRES indicata dall'art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 si applica limitatamente al reddito imponibile prodotto per effetto dell'indeducibilità dell'IRAP.
Saranno deducibili le somme versate ai fondi mutualistici nella misura del 3% degli utili.
Ricordiamo che la riforma del diritto societario, introdotta nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 6 del 2003, prevede specifici requisiti formali per l'assunzione della qualifica di mutualità prevalente, vale a dire l'introduzione nei rispettivi statuti di limiti nella distribuzione degli utili e delle riserve nonché nella remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione e nell'obbligo di devolvere il patrimonio sociale (dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel momento in cui la cooperativa dovesse procedere allo scioglimento.
Per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della riforma societaria il termine per l'adeguamento degli statuti sociali era stato originariamente fissato al 30 Settembre 2004.
La conversione in legge del decreto "milleproroghe" (Decreto Legge n. 266 del 2004) ha spostato al 31 Marzo prossimo il termine ultimo per questo adeguamento nonché per l'iscrizione della società nell'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto riguarda, invece, le società cooperative a mutualità non prevalente potranno accantonare a riserva indivisibile il 30% degli utili senza incorrere nella tassazione IRES, purché esista la previsione statutaria in tal senso.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Per tutte le cooperative, a partire dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2004, sarà operativa una limitazione nella deducibilità degli interessi passivi corrisposti ai soci persone fisiche dato che non potranno eccedere la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.

3) Aumento della misura degli acconti e Sanzioni penali nel caso di omesso versamento di ritenute certificate

Aumento della misura degli acconti
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.
Sanzioni penali nel caso di omesso versamento di ritenute certificate Nella Finanziaria, tra le tante disposizioni di varia natura e funzione, spicca anche una disposizione penale in materia di violazione degli obblighi in capo al sostituto d'imposta.
Nel decreto legislativo n. 74 del 2000, dedicato alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, troverà sistemazione anche il nuovo art. 10 bis secondo il quale sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo d'imposta.
Evidentemente il danno provocato all'Erario da un simile comportamento ha indotto il legislatore alla scelta di sanzionarlo pesantemente con norma penale.
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