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STUDI DI SETTORE - LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005

Studi di settore - le novità della finanziaria 2005

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Studi di Settore - Le novità introdotte dalla Finanziaria 2005 , a cura della rag. Luigia Lumia.

1) Previsione di un termine massimo per la revisione degli studi

Studi di settore - Le novità della Finanziaria 2005

La L. 311/2004 - Finanziaria 2005 , pubblicata sulla G.U. n. 306 suppl. 192 del 31/12/2004 apporta rilevanti novità agli studi di settore.
Vediamole in dettaglio seguendo l'ordine dei commi della stessa Finanziaria.

Previsione di un termine massimo per la revisione degli studi

Il comma 399 della L. Finanziaria 2005 prevede che gli studi di settore devono essere revisionati, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore. La novità della finanziaria consiste nella previsione di un termine; la revisione e manutenzione dello studio di settore è infatti già operante e implicita nella stessa filosofia dello studio che si propone di rappresentare la situazione concreta dell'attività che rappresenta.
Essendo la realtà sempre in evoluzione anche lo studio deve costantemente essere aggiornato per tenere conto dell'evolversi della situazione dell'impresa ed essere il più possibile aderente alle condizioni economiche e strutturali del settore che intende rappresentare.
La manutenzione degli studi è quindi un passaggio necessario ed obbligato e viene effettuata attraverso la raccolta di dati che può avvenire:
- con l'invio di questionari
- con la richiesta di dati inseriti nel modello dello stesso studio.

La legge Finanziaria 2005 prevede che la revisione può essere disposta anche prima del decorso del temine dei quattro anni, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale e sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Deroga per le revisioni in corso già programmate

In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate dovrà completare l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Si tratta delle revisioni già in atto e che riguardano circa 80 studi di settore. La raccolta dei dati attraverso questionari è in corso è verrà ultimata entro il 15 febbraio 2005.

2) Previsione di controlli più incisivi nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi

Previsione di controlli più incisivi nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi

Il comma 401 prevede che gli organi preposti al controllo, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.

3) L'accertamento da studi non esclude ulteriori accertamenti anche per le medesime categorie reddituali

Si tratta di una importante modifica al sistema di accertamento, peggiorativa per i contribuenti, prevista dai commi 407 e 408, rispettivamente per l'Iva e le imposte dirette, che prevedono la possibilità da parte dell'ufficio di accertare non più e soltanto le « altre categorie reddituali» ma anche «le medesime categorie reddituali».. «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ».
Essere in linea con Gerico non protegge più da futuri accertamenti , essendo diventato l'accertamento da studi di settore, a tutti gli effetti un tipo di accertamento parziale che non preclude agli uffici alcuna possibilità accertativa.

4) La contabilità ordinaria per obbligo equiparata a quella per opzione

Il comma 409 introduce una ulteriore novità relativamente ai contribuenti soggetti alla contabilità ordinaria per obbligo che fino ad ora subivano l'accertamento da studi soltanto in presenza di contabilità inattendibile.
Ora invece l''articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, modificato dal comma in esame, prevede che: "Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, l'accertamento da studi trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
La disposizione trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti.. ";
L'accertamento deve sempre essere preceduto da invito al contraddittorio.

In tutti i casi i maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti conseguenti all'applicazione degli studi di settore dichiarati anche per effetto di adeguamento non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Le novità in tema di accertamento prevista dal comma 409 hanno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

5) Rilevanza dell'adeguamento anche ai fini Irap e maggiorazione per l'Iva

Il comma 411 prevede:

- la rilevanza dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi ai dati degli studi di settore, anche ai fini Irap ;
- il versamento dell'Iva conseguente all'adeguamento non più entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma a partire dalla prossima dichiarazione Unico 2005, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, cioè, di norma, entro il 20 giugno 2005 o dal 21 giugno al 20 luglio 2005 con l'aumento dello 0,40%.
Entro lo stesso termine, i maggiori corrispettivi devono essere annotati, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale;
L'adeguamento per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, può essere effettuato a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
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