La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 65) consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare, negli esercizi 2025 e 2026, i titoli dell’attivo circolante al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di mercato, salvo perdite durevoli.
La norma introduce quindi una deroga temporanea al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile.
Il comma 66 dell’articolo 1 della stessa legge stabilisce che le imprese che utilizzano questa facoltà debbano accantonare una riserva indisponibile pari alla differenza tra valore contabile e valore di mercato, al netto delle imposte.
Se l’utile dell’esercizio non è sufficiente, la riserva deve essere integrata con altre riserve disponibili. In assenza di queste, l’integrazione avverrà con gli utili degli esercizi successivi.
Sul piano soggettivo, la deroga è riservata alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali OIC — incluse quelle che adottano il bilancio in forma abbreviata e le microimprese — con esclusione dei soggetti IAS/IFRS.
Sul piano oggettivo, la bozza dell’Interpretativo chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni d’investimento) sia i titoli di capitale (azioni, quote di s.r.l. e strumenti finanziari assimilati), compresi i titoli non quotati.
Sono invece esplicitamente esclusi gli strumenti finanziari derivati, poiché questi ultimi sono già valutati al fair value ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c., e non al minore tra costo e valore di mercato.
La deroga si applica sia ai titoli già presenti nell’ultimo bilancio regolarmente approvato (es. al 31 dicembre 2024) sia a quelli acquistati nel corso dell’esercizio 2025, per i quali il riferimento non sarà il valore dell’ultimo bilancio ma il costo di acquisto.
Rispetto al recente passato (D.L. 73/2022, DM 23.09.2024) due sono gli elementi di discontinuità degni di nota.
Il primo riguarda l’orizzonte temporale: mentre in precedenza la deroga veniva introdotta anno per anno — spesso con rinnovi tardivi via decreto ministeriale — la nuova norma copre già due esercizi consecutivi (2025 e 2026), offrendo alle imprese maggiore certezza pianificatoria.
Il secondo elemento riguarda la motivazione: a differenza dei provvedimenti post-pandemia e post-guerra in Ucraina, la L. 199/2025 non richiama più la situazione di turbolenza dei mercati finanziari come presupposto della deroga, limitandosi, invece, a precisare che la finalità è quella di “consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio”.
Una delle conferme dell’Interpretativo 12 riguarda la possibilità di applicare la deroga in modo selettivo.
L’OIC afferma che le imprese non sono obbligate a estendere l’esenzione all’intero portafoglio non immobilizzato: è ammessa un’applicazione parziale, anche limitata a specifici titoli dello stesso emittente ma con codice ISIN differente (identificativo alfanumerico univoco di 12 caratteri, standardizzato a livello internazionale per azioni, obbligazioni, fondi e derivati)
Questa flessibilità, tuttavia, ha un contrappeso: la scelta deve essere coerente, adeguatamente motivata e illustrata in Nota integrativa, con indicazione dei criteri seguiti per individuare i titoli oggetto di deroga e della differenza tra il valore iscritto in bilancio e il corrispondente valore di mercato, accompagnata dalle ragioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.
Un obbligo di trasparenza che mira a tutelare il lettore del bilancio e a prevenire un uso opportunistico dello strumento.
La sterilizzazione delle perdite transitorie impone una specifica cautela patrimoniale.
La società che si avvale della deroga deve accantonare una porzione degli utili d’esercizio all’interno di una riserva non distribuibile. L’ammontare da vincolare deve riflettere l’esatto differenziale tra il valore storico dei titoli (ultimo bilancio o costo di acquisizione) e il valore di mercato alla data di chiusura, il tutto al netto della fiscalità di competenza.
Qualora la riduzione di valore di un titolo sia ritenuta permanente e non temporanea, l’impresa è comunque tenuta a procedere alla svalutazione secondo i criteri ordinari previsti dai principi OIC 20 (Titoli) e OIC 21 (Partecipazioni).
In altri termini, non è possibile mascherare perdite strutturali, in quanto la funzione della norma è proteggere i bilanci dagli scossoni congiunturali di mercato, non sanificare portafogli deteriorati.
1) L'approfondimento di MIA SUMMA Bilancio
L’approfondimento di Mia Summa Bilancio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbiamo chiesto al nostro Assistente virtuale: è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole, forniscimi degli esempi Esempio Contabile: Deroga Svalutazione Titoli e Perdite Durevoli Ti fornisco un esempio completo con tre scenari, comprensivo di tutte le scritture contabili. --- DATI DI PARTENZA La società detiene titoli di debito classificati nell'attivo circolante:
SCENARIO 1: Vendita a 70.000 € (febbraio 2026) Analisi La vendita a 70.000 € conferma il valore di mercato rilevato al 31/12/2025. La perdita di 30.000 € è interamente durevole e deve essere rilevata nel bilancio 2025. Non è applicabile la deroga perché la vendita successiva dimostra che la perdita non è temporanea. Scritture contabili Al 31/12/2025 – Svalutazione obbligatoria
Esposizione in bilancio al 31/12/2025:
A febbraio 2026 – Vendita dei titoli
Nessun componente economico nell'esercizio 2026 (la perdita è stata interamente rilevata nel 2025). --- SCENARIO 2: Vendita a 80.000 € (febbraio 2026) Analisi La vendita a 80.000 € dimostra che:
Il titolo va iscritto a 80.000 € al 31/12/2025 (valore di realizzo effettivo). Scritture contabili Al 31/12/2025 – Svalutazione parziale
Esposizione in bilancio al 31/12/2025:
A febbraio 2026 – Vendita dei titoli
Nessun componente economico nell'esercizio 2026. --- SCENARIO 3: Vendita a 60.000 € (febbraio 2026) Analisi La vendita a 60.000 € genera una perdita totale di 40.000 €, ma:
Scritture contabili Al 31/12/2025 – Svalutazione al valore di mercato
Esposizione in bilancio al 31/12/2025:
A febbraio 2026 – Vendita dei titoli
La minusvalenza di 10.000 € è di competenza dell'esercizio 2026. --- SINTESI COMPARATIVA
PRINCIPIO CONTABILE Secondo l'OIC 20 e il Documento Interpretativo 12: ✅ La deroga NON può essere applicata quando la vendita successiva conferma o chiarisce il valore di realizzo alla data di bilancio. ✅ Il valore di iscrizione al 31/12/2025 deve riflettere l'effettivo valore di realizzo dimostrato dalla vendita successiva (se avvenuta prima della formazione del bilancio). ✅ Le perdite successive alla data di bilancio (ulteriore calo tra 31/12 e data vendita) sono di competenza dell'esercizio in cui si manifestano. --- Fonte: Redazione Summa (elaborazione da OIC 20, Documento Interpretativo OIC 12, art. 2426 c.c., OIC 29) |
