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LA GESTIONE PREVIDENZIALE PER I CONTENT CREATOR

La gestione previdenziale per i content creator

Content creator: chi sono e quali contributi versano. Regole e chiarimenti nella Circolare INPS n 44/2025

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Il 2025 si configura come l’anno della svolta per la gestione degli aspetti previdenziali per i content creator.

Il primo intervento ha visto l’introduzione a far data dal 1° gennaio 2025 del nuovo codice ATECO 73.11.03 - attività di influencer marketing, entrato in vigore dal 1° aprile 2025.

Sulla sua scia, il 19 febbraio 2025 l’INPS ha emanato la circolare n. 44 denominata “Attività dei content creator. Profili previdenziali” dove vengono definiti i content creator e illustrati i criteri generali per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono tale attività.


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1) Ambito applicativo della Circolare INPS n 44/2025

In buona sostanza, per content creator si intende qualsiasi persona fisica che attraverso una propria attività creativa, sia a scopo ricreativo che professionale, realizza contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta, rendendoli disponibili attraverso piattaforme social media (es. Instagram, Facebook, TikTok ecc) dietro compenso.

Il content creator può percepire il proprio compenso tramite la sottoscrizione di un contratto di incarico con un Committente (brand o agenzia di intermediazione), oppure, in modo indipendente tramite forme di pagamento diretto, o ancora, facendo ricorso a meccanismi come l’inserimento di contenuti pubblicitari, sponsorizzazioni, la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online [1].

Oltre alla figura già nota dell’influencer, ovvero la persona che sfrutta la propria popolarità sui social media per promuovere beni o servizi in cambio di un compenso, all’interno della macrocategoria dei content creator possiamo individuare anche altre figure quali Youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.

Sono oggetto della circolare quindi tutti i content creator che percepiscono un compenso a fronte della propria attività sui social media, a prescindere dalle modalità con cui lo incassano.

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2) Regime previdenziale dei lavoratori autonomi

Secondo la circolare, l’attività dei content creator a scopo professionale deve essere gestita attraverso l’iscrizione in Camera di Commercio con attribuzione del codice ATECO 73.11.03 (Attività di influencer marketing) ed è soggetta all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata al verificrsi delle seguenti condizioni [2]:

  • in presenza di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR, esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo, così come disciplinato dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito lordo annuo pari o superiore a 5.000,00 euro (cfr. l’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Tuttavia, quando l’attività del content creator assume caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, sorge l’obbligo assicurativo al FPLS - Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (exEnpals) anche nel caso in cui l’attività sia realizzata a scopi commerciali, promozionali o informativi.

Le figure professionali da assicurare al FPLS sono quelle previste ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, nei quali vi rientrano ad esempio attori di audiovisivi, registi di audiovisivi, fotomodelli.

Per associazione diretta, anche i content creator che svolgono la propria attività su commissione di un terzo soggetto (brand o agenzia intermediaria) per la realizzazione di contenuti a scopo pubblicitario sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, pertanto, devono essere obbligatoriamente assicurati al FPLS. Tale obbligo vale a prescindere dalla forma contrattuale instaurata o dal grado di autonomia della prestazione.

Prima dell’inizio della prestazione, sul Committente gravano gli obblighi generali tipici del settore spettacolo come l’elaborazione del certificato di agibilità, le comunicazioni obbligatorie di avvio del rapporto di lavoro, la trasmissione dei flussi Uniemens, ecc..

Restano escluse dell’obbligo previdenziale exEnpals le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio senza alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano i requisiti.

 



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3) Determinazione del contributo previdenziale

A prescindere dalla natura del rapporto di lavoro instaurato (lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, contratto di collaborazione a progetto, contratto di lavoro intermittente, ecc) l’ammontare del contributo previdenziale ai fini FPLS (exEnpals) è pari al 33% (35,70% ballerini e tersicorei) del compenso pattuito, di cui:

  • due terzi, pari al 23,81%, a carico del datore di lavoro/ committente
  • un terzo, pari al 9,19%, a carico del content creator e che deve essere sottratto direttamente dalla propria fattura

Il responsabile del versamento è il Committente, il quale effettua un versamento unico cumulativo della propria quota e della quota del content creator, per il totale del 33%.

Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche per le quali è richiesta la cessione dei diritti sulla propria immagine e diritti d’autore, è prevista un’agevolazione del 40% per la determinazione della della base imponibile ai fini previdenziali.[3]

Tra le categorie previste vi rientrano quelle di cui all’art. 3, comma 1, numeri dal 1° al 14, del D.lgs. del CPS 708/1947, qui riportati:

  • 1) artisti lirici;
  • 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
  • 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  • 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  • 6) direttori di scena e di doppiaggio;
  • 7) direttori d'orchestre e sostituti;
  • 8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti;
  • 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  • 10) amministratori di formazioni artistiche;
  • 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  • 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  • 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  • 14) truccatori e parrucchieri;

Pertanto, i compensi percepiti da tali figure sono esclusi dall’imponibile contributivo entro il limite del 40% del compenso complessivo, sempreché ricorrano i presupposti previsi dalla normativa vigente, in primis la presenza di un contratto o accordo siglato tra le Parti con evidenza della volontà di prevedere un compenso per la cessione dei diritti [4].  

Pertanto, in tale prospettiva, l’obbligo contributivo del 33% incide solo e soltanto sul 60% del compenso, considerando il restante 40% come una no tax area.

Esempio pratico

Il Committente Alfa, agenzia di pubblicità e marketing iscritta in CCIAA con il codice Ateco 73.11.02, contatta e stipula un contratto con il content creator Mario Rossi, iscritto presso la CCIAA con il codice Ateco 73.11.03, per la realizzazione di una serie di contenuti sui canali social del Talent allo scopo di pubblicizzare i prodotti del brand BETA, attraverso l’utilizzo di hashtag e tag con rimando ai prodotti del brand.

Il compenso pattuito è pari a euro 1.000 da assoggettare a ritenute previdenziali come di seguito indicato:

  • € 400 cessione dei diritti d’immagine (40%)
  • € 600 prestazione lavorativa (60%) base imponibile exEnpals

Totale contributo exEnpals € 198 (33% di 600€), di cui:

  • 142,85 a carico del Committente Alfa
  • 55,15 a carico del content creator, da sottrarre direttamente dalla propria fattura 

Il costo totale sostenuto dal Committente Alfa è pari a € 1.142,85 (compenso + contributo 2/3 exEnpals)

Esempio di fattura del content creator

  • Cessione dei diritti d’immagine € 400
  • Prestazione lavorativa € 600
  • Subtotale € 1.000
  • Contributo previdenziale € 55,15
  • Netto a pagare € 944,86

In conclusione e sintesi, il content creator è una persona fisica che attraverso la propria attività lavorativa realizza dei contenuti creativi a scopo pubblicitario, su commissione di un brand o di un’agenzia intermediaria, allo scopo di pubblicizzare un prodotto o servizio sottoforma di dipendente o libero professionista o altro inquadramento. Quando questo si realizza, sia il content creator sia il Committente sono obbligati ad effettuare i versamenti previdenziali, gestione exEnpals se rientrano tra i lavoratori dello spettacolo e gestione separata Inps in tutti gli altri casi.

4) NOTE

[1] Si ricorda che i content creator sono tenuti a rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti, di cui agli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 208/2021, e il divieto di pubblicità occulta.

[2] Rif. Art 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

[3] Di cui all'art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del C.P.S. n. 708/1947

[4] Rif. art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Presupposti illustrati nell’ambito della circolare ENPALS n. 1 del 15 gennaio 2004 e nell’allegato A del messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013.

Vedi qui il testo della circolare INPS

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