Entro la fine del corrente mese di aprile scade il termine per la presentazione dell’istanza di riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dall’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024.
Successivamente, e comunque entro la fine del mese di giugno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a comunicare al contribuente l’ammontare complessivo dovuto, nonché le correlate scadenze delle rate, le cui regole sono state predeterminate dalla normativa di riferimento.
Si evidenzia che, a differenza di altre misure definitorie – quali, ad esempio, la definizione delle liti tributarie – la rottamazione dei ruoli si perfeziona esclusivamente con il versamento puntuale e integrale di tutte le somme dovute, nel rispetto del piano di pagamento comunicato.
Il versamento della sola prima rata non è quindi sufficiente a perfezionare la definizione agevolata e, pertanto, in caso di inadempimento anche parziale, il contribuente decade dal beneficio dell’abbattimento integrale delle sanzioni, degli interessi e degli aggi di riscossione.
Resta ferma, tuttavia, la tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza di ciascuna rata, entro i quali un eventuale versamento tardivo non comporta la decadenza dai benefici, come previsto dal comma 244 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, richiamato dal citato art. 3-bis del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025.
Alla luce di quanto premesso, è opportuno analizzare gli effetti che scaturiscono dalla riammissione alla definizione agevolata dei ruoli, i quali coincidono, in termini sostanziali, con quelli previsti per la rottamazione quater originaria.
1) Stralcio sanzioni e trattamento interessi da sospensione
Una volta perfezionata la procedura – mediante il tempestivo e integrale pagamento degli importi dovuti – si determina in via definitiva lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di natura tributaria (comprensivi degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora), nonché degli aggi di riscossione.
Nel contesto giurisprudenziale si registra un contenzioso crescente che riguarda il trattamento degli interessi maturati in conseguenza della sospensione giudiziale prevista dal co. 8-bis dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Questi interessi, qualora rientrino nei carichi oggetto di rottamazione, dovrebbero essere automaticamente annullati in conseguenza degli effetti estintivi generati dalla procedura.
La problematica si manifesta nei casi in cui gli interessi da sospensione vengano iscritti a ruolo in un momento successivo rispetto alla formazione del ruolo originario afferente ai carichi già oggetto di definizione.
In questo caso, trattandosi di importi accessori direttamente connessi a carichi ricompresi nella rottamazione – ad esempio, cartelle di pagamento sospese in via giudiziale e successivamente incluse nella procedura di definizione o riammissione – gli stessi dovrebbero essere comunque interessati dallo stralcio, quale effetto riflesso e coerente con la finalità dell’istituto.
Tale interpretazione trova conferma in un orientamento giurisprudenziale favorevole, come espresso da diverse pronunce delle Corti di Giustizia Tributaria, tra cui la C.G.T. Prov. di Milano, sentenza 29 settembre 2021 n. 1605/8/21, la C.G.T. Reg. di Milano, sentenza 7 giugno 2022 n. 2402/2/22 e la C.G.T. I grado di Taranto, sentenza 9 luglio 2024 n. 1125/1/24.
2) Definizione agevolata: le conseguenze tributarie indirette
La definizione agevolata dei carichi può generare, oltre agli effetti diretti dello stralcio, anche delle conseguenze indirette che hanno rilevanza in ambito tributario.
Ad esempio, nel caso in cui il ruolo oggetto di rottamazione sia stato emesso a seguito di un avviso di recupero di un credito d’imposta utilizzato in compensazione oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, si precisa che il credito riversato potrà essere nuovamente utilizzato in compensazione. Tuttavia, tutto questo sarà possibile esclusivamente in seguito all’avvenuto pagamento dell’ultima rata della definizione agevolata, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 30 giugno 2023.
In maniera del tutto analoga, qualora il carico riguardi un’imposta sul valore aggiunto accertata in fase di verifica, sarà possibile – una volta completato integralmente il pagamento delle somme dovute in conseguenza della rottamazione – rivalersi nei confronti della controparte contrattuale. In tale circostanza, l’IVA potrà essere addebitata al cessionario/committente ai sensi del co. 7 dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 e, da parte di quest’ultimo, detratta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Tale principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 141 del 24 giugno 2024.
3) Definizione agevolata carichi iscritti a ruolo: conclusioni
La riammissione alla definizione agevolata dei ruoli rappresenta un'opportunità per i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria, beneficiando dell’eliminazione del carico sanzionatorio. Tuttavia, la convenienza dell’istituto non deve far dimenticare la rigidità delle condizioni previste: il perfezionamento della procedura resta ancorato all’integrale e tempestivo pagamento degli importi dovuti, pena la decadenza da ogni beneficio.
Sotto il profilo operativo e giuridico, è fondamentale valutare con attenzione l’impatto di questa misura anche in relazione a situazioni connesse, come il trattamento degli interessi da sospensione giudiziale o la possibilità di recupero e riutilizzo di crediti d’imposta e IVA, successivamente al perfezionamento della rottamazione.
In un contesto normativo in continua evoluzione e segnato da interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche, la definizione agevolata si conferma uno strumento certamente efficace ma da maneggiare con estrema attenzione.