La contabilità nelle aziende di piccole dimensioni è spesso affidata a soggetti esterni ( società, consulenti, studi professionali..), per varie ragioni, legate a costi interni o mancanza di personale adatto, ma anche come elemento di riduzione del rischio di errori significativi in sede di revisione.
L'aspetto della esternalizzazione della contabilità diventa un elemento importante da parte del revisore in quanto quest'ultimo deve comprendere, attraverso il contratto stipulato tra la società oggetto della revisione e la società che fornisce il servizio di tenuta della contabilità, il livello di contenuti di tale servizio.
Inoltre, per il revisore diventa essenziale comprendere il contesto operativo della società e il suo controllo interno.
L'iter che porta alla esternalizzazione dei servizi deve comprendere una serie di documenti dai quali si evinca chiaramente questo tipo di scelta e la formalizzazione richiesta, non a caso il CNDCEC ha reso disponibile tale documentazione.
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1) Revisione per società che esternalizzano la contabilità
I Principi di revisione ISA Italia 402 e ISA Italia 315 forniscono i punti di riferimento per le aziende che decidono di esternalizzare la propria contabilità.
L'oggetto del principio di revisione ISA 402 tratta “della responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati nei casi in cui l’impresa utilizzatrice esternalizzi l'attività avvalendosi di uno o più fornitori di servizi. In particolare, esso approfondisce le modalità con cui il revisore dell’impresa utilizzatrice applica i principi di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 e n. 330 al fine di acquisire una comprensione dell’impresa utilizzatrice, incluso il suo controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, che sia sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nonché a definire e svolgere procedure di revisione conseguenti in risposta a tali rischi.”
In tale circostanza, quindi, i servizi dati dal fornitore assumono un aspetto importante ai fini della revisione contabile.
L'attenzione deve essere posta, dunque, sull'interazione tra azienda e fornitore di servizi che assume un valore di indicatore qualitativo e che può assumere un rilievo alto o basso.
Un valore di interazione è definito alto quando è l'azienda che autorizza le operazioni al fornitore di servizi, mentre è basso quando l'azienda non autorizza il fornitore di servizi, che quindi opera autonomamente.
Ricordiamo, inoltre, che un basso livello di interazione può far scattare l'utilizzo di determinate e specifiche procedure di revisione.
Il principio ISA Italia 315, che si occupa della responsabilità del revisore relativamente alla identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio, chiarisce che in tali errori rientrano sia quelli che derivano da comportamenti o eventi non intenzionali, sia quelli che derivano da una condotta fraudolenta.
In base a tale principio il procedimento di valutazione viene condotto in maniera iterativa e dinamica; pertanto, diventa fondamentale per il revisore capire una serie di elementi quali:
- il contesto in cui opera l'azienda;
- il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
- il sistema di controllo interno dell’impresa.
Inoltre, bisogna anche considerare che le aspettative iniziali sui rischi possono essere perfezionate ed ampliate.
Viene enfatizzato anche in concetto di scalabilità, presente all'interno delle linee guida, inteso come l'insieme di considerazioni specifiche per le imprese meno complesse e per le imprese più complesse, a seconda delle circostanze.
L'affidamento, dunque, all'esterno dell'impresa della contabilità sposta il baricentro del controllo della gestione dall'interno dell'azienda verso l'esterno.
Allo stesso modo anche il processo di revisione sposterà la propria attenzione da un controllo delle procedure di validità riguardo la documentazione ad un controllo di conformità dei servizi forniti dall'azienda esterna.
Durante il processo di revisione, gli elementi dimostrativi (registrazioni e documenti di contabilità) saranno quelli forniti dal soggetto esterno oltre che dalle conferme ottenute da quest'ultimo dell'azienda oggetto della revisione.
Ricordiamo che le conferme prese da sole non sono elementi sufficienti, ma devono essere integrate da altre procedure come quella delle analisi degli indici e dell’andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed economici significativi.
Queste ultime hanno finalità inerenti la valutazione dei rischi, le procedure di validità e il riesame generale del bilancio al termine della revisione.
Il soggetto che fornirà informazioni al revisore, in tale circostanza, è sicuramente il personale fornito dall'azienda che fornisce il servizio, fermo restando in capo all'azienda oggetto di revisione la responsabilità.
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