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L'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF: COS'È, COME SI APPLICA

L'addizionale regionale IRPEF: cos'è, come si applica

Piccola guida all'addizionale Regionale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche: chi è tenuto al pagamento e chi no e come si determina

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Le addizionali regionali e comunali sono state introdotte in due periodi diversi: la prima è stata introdotta insieme all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ad opera del D.Lgs. numero 446/1997 ed è in vigore dal 1998, mentre l’addizionale comunale (il cui impianto è leggermente più strutturato) risale al D.Lgs. numero 360/1998, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 1999

In questo articolo, estratto dall'e-book IRPEF 2023: applicazioni pratiche ed esempi, affrontiamo in particolare il tema dell'addizionale regionale, una quota tributaria aggiuntiva all'Irpef dovuta dal contribuente.

1) Addizionale regionale Irpef: chi la paga

L’addizionale regionale è a carico dei contribuenti per i quali risulta dovuta “l’imposta sul reddito delle persone fisiche” (articolo 50 comma 2 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 numero 446) una volta sottratte le detrazioni fiscali ed il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. 

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia Entrate del 9 gennaio 1998 numero 3/E il prelievo dell’addizionale regionale è escluso per coloro che: 

  • sono soggetti all’imposta IRES;
  • possiedono unicamente redditi esenti dall’IRPEF ovvero soggetti a imposta sostitutiva o tassazione separata;
  • totalizzano un’IRPEF netta non superiore a 12 euro. 

L’aliquota base dell’addizionale è pari all’1,23% sull’intero territorio nazionale. La stessa può essere maggiorata dalla singola Regione tra l’1,23% e il 3,33%. 

È nella facoltà delle Regioni a statuto ordinario adottare:

  • aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito;
  • prevedere detrazioni in favore dei nuclei familiari

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono maggiorare l’aliquota base sino ad un massimo di 1 punto. 

In presenza di gravi disavanzi nel settore sanitario, l’aliquota è maggiorata fino a 0,30 punti percentuali. 

I singoli provvedimenti regionali di determinazione delle addizionali, sono inviati al Dipartimento delle Finanze per la loro pubblicazione entro il 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce.

Da ultimo, per tutto quanto relativo a:

  • Dichiarazione;
  • Liquidazione;
  • Accertamento;
  • Riscossione;
  • Contenzioso;
  • Sanzioni;

si applicano le disposizioni in materia di IRPEF. 

Questo articolo è un estratto dall'e-book: IRPEF 2023: applicazioni pratiche ed esempi

2) Addizionale regionale Irpef: come si calcola

L’aliquota di riferimento è quella della regione in cui l’interessato ha la residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

La medesima si calcola sul reddito imponibile ai fini fiscali, al netto degli oneri deducibili

Sono esenti da addizionale regionale, i redditi

  • soggetti a tassazione separata;
  • soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio interessi bancari e cedolare secca). 

I redditi soggetti a cedolare secca rilevano comunque ai fini della verifica dell’eventuale soglia di esenzione (tanto per l’addizionale regionale quanto per quella comunale). 

A tal proposito si riporta l’esempio fornito dall’AdE con Circolare 1° giugno 2012 numero 19/E: 

  • imponibile addizionale comunale euro 8.000;
  • base imponibile cedolare secca 3.000 euro;
  • soglia di esenzione deliberata dal Comune euro 10.000. 

In tal caso l’esenzione “non trova applicazione in quanto l’imponibile dell’addizionale aumentato dell’imponibile per cedolare secca (8.000 + 3.000 = 11.000) è superiore alla soglia di esenzione prevista dal Comune”. 

L’aliquota si applica comunque “sull’imponibile pari a 8.000 euro” (imponibile addizionale comunale). 

Questo articolo è un estratto dall'e-book: IRPEF 2023: applicazioni pratiche ed esempi

3) Addizionale regionale: modalità di tassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati

L’importo dovuto a titolo di addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è determinato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione del conguaglio di fine anno

Una volta stabilito l’ammontare dell’addizionale, questo è trattenuto a decorrere dal periodo di paga successivo quello del conguaglio, in un numero di rate variabile in base al momento in cui sono le operazioni stesse sono state effettuate: 

  • 11 rate se il conguaglio è effettuato a dicembre;
  • 10 rate se il conguaglio avviene in gennaio;
  • 9 rate nel caso in cui il conguaglio avvenga febbraio. 

L’addizionale regionale dev’essere trattenuta entro il periodo di paga le cui ritenute fiscali sono versate nel mese di dicembre

Ciò significa che in caso di: 

  • compenso corrisposto nello stesso mese di maturazione (ad esempio compenso di Novembre 2022 corrisposto a Novembre 2022) l’ultima rata dell’addizionale regionale 2021 dovrà essere trattenuta nel periodo di paga Novembre 2022 e versata dal sostituto d’imposta con F24 entro il 16 dicembre 2022;
  • compenso erogato nel mese successivo quello di maturazione (è il caso del compenso di Novembre 2022 pagato a Dicembre 2022), l’ultima rata di addizionale dovrà essere trattenuta nel periodo di paga Ottobre 2022 e versata entro il 16 Dicembre 2022. 

È tuttavia possibile adottare un numero di rate inferiore:

  • previo accordo tra il datore ed il dipendente;
  • iniziativa del datore di lavoro di trattenere le addizionali in un numero di rate ridotto, se l’importo dei compensi è tale da giustificarlo. 

La riduzione delle rate è altresì possibile da parte del sostituto d’imposta, a causa dell’incapienza delle retribuzioni. Si pensi all’ipotesi di periodi non retribuiti (ad esempio aspettative o assenze non retribuite). Questi possono costringere il datore a prelevare l’importo non ancora trattenuto dai compensi successivi, riducendo il numero di rate. 

Questo articolo è un estratto dall'e-book: IRPEF 2023: applicazioni pratiche ed esempi

4) Addizionale regionale: cosa succede quando si interrompe il rapporto di lavoro

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi in costanza di trattenuta dell’addizionale regionale, l’importo delle rate residue dovrà essere recuperato in sede di conguaglio di fine rapporto, coincidente con il cedolino di erogazione dell’ultimo compenso

Di conseguenza in questa sede, il sostituto d’imposta trattiene:

  • le rate residue dell’addizionale regionale relativa all’anno precedente;
  • l’addizionale regionale di competenza dell’anno in corso. 

Facciamo l’esempio del lavoratore Mario Rossi nei cui confronti le operazioni di conguaglio 2021 hanno determinato un’addizionale regionale pari a 120,00 euro da trattenere in 11 rate, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022. Pertanto, ciascuna rata ammonta ad euro 10,91. 

Il rapporto di Mario si interrompe il 31 marzo 2022. L’ammontare del reddito imponibile fiscalmente, totalizzato dall’interessato nel 2022 è pari a 25.000 euro, cui equivale un’addizionale regionale (aliquota base dell’1,23%) pari a 25.000,00 * 1,23% = 307,50 euro. 

Il committente in sede di elaborazione del cedolino di marzo 2022, effettuerà le operazioni di conguaglio di fine rapporto e recupererà: 

  • Addizionale regionale 2021 residua pari a 120,00 – (10,91*2 rate di gennaio e febbraio 2022) = 98,18 euro;
  • Addizionale regionale 2022 calcolata sui redditi 2021 pari a 307,50 euro. 

In caso di risoluzione del rapporto in corso d’anno, l’aliquota di riferimento è quella relativa al domicilio fiscale del dipendente all’atto della cessazione. 

Questo articolo è un estratto dall'e-book: IRPEF 2023: applicazioni pratiche ed esempi

5) Indice ebook IRPEF 2023

Premessa.
 1. IRPEF: principi generali
 1.1 Persone fisiche.
 1.2 Reddito complessivo.
 1.2.1 Determinazione dei redditi
 1.2.2 Proventi ed oneri di natura estera.
 1.2.3 Beni e servizi in natura.
 2. Redditi di lavoro dipendente.
 2.1 Lavoratori dipendenti
 2.2 Principio di cassa.
 2.3 Principio di omnicomprensività.
 2.4 Elementi della retribuzione.
 2.4.1 Retribuzione diretta.
 2.4.2 Retribuzione indiretta o sostitutiva.
 2.4.3 Risarcimenti
 2.4.4 Indennità di fine rapporto.
 2.5 Elementi esclusi dal reddito.
 2.5.1 Assegni
 2.5.2 Indennità.
 2.5.3 Redditi esenti
 2.6 Oneri deducibili
 2.6.1 Contributi obbligatori
 2.6.2 Contributi a forme pensionistiche complementari
 2.6.3 Contributi a fondi di assistenza sanitaria integrativa.
 2.6.4 Liberalità.
 2.6.5 Assegni periodici
 2.7 Retribuzione in natura.
 2.7.1 Beni e servizi di modico valore.
 2.7.2 Voucher
 2.7.3 Vitto e mense.
 2.7.4 Servizi di carattere sociale e collettivo.
 2.7.4.1 Servizi di trasporto.
 2.7.4.2 Trasporto pubblico.
 2.7.4.3 Servizi di utilità sociale.
 2.7.4.4 Servizi con finalità educative e scolastiche.
 2.7.4.5 Servizi di assistenza per anziani e non autosufficienti
 2.7.5 Azioni sottoscritte dai dipendenti
 2.7.6 La tassazione dei redditi in natura.
 2.7.7 Valori convenzionali
 2.7.7.1 Fabbricati
 2.7.7.2 Mezzi di trasporto.
 2.7.7.3 Prestiti
 2.7.7.4 Trasporto ferroviario.
 2.8 Contributi previdenziali e assistenziali
 2.8.1 Contributi per assistenza sanitaria.
 2.8.2 Contributi per assistenza sociale.
 2.8.3 Contributi a fondi pensione.
 2.8.4 Spese sanitarie.
 2.8.5 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
 2.8.6 Premi assicurativi nell’interesse dell’azienda.
 2.9 Liberalità.
 2.10 Altre ipotesi di deducibilità e detraibilità.
 2.11 Trasferte.
 2.11.1 Trasferte nel comune.
 2.11.2 Trasferte fuori dal comune.
 2.11.2.1 Pagamento dell’indennità di trasferta.
 2.11.2.2 Rimborso a piè di lista.
 2.11.2.3 Sistema misto.
 2.12 Lavoratori trasfertisti
 2.13 Indennità di trasferimento.
 2.14 Altre indennità.
 2.15 Il sostituto d’imposta.
 2.15.1 Obbligo di rivalsa.
 2.15.2 Ritenute a titolo di acconto e di imposta.
 2.15.3 Tipologie di tassazione.
 3. Tassazione ordinaria.
 3.1 Retribuzione imponibile.
 3.2 Calcolo IRPEF lorda.
 3.3 Detrazioni e importi per ridurre il cuneo fiscale.
 4. Le aliquote IRPEF.
 4.1 Le aliquote dal 1° gennaio 2022.
 4.2 L’applicazione delle aliquote nei singoli periodi di paga.
 5. Detrazioni
 5.1 Richiesta detrazioni
 5.2 Calcolo del reddito di riferimento.
 5.3 Detrazioni per familiari a carico.
 5.3.1 Limite di reddito.
 5.3.2 Coniuge a carico.
 5.3.3 Figli a carico.
 5.3.4 Detrazione figli fino al 28 febbraio 2022.
 5.3.5 Famiglie con almeno quattro figli a carico.
 5.3.6 Detrazione figli dal 1° marzo 2022.
 5.3.7 Altri familiari a carico.
 5.3.8 Simulazione Assegno Unico Universale – detrazioni figli
 5.4 Detrazioni per attività di lavoro.
 5.4.1 Detrazioni da lavoro dipendente e redditi assimilati dal 1° gennaio 2022.
 5.4.2 Periodi lavorati nell’anno.
 5.4.3 Redditi da pensione.
 5.4.4 Detrazione per altri redditi
 5.5 Detrazione per lavoratori dipendenti trasferiti
 6. Riduzione del cuneo fiscale.
 6.1 Trattamento integrativo
 6.1.1 Recupero del trattamento integrativo
 6.1.2 Il trattamento integrativo dal 1° gennaio 2022
 6.2 Sgravio IVS 2023
 6.3 Ulteriore detrazione
 6.3.1 Ulteriore detrazione sino al 31 dicembre 2021
 6.3.2 Recupero dell’ulteriore detrazione
 6.3.3 L’ulteriore detrazione dal 1° gennaio 2022
 7. Addizionali
 7.1 Addizionale regionale.
 7.1.1 Residenza e base imponibile.
 7.1.2 Modalità di tassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati
 7.1.3 Cessazione del rapporto.
 7.1.4 Compensi corrisposti in un’unica soluzione.
 7.1.5 Versamento con F24.
 7.1.6 Redditi diversi da lavoro dipendente ed assimilati
 7.2 Addizionale comunale.
 7.2.1 Residenza e base imponibile.
 7.2.2 Redditi di lavoro dipendente e assimilati
 7.2.3 Metodo previsionale.
 7.2.4 Versamento con F24.
 7.2.5 Saldo.
 7.2.6 Redditi diversi da lavoro dipendente ed assimilati
 8. Premi di risultato.
 8.1 Beneficiari
 8.2 Caratteristiche del premio.
 8.3 Esempi di incremento.
 8.4 Contratti collettivi
 8.5 Premi erogati in welfare aziendale.
 8.6 Applicazione dell’imposta sostitutiva.
 8.7 Altri adempimenti del sostituto d’imposta.
 8.8 Aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
 8.9 Premi di risultato in misura differenziata.
 9. Tassazione separata.
 9.1 Tassazione del TFR.
 9.1.1 Base imponibile.
 9.1.2 Reddito di riferimento e aliquota media.
 9.1.3 Detrazioni sul TFR.
 9.1.4 Imposta netta.
 9.1.5 Clausola di salvaguardia.
 9.1.6 Rivalutazioni
 9.2 Somme aggiuntive.
 9.3 Anticipazioni
 9.4 Arretrati
 10. Conguaglio fiscale.
 10.1 Reddito di riferimento.
 10.2 Conguaglio positivo o negativo.
 10.3 Altri redditi
 10.4 Crediti d’imposta.
 10.5 Detrazioni
 10.6 Versamento delle ritenute.
 10.7 Applicazione di un’aliquota più elevata.
 11. Assistenza fiscale e conguaglio 730.
 11.1 Assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta.
 11.2 Ricezione modelli 730-4.
 11.3 Conguaglio.
 11.3.1 Conguaglio a debito.
 11.3.1.1 Rateazione.
 11.3.1.2 Seconda o unica rata di acconto.
 11.3.1.3 Conguaglio a debito incapiente.
 11.3.2 Conguaglio a credito.
 11.3.3 Rimborso diretto.
 12. Dichiarazioni del sostituto d’imposta.
 12.1 Certificazione Unica.
 12.1.1 Soggetti obbligati all’invio.
 12.1.2 Presentazione.
 12.1.3 Struttura della CU.
 12.1.4 Consegna ai percipienti
 12.2 Modello 770.
 12.2.1 Soggetti obbligati all’invio.
 12.2.2 Presentazione.
 12.2.3 Struttura del 770.
 12.2.4 Sanzioni per omessa presentazione 770.
 12.2.5 Sanzioni per presentazione tardiva della dichiarazione.
 12.2.6 Sanzioni per 770 infedele.
 12.2.7 Dichiarazione inesatta.
 12.2.8 Altre sanzioni
 13. Il modello 730.
 13.1 Modello 730 precompilato.
 13.2 Modello 730 ordinario.
 13.3 Chi presenta il modello 730.
 13.4 Soggetti esonerati
 13.5 Chi presenta il modello REDDITI Persone fisiche.
 13.6 Assenza di sostituto.
13.7 Struttura del modello 730.

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