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SORVEGLIANZA LAVORO AL COMPUTER: OBBLIGHI E AGEVOLAZIONI INAIL

Sorveglianza lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL

L'obbligo di sorveglianza e uso di occhiali DSCV rimborsabili per i lavoratori che utilizzano i videoterminali oltre 20 ore settimanali Nuove istruzioni con la Circolare INAL 11-2

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INAIL ha pubblicato lo scorso 24 marzo la circolare 11 2023 che  riepiloga  e completa le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale. 

Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire  gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall'Istituto fino all'importo die 150 euro

L'istituto precisa che il nuovo documento sostituisce le precedenti istruzioni fornite nella circolare 2 novembre 2006, n. 47.

Trovi qui il Testo Unico  sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022

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1) Sorveglianza e occhiali speciali quali lavoratori sono soggetti?

Gli obblighi  riguardano i datori di lavoro con dipendenti  che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali  al netto delle pause obbligatorie  (quindici  minuti  ogni  centoventi  minuti  di applicazione continuativa , se non diversamente  stabilito dalla contrattazione collettiva ).

E' prevista in particolare la sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi.

2) La sorverglianza sanitaria: istruzioni

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico  competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

  • • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica
  • • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati  idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori over 50 e quinquennale negli altri casi;
  • • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando  sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente

In particolare al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti  condizioni,  a seguito delle quali vanno presi i relativi  provvedimenti, specificati nella tabella allegata alla circolare:

  1.  normale acuità visiva e assenza di astenopia
  2.  normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
  3.  normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
  4.  acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

La circolare precisa che  le evidenze scientifiche ed epidemiologiche non hanno evidenziato   ad oggi rischi per la salute  visiva dell’operatore e ’ valutano comunque  l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

3) Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) quando a carico del datore di lavoro

INAIL sottolinea che I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) qiundi non sono mai a carico del datore di  lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su   videoterminali  quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, 

Se a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro CHE , è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

4) L'iter per l'acquisto e il rimborso dei DSCV

Il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, al medico competente e alla Struttura INAIL  competente per la liquidazione della spesa.

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta fattura, allegando 

  • la  prescrizione del medico competente e
  •  al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.

 La fattura deve specificare le singole voci di spesa  e  la tipologia delle lenti.

E' previsto  il rimborso da parte dell'istituto  I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo  comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.

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