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LA REVOCATORIA DELLE RIMESSE BANCARIE NELLA RIFORMA DELLE PROCEDURE

La revocatoria delle rimesse bancarie nella riforma delle procedure

Revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie e Legge 155/2017: evoluzione normativa

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Dopo la riforma del 2005, l’argomento revocatoria delle rimesse bancarie non è più molto in auge, anche se si tratta pur sempre di una fattispecie che può risultare interessante. Tra l’altro,  nel caso della consecuzione delle procedure, tenuto conto  che l’art. 69 bis fa decorrere il periodo sospetto,  pur se ridotto a 6 mesi, dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, venendo così a comprendere momenti in cui l’operatività bancaria poteva essere anche normale. Si tratta quindi di un procedimento sempre attuale, anche se invero non molto praticato.

Prima di analizzare la riforma, ricordiamo come la revocatoria delle rimesse bancarie sia oggi trattata da due articoli della legge fallimentare, l’art. 67 l.f. e l’art. 70 l.f.. In pratica però si applica quasi sempre ed esclusivamente il risultato che deriva dall’applicazione dell’art. 70, come chi si occupa della materia sicuramente ha avuto modo di riscontrare, nella pratica. Nel periodo di provata conoscenza dello stato di insolvenza, l’art. 67 l.f. prevede la possibilità di intraprendere l’azione revocatoria delle rimesse bancarie che hanno ridotto l’esposizione in misura consistente e durevole, mentre il successivo art. 70, prevede che l’importo revocabile sia pari alla differenza tra la massima esposizione del periodo e il saldo finale, al momento del fallimento. In estrema sintesi questa è la situazione oggi, ante riforma, trascurando aspetti particolari di limitato impatto.  Questo particolare aspetto sarà trattato in un successivo articolo .

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Per maggiori approfondimenti si rinvia al libro dello stesso autore: La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie.

1) La legge delega

Nella legge delega (legge 155/2017) la revocatoria fallimentare è prevista all’art. 7, comma 4, lettera b:

La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l’adozione di misure dirette a:

“b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell’articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Il decreto delegato (D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019) ha recepito in toto la decorrenza, dimenticandosi però colpevolmente  di far riferimento anche al richiamato art.69 bis, secondo comma.

Circa il termine, questo decorre dalla data di deposito della domanda di liquidazione giudiziale (che è equivalente al fallimento). Si tratta di un termine privo di pubblicità, e quindi non conoscibile a priori dai terzi. Ciò però non assume in ogni caso particolare importanza, come invece taluno ritiene, in quanto si tratta di determinare, con un conteggio a ritroso, il periodo rilevante ai fini della declaratoria di inefficacia o della stessa revocatoria, ragione per cui la conoscenza preventitva della data di deposito della domanda non pare assumere particolare rilevanza.

2) La relazione della legge delega

Nella relazione allo schema di legge delega così si legge:

non è parso necessario prevedere modifiche di rilevante portata per quanto riguarda la disciplina delle azioni revocatorie, ed in generale degli effetti della procedura concorsuale sugli atti precedentemente compiuti dal debitore”; soggiungendo, però, che sarà comunque opportuna “una rivisitazione del vigente tessuto normativo, al fine di renderlo più chiaro e coerente, eliminando i più frequenti dubbi interpretativi che si sono manifestati in proposito”.

Due sono le previsioni che possono avere un impatto sull’azione revocatoria delle rimesse, continua la relazione allo schema di legge delega. Più specificatamente l’art. 7, comma 4, lett. b), ai fini di un “potenziamento della procedura di liquidazione giudiziale”, secondo il quale occorrerà “far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell’art. 69 bis, secondo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267”; l’art. 15, par. l), n. 3 nelle procedure di amministrazione straordinaria andranno disciplinate “le modalità con cui il Tribunale, su ricorso del Commissario, può autorizzare” (fra l’altro) “l’esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall’imprenditore”.

3) Il decreto legislativo

Nel decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019  ( stranamente pubblicato con enorme ritardo in Gazzetta Ufficiale  solo il  successivo 14 febbraio ) trattano della revocatoria delle rimesse bancarie gli articoli 166, 170 e 171. Gli articoli, che entreranno in vigore esattamente l’1 settembre 2021 , sono del tutto identici a quelli di un precedente schema di decreto legislativo, anche se avevano numeri diversi ( allora 171, 175 e 176). Analizziamo i tre articoli.

Art. 166 - “Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”, commi 2 e 3.

L’articolo, ricalca le disposizioni dell’art. 67 l.f comma 2, con qualche piccola variazione.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.

La previsione è la stessa della normativa attuale, mentre una importante variazione la troviamo nella decorrenza, come peraltro previsto dalla legge delega, e questa è la vera novità.

Mentre nell’art. 67 l.f. il riferimento è “entro sei mesi anteriori alla data di fallimento”, ora invece si prevede “dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.

Ed ora liquidazione giudiziale sta per fallimento (l’art. 2, definizioni).

Si è così lasciato inalterato il periodo di 6 mesi, che invero è abbastanza ridotto, ma si è variato il riferimento, portandolo alla data di deposito della domanda cui ha fatto seguito l’apertura della procedura; non più quindi la data di dichiarazione di fallimento o, ora, della liquidazione giudiziale.

Sul punto, qualche osservazione.

La prima è che per gli atti compiuti successivamente probabilmente si dovrebbe parlare di inefficacia ex art. 44 l.f. (e ora art. 145), piuttosto che di revocatoria. D’accordo che qui il riferimento è al deposito della domanda, e non all’apertura della procedura, contrariamente a quanto accadeva precedentemente, ma gli effetti dovrebbero forse essere gli stessi.

O forse bisognerebbe distinguere tra atti compiuti, ovviamente dopo la presentazione della domanda, prima della dichiarazione di liquidazione (revocabile) o atti compiuti dopo la dichiarazione di liquidazione, sicuramente inefficaci. Certo che è la stessa legge delega che prevede la stessa unica decorrenza, per revocatoria ed inefficacia. Questo è un aspetto che comunque meriterebbe di essere approfondito.

La seconda osservazione è che il riferimento alla domanda di liquidazione giudiziale riguarda sia il caso della richiesta in proprio, da parte del debitore, sia nel caso che la procedura sia richiesta dagli organi delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, da uno o più creditori o dal pubblico ministero. La norma fa infatti sempre riferimento allo stesso termine: domanda.

Il successivo comma 3 parla della esclusione, e alla lettera b) prevede che:

Non sono soggetti all’azione revocatoria ……. le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca”.

Le differenze lessicali rispetto all’art. 67 l.f. appaiono comunque di nessun effetto pratico (“che non hanno” in luogo di “purchè non abbiano” ed “esposizione del debitore” in luogo di “esposizione debitoria del fallito”).

In conclusione, la previsione dell’art. 166 è sostanzialmente uguale a quella dell’articolo 67 l.f., con la gran differenza della decorrenza, dalla data di liquidazione giudiziale, e non più dalla data di dichiarazione di fallimento, così recependo previsioni fatte da tempo da ordinamenti stranieri. Di fatto, è un allargamento del periodo di osservazione, il che appare corretto e logico.

Art. 170 - “limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia esercitabili solo dal curatore”

Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto”.

I limiti temporali sono praticamente coincidenti con quelli precedenti.

Ora si è specificato che lo stesso termine vale anche per l’inefficacia.

La decorrenza ora è dall’apertura della liquidazione giudiziale, quanto prima era dalla dichiarazione di fallimento.

Manca una previsione, molto importante, fatta invece nell’art. 69 bis, e che riguarda la fattispecie della consecuzione delle procedure, nel senso che oggi si fa riferimento alla prima procedura, come termine di riferimento. E questo nonostante che la legge delega aveva esplicitamente richiamato le disposizioni di tale articolo. Ma ciò non dovrebbe comportare problematiche particolari, anche tenuto conto della sostanziale convergenza, sul punto, raggiunta dalla giurisprudenza ante integrazione dell’articolo.

Nel caso di consecuzione di procedure, si farà sempre riferimento temporale alla prima procedura.

Art. 171 -  “Effetti della revocazione”, comma 3

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito”.

Questo comma è esattamente identico a quello dell’art. 70 l.f., sempre comma 3. Quindi, nessuna differenza per quanto riguarda il quantum, con raffronto tra la massima esposizione raggiunta nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e debito residuo.

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