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IL TRANSFER PRICE AI TEMPI DEL COVID 19

Il transfer price ai tempi del COVID 19

il Covid farà sfumare molte comparabilità e avrà importanti conseguenze anche in tema di transfer price

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La diffusione del Covid 19 presenterà diversi risvolti in ambito di fiscalità internazionale. L’OCSE, ad esempio, ha esaminato alcune possibili conseguenze che possono riguardare la sfera della stabile organizzazione o dell’estero vestizione.

Importanti conseguenze, ad ogni modo, si avranno anche in tema di transfer price. Su questa questione, l’emergenza COVID inciderà in vario modo ma non sempre predeterminabile a priori.

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1) Il Transfer Price dopo il Covid non è comparabile col precedente

Una cosa è certa. Il 2020, nel bene o nel male, non è comparabile con le annualità anteriori ed ex post sarà molto più difficile individuare i comparabili ai fini dell’applicazione dei diversi metodi del transfer price previsti dalle linee guida OCSE del 2017 e richiamati anche dal D.M,. 14.5.2018.

Nell’ottica del consulente, il lavoro diventerà più complesso ma nel contempo più affascinante.

Il prelievo massivo di informazioni asettiche da banche dati lascerà forse il posto ad analisi più artigianali e più specificamente personalizzate alla impresa oggetto di intervento.

Le analisi di benchmark diventeranno infatti più complesse. L’emergenza COVID potrebbe rappresentare quel fatto esogeno che altera la possibile comparabilità con altri soggetti.

Si pensi al caso dell’applicazione del prezzo di rivendita che permette di agevolare l’individuazione dei comparabili.

Se non sono in grado di studiare il prezzo applicabile alla transazione infragruppo, posso determinarlo indirettamente partendo dal ricarico del venditore, consapevole del fatto che, magari il ricarico di un venditore di tostapane potrebbe essere analogo a quello di un venditore di frullatori.

Questi ragionamenti potrebbero però ‘saltare’ ai tempi del COVID perché magari la vendita del tostapane rimane una vendita connotata da esigenze di necessità mentre quella del frullatore, che ne so, viene limitata in quanto considerata vendita di un bene voluttuario.

Probabilmente il Covid farà sfumare molte comparabilità per cui in luogo di un metodo deduttivo ci si potrà orientare verso un metodo additivo. In sostanza, invece di pescare potenziali comparabili nell’oceano delle banche dati, il contribuente potrà orientarsi verso la creazione di un pacchetto di comparabili affidabile ma costruito in modo artigianale per il nostro caso.

Si potrebbe anche pensare, per i comparabili che effettivamente hanno operato nelle nostre condizioni, di escludere dal conto economico le spese straordinarie sostenute per il COVD 19.

L’importante, tuttavia, sarà quello di individuare questi costi. La mancanza di informazioni al riguardo, infatti, potrebbe minare questo tipo di analisi.

Una parola che echeggerà con tutta prepotenza nel corso del 2020 sarà: perdita. La questione che immediatamente da questa conseguirà sarà la seguente: ma siamo sicuri che debba essere io a sobbarcarmi le perdite? Non è che una altra società del gruppo dovrà intervenire?

In questo caso si cercherà di trovare una risposta nei contratti stipulati tra le parti del gruppo per capire chi deve sopportare il rischio di situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo.

E’ facile immaginare che non troveremo nè la clausola relativa alla pandemia, né una clausola più generale relativa alla gestione di circostanze eccezionali. Chi fosse così fortunato da trovare la specifica regolamentazione contrattuale, tuttavia, deve trattenere la gioia immediata in quanto deve ricordare, come evidenziato dalle linee guida dell’OCSE, che il contratto intercompany non è mai fatto in modo eccessivamente puntuale.

Infatti, quando è in essere un rapporto contrattuale tra soggetti indipendenti, si rilevano generalmente questi tre aspetti:

  1. I termini contrattuali riflettono gli interessi di entrambe le parti;
  2. Le parti tenderanno a pretendere che questi accordi contrattuali vengano rispettati;
  3. Gli accordi contrattuali potranno essere modificati solo su interesse di entrambi.

Da questo emerge come tra parti indipendenti gli accordi contrattuali possano essere ritenuti significativamente indicativi dei reali rapporti tra le parti. Nel caso delle imprese collegate, invece, potrebbe accadere più frequentemente che i rapporti effettivi si scostino da quelli contrattuali. Ossia che a fronte di mutamenti nelle prestazioni erogate o richieste, ci sia una rettifica solamente verbale o per comportamento concludente degli accordi precedentemente redatti per iscritto.

La conclusione cui si giunge è che l’individuazione del soggetto che deve sopportare le perdite potrebbe non essere sempre agevole.

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