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LE IMPRESE SOCIALI E LA DISTRIBUZIONE DI UTILI

Le imprese sociali e la distribuzione di utili

I casi eccezionali in cui le imprese sociali possono distribuire degli utili

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Il comma 3° dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 112 del 2017 contenente la riforma dell’impresa sociale prevede una importante novità rispetto alla precedente disciplina dello stesso istituto contenuta nell’abrogato Decreto Legislativo n° 115 del 2006, che escludeva qualsiasi distribuzione di utili, stabilendo che essa può destinare una quota inferiore al 50% degli utili (se società) o degli avanzi di gestione annuali (se associazione, fondazione o comitato), dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
a) se costituita in forma di società, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT (il c.d. “indice FOI”) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili o gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito di capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari (obbligazioni), comunque non superiore all’interesse massimo annuo (riteniamo, anche se la legge non specifica il periodo temporale) dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% calcolato sul capitale effettivamente versato dai soci.
Come si nota agevolmente, sia il primo che il secondo limite sono uguali a quelli previsti dalla disciplina delle società cooperative per la distribuzione di utili ai soci tramite aumento gratuito del capitale sociale (valido per tutte le cooperative) o per mezzo di dividendi (obbligatorio solo per le cooperative a mutualità prevalente) dal 1° comma dell’art. 7 della Legge n° 59 del 1992 e dalla lettera a) del 1° comma dell’art. 2514 del Codice Civile.  Pertanto, entrambi questi limiti si applicano a tutte le società cooperative a mutualità prevalente (comprese le cooperative sociali) o non prevalente che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale.
Segnaliamo, inoltre, che l’aumento gratuito del capitale sociale è possibile solo nelle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e nelle società cooperative e quindi questa forma di distribuzione degli utili è possibile solo nelle imprese sociali costituite in queste due forme di società;
b) qualunque sia la forma giuridica in cui è costituita l’impresa sociale, ad erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci, fondatori o associati dell’impresa sociale stessa o società da questa controllate. Tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Riteniamo che questa possibilità valga per tutte le società cooperative, non essendoci nella loro normativa specifica una norma che la vieta o che contrasta logicamente con essa.

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1) Possibile destinare il 3% degli utili ai fondi per la promozione e sviluppo

Inoltre, segnaliamo che il Dlgs 112/2017 ha istituito, con il suo art. 16, i “fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali” a cui queste ultime possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili (o degli avanzi di gestione) netti annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

Tale versamento può essere effettuato anche a favore della Fondazione Italia Sociale istituita dall’art. 10 della Legge n° 106 del 2016 ed il cui statuto è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Luglio 2017. Tali versamenti sono deducibili ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta sui redditi, cioè dell’IRES – Imposta sui redditi delle società (che si applica anche agli enti non commerciali come le associazioni, le fondazioni e i comitati), dell’impresa sociale erogante.
Per le cooperative sociali e le altre cooperative che sono imprese sociali resta invece l’obbligo della contribuzione si fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dal 4° comma dell’art. 11 della Legge n° 59 del 1992.
I fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali possono essere istituiti dagli enti associativi delle imprese sociali a cui aderiscano almeno mille di queste ultime aventi sede legale in almeno cinque regioni o province autonome, riconosciuti dal Ministero del lavoro, e dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n° 220 del 2002 riconosciute dal Ministero delle attività produttive (oggi dello sviluppo economico).
Le somme versate in questi fondi sono destinate esclusivamente alla promozione ed allo sviluppo delle imprese sociali mediante il finanziamento di progetti aventi tali scopi.

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