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AMIANTO, ISTANZA PER I BENEFICI ENTRO IL 30 GIUGNO 2015

Amianto, istanza per i benefici entro il 30 giugno 2015

Il termine per la richiesta dei benefici riservati ai lavoratori esposti all'amianto è stata prorogata al 30 giugno 2015

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Il termine delle domande di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto è stato differito dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 (art. 10, co. 12-vicies bis del D.L. n. 192/2014, convertito nella L. n. 11/2015).
Pertanto, entro tale termine gli assicurati all’Ago (gestita dall’INPS) e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (gestita dall’INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione.
LA DOMANDA
Per accedere alla domanda, il richiedente dovrà utilizzare il modello “AP98 - Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto” disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it) nell’area “Assicurato/Pensionato” della sezione “Moduli”.

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Ne  La circolare del lavoro n. 25 del 19 giugno 2015    trovi la procedura e il modello di domanda.

1) Chi ha diritto alla maggiorazione per l'esposizione all'amianto

AMBITO SOGGETTIVO
Possono accedere ai benefici  appena esposti :
  •  gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL;
  •  i dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa;
  •  i soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
  •  i soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto i benefici previsti dall'articolo 47 del D.L. n. 269/2003, che prevedeva il riconoscimento del beneficio moltiplicando il periodo (in anni) di esposizione all'amianto con un coefficiente più basso (cioè del 1,25).
Restano invece esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.
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