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1) Chi ha diritto alla maggiorazione per l'esposizione all'amianto
- gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL;
- i dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa;
- i soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
- i soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto i benefici previsti dall'articolo 47 del D.L. n. 269/2003, che prevedeva il riconoscimento del beneficio moltiplicando il periodo (in anni) di esposizione all'amianto con un coefficiente più basso (cioè del 1,25).
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