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DIVIETO ALL'ACQUISTO ABITUALE DI POLIZZE DI PEGNO

Divieto all'acquisto abituale di polizze di pegno

Costituisce reato acquistare in modo abituale le polizze di pegno anche se effettuato da commercianti in possesso di licenza per il commercio dei preziosi

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Il prestito di denaro garantito da beni mobili di valore e certificato con l’emissione di polizze di pegno (Titolo al portatore), rappresenta un’attività finanziaria riservata a determinati soggetti, mentre, l’acquisto e lo smobilizzo delle polizze stesse da parte di soggetti terzi rispetto agli originari contraenti, svolto in modo abituale, costituisce una violazione penale ai sensi degli art. 31, L. 745/1938, punita dall’art. 705 del C.P. anche se realizzata, secondo le predette Questure, da un commerciante in possesso della licenza rilasciata dalla questura per il commercio dei preziosi.

1) I chiarimenti delle Questure di Bari e Roma all'Associazione Nazionale Tutela il Comparto Oro

A fronte di Istanza di chiarimenti presentata da ANTICO (Associazione Nazionale “Tutela il Comparto Oro”) alle Questure di Bari e Roma sulla possibilità di acquisto di Polizze di Pegno con successivo riscatto dei beni preziosi dati a garanzia, le suddette questure, richiamando nelle premesse l’art. 31 della legge 745/1938 e il comma 3 dell’art. 117 del TULPS, sanciscono il divieto dell’acquisto in modo abituale delle polizze e tale divieto non può essere oggetto di deroga a favore dei soggetti autorizzati al commercio di oggetti preziosi.
La polizza di pegno è un titolo finanziario al portatore rilasciato da intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B. e rappresentante un prestito garantito da pegno (beni mobili preziosi di valore quali gioielli e diamanti). Le norme che prevedono e regolamentano l’esercizio dell’attività di prestito su pegno sono contenute nella Legge n° 745 del 1938, nel R.D. 25 maggio 1939 n. 1279 e al Capo IV del TULPS “DELLE AGENZIE PUBBLICHE” che, all’art. 115 prevede il rilascio di licenza per l’esercizio dell’agenzia di credito su pegno.
La legge 745/1938, in maggior parte, è stata abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 385/1993 - Testo Unico Bancario – che colloca l’esercizio del credito su pegno, originariamente esercitato dai Monti di pietà (Istituti senza fini di lucro), nell’ambito di applicazione dell’art. 106 (Albo intermediari finanziari – non bancari) del T.U.B.. Al comma 8 dell’art. 112 il TUB riporta che le agenzie di cui all’art. 115 del TULPS sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 106 e Banca d’Italia può dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal Titolo V del TUB.
Dal 1993, pertanto, per esercitare l’attività di credito su pegno è necessario iscriversi all’Albo tenuto presso Banca d’Italia e avere i requisiti di forma giuridica (S.p.a., S.r.l.., S.a.p.a., e Coop.); Capitale sociale versato pari a 5 volte il minimo previsto per una S.p.a. (€ 50.000) e oggetto sociale esclusivamente finanziario, nonché requisiti di professionalità e di onorabilità.
Della Legge 745/1938, quasi tutta abrogata dal T.U.B., rimane l’art. 31 che vieta l’acquisto in modo abituale di polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio. I contravventori sono puniti con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 705 del Codice Penale il quale punisce il “Commercio non autorizzato di cose preziose”, ovvero chiunque, senza licenza dell’autorità fabbrica o pone in commercio cose preziose è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.549,00. Oltre al predetto articolo della L. 745/1938 anche il comma 3 dell’art. 117 del TULPS vieta l’acquisto abituale delle polizze di pegno senza apposita autorizzazione di cui al precedente art. 115.
Il prestito di denaro garantito da beni mobili di valore e certificato con l’emissione di polizze di pegno (Titolo al portatore), rappresenta un’attività finanziaria riservata a determinati soggetti, mentre, l’acquisto e lo smobilizzo delle polizze stesse da parte di soggetti terzi rispetto agli originari contraenti, svolto in modo abituale, costituisce una violazione penale ai sensi degli art. 31, L. 745/1938, punita dall’art. 705 del C.P. anche se realizzata, secondo le predette Questure, da un commerciante in possesso della licenza rilasciata dalla questura per il commercio dei preziosi.
Chiaramente, dunque, il riferimento è ai commercianti di gioielli usati (“compro oro” e gioiellieri) interessati all’acquisto dei gioielli impegnati da soggetti non più in grado di riscattarli, attraverso il riscatto delle polizze per spuntare un prezzo inferiore rispetto a quello chiesto dal Monte dei pegni all’asta pubblica.
L’aspetto che resta incerto è il limite entro la quale gli acquisti di polizze possano ritenersi non abituali e oltre il quale diventano sistematici, continui e professionali in violazione degli artt. 31 della L. 745/1938 e 117 del TULPS. In assenza di elementi specifici si ritiene di dover far riferimento alle norme e principi generali.

Allegati

Questura di Roma - Chiarimenti su acquisto polizze di pegno
Questura di Bari - Chiarimenti su acquisto polizze di pegno
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