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LEGGE DI STABILITÀ 2014: LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI PER L'APPLICAZIONE DEL TRISE

Legge di Stabilità 2014: la potestà regolamentare dei comuni per l'applicazione del Trise

Trise, Tari e Tasi: come cambia la tassazione immobiliare nel disegno di Legge di Stabilità per il 2014

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Il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 (AS 1121), tra le altre cose, dovrebbe apportare rilevanti innovazioni sulla tassazione immobiliare. Il titolo VI del disegno di legge, infatti, è rubricato proprio “Riforma della tassazione immobiliare”.
Non è agevole districarsi nella annunciata riforma poiché molteplici sono le tasse che verranno incise dalla futura legge e, inoltre, particolarmente complicata appare la disciplina dei nuovi tributi che saranno istituti.
Le cronache giornalistiche hanno già reso noto che il principale intervento proposto concerne l'introduzione di un tributo, denominato TRISE, che è formato da una componente volta a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TARI, che sostituirà la TARES) e da un'altra componente destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili dei comuni (c.d. TASI).
In questa sede si intende prescindere dal dato prettamente sostanziale del TRISE per concentrare l'attenzione, piuttosto, sugli aspetti regolamentari dello stesso, la cui disciplina è demandata, in gran parte, ai comuni.

1) La potestà regolamentare

La normativa di riferimento, ribadendo che si tratta solamente di un disegno di legge e che, quindi, dovrà superare il vaglio dell'approvazione parlamentare, è contenuta nell'art. 20 ddl AS-1120. La disposizione citata prevede che il comune, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possa determinare la disciplina per l'applicazione del TRISE.
L'art. 52 citato consente ai comuni di disciplinare mediante regolamento le proprie entrate tributarie, ponendo quale limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi che deve necessariamente essere effettuata dalla normativa primaria, per evidente rispetto della riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 della Costituzione.
Come anticipato, il TRISE è composto dalla TARI e dalla TASI e, pertanto, anche la potestà regolamentare comunale è differenziata in base alla componente di riferimento.
Con riferimento alla TARI (che, si rammenta, concerne la tassazione per la gestione dei rifiuti urbani), il comune avrà la possibilità di stabilire:
  1. i criteri di determinazione delle tariffe;
  2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
Per quanto concerne, invece, la TASI, la normativa nazionale individua un ambito più circoscritto di poteri in capo ai comuni. Gli enti locali, quindi, con loro regolamento potranno prevedere:
  1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (indicatore sintetico della condizione economica);
  2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
L'art. 20, c. 2, del disegno di legge prevede, poi, che il Consiglio comunale approvi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.

2) Applicazione e riscossione del tributo

La normativa nazionale demanda al comune tali aspetti ad eccezione che per l'eventuale tariffa – sostitutiva della TARI – per la gestione dei rifiuti istituita dai comuni ove è stato realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico: In tali ipotesi, infatti, la legge prevede che l'applicazione e la riscossione della tariffa sia demandata al soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
I comuni, sicuramente, possono gestire questo nuovo tributo secondo la precipua disciplina dettata dal già citato art. 52, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ma, secondo il disegno di legge in commento, in deroga a tale disposizione possono, altresì, affidare l'accertamento e la riscossione del TRISE ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione della TARES (di cui all'art. 14, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214). Tuttavia, tale facoltà può operare, secondo il disegno di legge, solamente fino al 31 dicembre 2014.
Ad ogni modo, per quanto concerne l'applicazione del tributo, il comune è tenuto a designare il funzionario responsabile al quale vengono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, compreso il potere di adottare i provvedimenti relativi a tale attività e la rappresentanza in giudizio per le eventuali controversie aventi ad oggetto il tributo.
Il funzionario responsabile, al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, può inviare questionari agli stessi e accedere presso altri uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici dai quali ottenere dati e notizie e, infine, può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con un preavviso al possessore dell'immobile non inferiore a sette giorni. Peraltro, per la richiesta di dati e notizie è prevista una specifica esenzione da spese e diritti.
Il disegno di legge, inoltre, prende in considerazione – innovando da questo punto di vista – l'ipotesi in cui il contribuente non presti la propria collaborazione o vi siano altri impedimenti alla diretta rilevazione dei dati necessari all'accertamento tributario del TRISE. In siffatte ipotesi, il disegno di legge prevede che l'accertamento possa essere effettuato anche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

3) Considerazioni conclusive

Il commento ha ad oggetto una disciplina ancora in itinere e soggetta al vaglio parlamentare e non si può escludere, pertanto, che il testo della legge di stabilità possa avere divergenze rispetto a quanto sinora descritto. Ad ogni modo, la disciplina della potestà regolamentare appare molto simile a quella già sperimentata in passato per le altre forme impositive sui tributi locali ad eccezione della possibilità di ricorrere alle presunzioni semplici per gli accertamenti tributari da adottarsi in caso di mancata collaborazione del contribuente.
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