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CREDITO DA DICHIARAZIONE OMESSA, ORA È POSSIBILE LO SCOMPUTO DALL'AVVISO BONARIO

Credito da dichiarazione omessa, ora è possibile lo scomputo dall'avviso bonario

Con la recente Circolare n. 21/E del 25 giugno, l'Agenzia delle Entrate si è aperta ad una strada più semplice e veloce per il riconoscimento al contribuente del credito derivante da una dichiarazione omessa ma riportato nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo

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In sede di liquidazione delle dichiarazioni (IVA, imposte sui redditi ed IRAP), viene spesso rilevato che alcuni contribuenti riportano in dichiarazione un’eccedenza di imposta a credito generatasi nel precedente periodo d’imposta, per il quale, però, la relativa dichiarazione risulta omessa.
In tali casi, nel liquidare le imposte dovute in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui è avvenuto il riporto a nuovo del credito del periodo d'imposta precedente (quello per il quale la dichiarazione risulta omessa), viene prodotta una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), nella quale si contesta il riporto del credito e, di conseguenza, un corrispondente maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile, con applicazione di sanzioni e interessi.
Come fare allora a recuperare quel credito, se effettivamente spettante? L'Agenzia delle Entrate ne ha illustrato le modalità dapprima con la Circolare n. 34/E del 6 agosto 2012 e più di recente le ha aggiornate con la Circolare n. 21/E del 25 giugno 2013.

1) La legittimità dell'avviso bonario in caso di dichiarazione omessa

Se il contribuente ha omesso la presentazione di una dichiarazione (Iva, imposte sui redditi, IRAP) relativa al periodo d'imposta "n" e, successivamente, riporta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ("n+1") un credito maturato nell’anno precedente (quello per il quale la dichiarazione risulta omessa), in fase di liquidazione delle imposte relative all'anno "n+1" riceverà un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui gli viene:
  • contestato il riporto del credito;
  • liquidato il maggior debito d’imposta o la minore eccedenza detraibile;
  • irrogata la sanzione pari al 30% del maggior debito o della minore eccedenza, sanzione ridotta ad 1/3 (10%) se il contribuente decide di pagare entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Se il contribuente non provvede a versare le somme richieste con la comunicazione di irregolarità entro i termini da questa previsti, l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo.
Il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'avviso bonario, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 34/E del 06.08.2012, è corretto e legittimo, in quanto una dichiarazione non presentata non dà titolo al riconoscimento di crediti ivi esposti.

2) Le modalità per ottenere il riconoscimento del credito

Secondo quanto affermato in passato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 06.08.2012, se il credito risultava comunque spettante, il contribuente poteva recuperare il credito solo sanando prima l'irregolarità omessa e versando le somme richieste e, successivamente, presentando istanza di rimborso entro 2 anni dalla data del pagamento delle somme.
Di recente, invece, con la Circolare n. 21/E del 25.06.2013, l'Agenzia delle Entrate si è aperta ad una strada più semplice e veloce per ottenere il rimborso, considerate le numerose istanze di reclamo/mediazione e di ricorsi presentati nell'ambito dei quali si registra spesso l'effettiva spettanza del credito sulla base della documentazione contabile esibita dal contribuente.
In particolare, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e speditezza dell'azione amministrativa a cui si ispira ora l'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia afferma che può essere sufficiente che il contribuente attesti l'effettiva esistenza contabile del credito, fornendo all’ufficio competente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità, idonea documentazione.
A questo punto, l’ufficio, ferma restando la possibilità di effettuare successivi, eventuali, riscontri sostanziali, potrà scomputare direttamente l’importo del credito dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una "comunicazione definitiva" contenente la rideterminazione delle somme che restano da versare a seguito dello scomputo operato.
Restano, in ogni caso, dovuti, considerata la legittimità della originaria comunicazione di irregolarità, gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata. Il contribuente, se provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, potrà beneficiare della riduzione delle sanzione ad 1/3, ossia questa sarà pari al 10%.

3) Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 29 del 19 Luglio 2013

INDICE:
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE
CONTRIBUENTI MINIMI, IL RECUPERO DELLE RITENUTE IN UNICO PF 2013
I contribuenti minimi che nel 2012 hanno subìto erroneamente l'applicazione delle ritenute del 4% da parte di banche/poste, sui bonifici accreditati per lavori di ristrutturazione/risparmio energetico, potranno recuperarle in Unico PF 2013. Vediamo come.
Pagina 5
L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE ENTRO IL 31 LUGLIO 2013
Entro il prossimo 31 luglio i contribuenti IVA che presentano un credito IVA relativo al 2° trimestre 2013 superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando un’apposita istanza con il modello IVA TR.
Pagina 7
TERMINI PROCESSUALI SOSPESI DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2013
Come ogni anno, anche questa estate la giustizia civile, amministrativa e tributaria va in “ferie”. Il decorso dei termini processuali è, infatti, sospeso dal 1° agosto al 15 settembre 2013, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre prossimo.
Pagina 11
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
CREDITO DA DICHIARAZIONE OMESSA: COME OTTENERLO
Nella nostra consueta rubrica, analizziamo le modalità con cui è possibile recuperare un credito (IVA, imposte sui redditi o IRAP) derivante da una dichiarazione che in realtà risulta omessa ma riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Pagina 14
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 18
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 18
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 19
SCADENZARIO
SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 22.07.2013 AL 05.08.2013
Pagina 20
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