- non sono state evidenziate variazioni particolarmente significative di fabbisogno delle Camere di Commercio tali da rendere necessaria l’emanazione di un decreto per l’aggiornamento degli importi;
- il nuovo quadro normativo prevede l’aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario;
- non è opportuno un aggiornamento delle misure del diritto annuale per via della “perdurante difficile situazione congiunturale”.
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1) I termini di versamento del diritto annuale 2013
- entro il 16 giugno per le imprese individuali e le società di persone (quest’anno 17 giugno 2013, essendo il 16 domenica);
- entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone giuridiche che approvano il bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato.
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TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2013
(se viene confermata la proroga dei versamenti delle imposte derivanti da UNICO 2013,
come annunciato nell'interrogazione parlamentare del 30.05.2013)
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Contribuenti persone fisiche e
Contribuenti diversi dalle persone fisiche
che esercitano attività Economiche
per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore
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08.07.2013
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senza maggiorazione
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Dal 09.07.2013 al 20.08.2013
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con maggiorazione dello 0,40%
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Contribuenti
che esercitano attività Economiche
per le quali non sono stati
elaborati gli studi di settore
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17.06.2013
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senza maggiorazione
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Dal 18.06.2013
al 17.07.2013
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con maggiorazione dello 0,40%
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2) Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 23 del 7 Giugno 2013
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