Come noto, il cd “Decreto Crescita” (art. 32-bis,DL 83/2012) ha introdotto il nuovo regime di “Iva cassa” prevedendo l’“esigibilità differita” dell’IVA per le cessioni/prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di soggetti passivi IVA.
Al riguardo,
con la recente CM 1/2013 l’Agenzia ha ufficializzato i chiarimenti forniti in occasione dei consueti incontri con la stampa specializzata.
1) Cessione del credito
Il primo quesito affrontato dalle Entrate ha per oggetto la cessione di un credito, inquadrabile tra le prestazioni di servizi, per la quale si è chiesto se la stessa cessione integri di per sé l’esigibilità dell’IVA.
Sul punto l’Agenzia precisa che la cessione del credito non realizza il presupposto dell’esigibilità dell’IVA in quanto l’incasso del corrispettivo della cessione del credito non è assimilabile al pagamento della fattura dell’operazione originaria. Pertanto, il contribuente che trasferisce il credito avrà l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto in quanto è da tale momento che l’IVA:
- relativa al corrispettivo per la cessione del credito diviene esigibile;
- viene inclusa, in caso di opzione da parte del cedente, nella liquidazione del periodo.
In alternativa, il cedente, che non vuole farsi carico del predetto onere e non intende incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
2) Pagamento con mezzi diversi dal contante
La seconda questione affrontata dalle Entrate riguarda il momento in cui si considera effettuato il pagamento con mezzi diversi dal contante.
Sul punto, l’Agenzia conferma che nel caso di pagamento mediante bonifico bancario, assume rilevanza il momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca.
Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”.
3) Note di variazione
Il terzo quesito riguarda la rilevanza delle note di variazione emesse/ricevute dal contribuente che opta per il regime di IVA per cassa.
Sul punto, l’Agenzia precisa che se le note di variazione sono emesse/ricevute:
- prima dell’ incasso/pagamento ovvero entro 1 anno dall’operazione: le stesse aumentano o diminuiscono l’IVA “differita”;
- dopo l’incasso/pagamento della fattura e decorso 1 anno dall’operazione: l’imposta va “conteggiata” nella prima liquidazione Iva utile.
4) Separazione attività
L’ultima questione affrontata dalle Entrate ha riguardato l’esclusione di alcune operazioni attive dall’ambito applicativo dell’IVA di cassa, e la conseguente possibilità di separazione delle attività al fine di non subire eccessive penalizzazioni sul fronte della detrazione dell’IVA.
Sul punto, l’Agenzia precisa che il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento opera per tutti gli acquisti (comprese le operazioni attive escluse dal nuovo regime) a meno che le operazioni attive/passive escluse dal regime costituiscano attività separate.
5) Assonime
Inoltre, in materia è di recente intervenuta anche Assonime che con la circ. 6/2013 osserva che:
- per verificare la soglia di 2 milioni di euro si deve tenere conto, dal 2013, anche delle operazioni extraterritoriali per le quali è diventata obbligatoria l'emissione della fattura;
- per individuare le operazioni escluse dal regime, in quanto poste in essere nei confronti di clienti che non agiscono nell'esercizio d'impresa o di arte o professione, può essere utile l'obbligo di indicare in fattura, a seconda dei casi, la partita IVA o il codice fiscale del cliente;
- in caso di cessazione dell'attività, nell'ultima dichiarazione IVA relativa all'anno di cessazione, occorre tenere conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali non si sia ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.