Come noto, l’art. 9 del DLgs 23/2011 demanda alle norme previste per l’ICI la disciplina del regime sanzionatorio della nuova IMU.
Nello specifico, alle violazioni IMU sono applicabili le seguenti sanzioni:
- dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di €.51,00 in caso di mancata presentazione della dichiarazione;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele;
- una sanzione da €.51,00 a €.258,00 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
- il 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta in “acconto” o a “saldo”, alle rispettive scadenze (art. 13,DLgs. 471/97);
- da €.103,00 a €.516,00 se il modello F24 o il bollettino utilizzati per il versamento dell’imposta non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata (art. 15 del DLgs. 471/97).
- Resta dubbia l’applicazione di un’unica sanzione in presenza di violazioni ripetute o “violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo” (ex art. 12, DLgs 472/97) .
Ravvedimento
L’irrogazione delle suddette sanzioni in misura “ordinaria” può essere, tuttavia, evitata laddove il contribuente regolarizzi la violazione mediante ravvedimento (art. 13,DLgs 472/97); questo è sempre attivabile eccetto in caso di violazione consistente nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
Definizione agevolata
Le sanzioni per l’omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad 1/3 se risultano versate entro il termine per ricorrere in commissione tributaria (artt. 16 e 17, DLgs 472/97). Come precisato dalla circolare 3/2012/DF, infatti, le sanzioni applicabili in caso di definizione agevolata (attualmente pari 1/3) si applicano anche ai tributi locali, e, quindi, anche all’IMU.
Interessi moratori
Si rammenta che sulle somme non versate relative all’IMU si applicano gli interessi di mora nella misura annuale stabilita da ciascun Comune. Tali interessi, che non possono superare il 3% di differenza rispetto al tasso di interesse legali, maturano giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili.