Considerato che per ragioni di convenienza fiscale si tende a contabilizzare e, quindi, ad assimilare le spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicità, continua a sussistere il dubbio se tali spese costituiscano una forma di pubblicità per l’impresa ovvero se, invece, rappresentino spese di rappresentanza.
Tale questione è stata, di recente, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali che hanno considerato le spese per sponsorizzazione quali spese di rappresentanza. E ciò una volta constatata l’assenza di un ragionevole legame tra l’attività dell’impresa sponsorizzante e la promozione posta in essere.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 231 del 16.11.2012
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1) Spese di rappresentanza
Come noto, a decorrere dal 2008 le spese di rappresentanza (così classificate in base al DM 19/11/2008) nell’ambito del reddito d’impresa sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento nel rispetto del limite massimo rappresentato dalla percentuale dei ricavi/proventi della gestione caratteristica nelle seguenti misure:
- 1,3% per i ricavi/proventi fino ad € 10 milioni;
- 0,5% per la parte che eccede € 10 milioni e fino ad € 50 milioni;
- 0,1% per la parte che eccede € 50 milioni.
Sono invece interamente deducibili, a prescindere dal predetto limite, le spese relative a beni di importo unitario non superiore a € 50.
Per le imprese di nuova costituzione è prevista la possibilità di dedurre i costi in esame nel primo periodo in cui sono conseguiti ricavi, fermo restando il rispetto del limite massimo deducibile calcolato applicando le percentuali sopra riportate.
L’applicazione di tali disposizioni comporta che, nel caso in cui le spese di albergo e ristorante sono classificate “spese di rappresentanza”, per individuare l’importo deducibile in sede di determinazione del reddito d’impresa è necessario applicare sia il limite previsto per le spese di albergo e ristorante (75%) sia il limite previsto per le spese di rappresentanza (importo risultante dall’applicazione delle percentuali sopra riportate.
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2) Spese di pubblicità
Per i soggetti che operano in regime d’impresa è indispensabile differenziare le suddette spese di rappresentanza da quelle di pubblicità. In realtà, con il citato DM 19/11/2008 sono state definite unicamente le spese di rappresentanza ma non quelle di pubblicità; pertanto, non è facilmente individuabile una netta differenziazione tra le due tipologie di costi.
Tra queste, particolare rilevanza assumono le sponsorizzazioni, ossia quelle spese caratterizzate dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico in base al quale:
- lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura;
- il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor.
Si pensi, ad esempio, al team sportivo o alla squadra che ha l’obbligo (per contratto) di esporre sulla divisa il marchio dello sponsor, o ai personaggi famosi che si obbligano a diffondere il nome dello sponsor durante lo svolgimento della propria attività.
Ne consegue, quindi, che l’unica vera differenza tra sponsorizzazione e pubblicità è che con la prima viene pubblicizzato non tanto il bene prodotto o il servizio reso dall’impresa, quanto piuttosto, in via generale, l’attività produttiva dello sponsor.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione, sentenza n.3433 del 05/03/2012, CTP Lecce sent. n.53/2012, Cassazione sent. n.6548/12, C.T. Reggio Emilia n. 116/4/12 del 18/09/2012) tende a ricondurre le spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicità solo qualora le stesse siano (sotto il profilo logico) collegate ad un ritorno commerciale dall’attività sponsorizzata. In assenza di tale “ritorno sui ricavi” la giurisprudenza considera le spese per sponsorizzazioni quali spese di rappresentanza.
3) Come difendersi dai controlli
L’amministrazione finanziaria, attraverso la mera presunzione secondo cui ogni scelta imprenditoriale debba avere un “ritorno” in termini di ricavi, ribalta l’onere della prova in capo al contribuente; pertanto, quest’ultimo, qualora sia sottoposto ad una verifica potrà difendere la propria scelta di trattare fiscalmente le sponsorizzazione come spese di pubblicità; a tal fine, può rivelarsi utile:
- documentare mediante contratti, accordi ecc. la sponsorizzazione effettuata, individuando in modo dettagliato le parti, l’oggetto della sponsorizzazione, i costi sostenuti o da sostenersi ecc.;
- conservare tutti i documenti relativi alla pubblicità del marchio/prodotto/servizio (es. foto di eventi, striscioni, tabelloni e di magliette che riportino il nome dell’ azienda-sponsor, ovvero copia delle fatture per l’acquisto/produzione di tale materiale); documentazione questa che si rileverà particolarmente utile in una eventuale sede contenziosa;
- motivare la scelta e l’importanza di una determinata pubblicità o sponsorizzazione per l’attività svolta dall’azienda, ad esempio soffermandosi sulla tipologia di clientela che dovrebbe essere coinvolta dalla sponsorizzazione; scelta questa di per se, insindacabile da parte del Fisco.