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CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DALLA P.A.: MODIFICHE E NUOVI MODELLI

Certificazione dei crediti dalla P.A.: modifiche e nuovi modelli

La certificazione dei crediti verso PA deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza: il decreto 29 settembre 2012 ha modificato la disciplina precedente.

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Con la pubblicazione in GU di due recenti decreti attuativi il MEF ha apportato alcune significative modifiche alle disposizioni in materia di certificazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Innanzitutto, il decreto 24/09/2012 dispone che l’amministrazione o l’ente debitore deve certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, o deve rilevarne l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, non più entro 60, bensì nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Non sono certificabili, per effetto del DM 19/10/2012, i crediti vantati nei confronti:

- del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi
- di Enti locali commissariati.

Sono fatte salve le certificazioni già rilasciate dal debitore in base al DL 78/2010 nonché quelle rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei predetti piani o programmi.

Per i crediti d’importo superiore a €.10.000, nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, il DM 19/10/2012 stabilisce che l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.
 

1) Compensazione dei crediti da Pubblica Amministrazione

Qualora il creditore presenti una esposizione debitoria nei confronti della stessa Amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’Ente debitore. Tra i debiti non rientrano le somme dovute per:

- cartelle di pagamento
- atti esecutivi (di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 convertito)

Se l’importo certificato viene in parte utilizzato in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi l’importo del credito da utilizzare in compensazione va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione ed il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

Decorsi 30 giorni senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta.
Si dispone, inoltre, che l’impresa creditrice possa delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.

In caso di cessione del credito certificato ad una banca/intermediario finanziario, quest’ultimo secondo il DM 19/10/2012, trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione. L’Amministrazione debitrice, entro 10 giorni, comunica l’esito della verifica alla banca o intermediario finanziario che provvede ad informare il soggetto titolare del credito “commerciale”.

Ulteriori modifiche hanno interessato i modelli per la richiesta di rilascio della certificazione nonché per la nomina del Commissario ad acta, al fine di adeguarli alla nuova possibilità di presentazione della stessa tramite conferimento di un mandato alla banca/ intermediario finanziario nonché lo stesso modello per il conferimento del predetto mandato.
Infine, si rammenta che con apposito comunicato stampa dello scorso 18/10/2012 il MEF ha annunciato la disponibilità online della piattaforma da utilizzare ai fini della certificazione dei crediti verso la PA. Tale piattaforma, è disponibile presso il seguente Indirizzo web:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

2) Per approfondire scarica la Circolare del Giorno, completa dei modelli

La certificazione dei crediti con la Pubblica Amministrazione

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