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VIA LIBERA AL NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Via libera al nuovo Registro dei revisori legali

Con apposito DM il Ministero dell'Economia e Finanze ha aumentato i contributi di competenza a copertura degli oneri non rientranti nella quota ordinaria annuale

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Come noto, il DLgs 39/2010, contenente disposizioni in materia di revisione legale, ha previsto l’istituzione di un Registro unico per i revisori. In particolare, la gestione di tale Registro, attribuita al CNDCEC dal Ministero di Giustizia, passa ora al Ministero delle Finanze (MEF).
A decorrere dallo scorso 13/09/2012 sono entrati in vigore i regolamenti attuativi del citato DLgs 39/2010 i quali sono volti a disciplinare le modalità di iscrizione e cancellazione nel “nuovo” Registro, il contenuto dello stesso nonché l’istituzione e la gestione del registro di tirocinio.
 

1) L'iscrizione al nuovo Registro dei Revisori

Con l’art. 17 del DM 145/2012 il legislatore stabilisce che per le persone fisiche e le società già iscritte al 13/09/2012 al Registro dei revisori contabili (art. 1 DL 88/1992) ed all’Albo speciale delle società di revisione (art. 161, DLgs 58/98) sussiste il diritto all’ iscrizione al nuovo registro istituito presso il MEF.

Possono essere iscritti, invece, su richiesta dell’interessato i soggetti che:

  • anteriormente al 13/09/2012 hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso (quindi entro il 13/09/2013)
  • dal 13/09/2012 hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al Registro dei revisori e hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame.

In sede di “prima formazione” del Registro dei revisori legali, per coloro che risultano attualmente iscritti al registro revisori contabili (e per le società iscritte nell’Albo speciale delle società di revisione) l’iscrizione al nuovo registro non avviene semplicemente d’ufficio.

Sarà, infatti, necessario, per tutti i “vecchi revisori”, comunicare al MEF:

  • le informazioni inerenti il contenuto informativo del Registro
  • le informazioni strumentali alla tenuta del Registro
  • l'opzione relativa l'iscrizione:
  • nell'elenco dei revisori attivi
  • nella sezione dei revisori inattivi, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un'attività di revisione presso una società di revisione
  • I revisori legali e le società di revisione vengono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi anche se non comunicano le predette informazioni.

Entro 90 giorni dall’emanazione di un apposito Provvedimento, le informazioni necessarie per la formazione del “nuovo” registro dei Revisori devono essere trasmesse, da parte dei soggetti già iscritti nel “vecchio” Registro.
 

2) Sanzioni e contributo di iscrizione

SANZIONI
Il MEF ha anche previsto che , in caso di ritardata o mancata comunicazione dei dati può:

  • applicare al revisore o alla società di revisione una sanzione pecuniaria da €.1.000 a €. 150 mila
  • sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, il responsabile della revisione al quale sono ascrivibili le irregolarità
  • revocare uno o più incarichi di revisione legale
  • vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni
  • cancellare dal Registro il revisore, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
Al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, gli interessati sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo è stato determinato con apposito decreto del MEF del 01/10/2012 pubblicato in GU n. 251 del 26/10/2012.
Tale DM determina, quindi, i contributi di competenza del Ministero nelle seguenti misure:

  • €. 50 per l’iscrizione al Registro del tirocinio 
  • €. 50 per l’iscrizione al Registro dei revisori legali delle persone fisiche
  • €. 50 per l’iscrizione al Registro dei revisori delle società di revisione
  •  €.100 per l’iscrizione dei revisori legali di altri Paesi UE o dei Paesi terzi .

L’ammontare di questi contributi, inoltre, può essere aggiornato con decreto del MEF e, in tal caso, l’aggiornamento entrerà in vigore a partire dall’anno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per ciò che concerne le modalità di versamento, il DM stabilisce che i contributi vanno pagati mediante bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a CONSIP spa, che li versa in ciascun bimestre di ogni anno, entro 10 giorni dalla chiusura del bimestre. Inoltre, resta fermo, per il momento, il contributo obbligatorio che gli iscritti al Registro hanno l’obbligo di versare entro il 31/01 di ogni anno, attualmente pari ad €.26,84. Anche tale importo sarebbe in fase di aggiornamento.


 

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