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LITI PENDENTI IN CTC DEFINITE ANCHE CON SOCCOMBENZA PARZIALE

Liti pendenti in ctc definite anche con soccombenza parziale

Secondo l’agenzia è possibile definire le liti ultradecennali in commissione centrale anche se la soccombenza dell’ufficio non è totale purché la decisione di 1° grado sia confermata in appello

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A seguito della soppressione della Commissione Tributaria Centrale (CTC), il legislatore, per effetto del cd decreto “Milleproroghe” (art. 29 c. 16-decies, DL 216/2011) ha:

  • differito al 31/12/2013 il termine entro cui “definire” i contenziosi pendenti innanzi alla CTC;
  • previsto una specifica una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla CTC

Con la recente C.M. 39/2012 l’agenzia ha fornito significativi chiarimenti riguardo l’ ambito applicativo della definizione ed ha rivisto le precedenti istruzioni fornite con la C.M. 37/2010.
per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 217 del 26.10.2012
 

1) I chiarimenti della C.M. 39/2012

La norma di interpretazione autentica contenuta nell’ art. 29, comma 16-decies, del DL 216/2011 afferma che le liti ultradecennali sono definibili anche per soccombenza parziale dell’Ufficio qualora la pronuncia della CTP venga confermato nei successivi gradi di giudizio. Al riguardo, l’Agenzia precisa che:

  • la soccombenza (totale o parziale) dell’Ufficio pronunciata con sentenza della CTP è confermata dalla CTR solo qualora sia accolta la medesima domanda giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il giudice di primo grado;
  • la soccombenza viene valutata solo in rapporto alla domanda giudiziale (cd petitum) e non in relazione ai motivi su cui tale domanda si fonda (cd causa petendi).
     

2) Pertanto, non sono definibili le controversie ultradecennali nelle quali:

  • la decisione di primo grado (CTP) totalmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente/parzialmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo grado (CTR)
     

3) Riguardo la decorrenza della definizione

L’agenzia precisa che rientrano nell’ambito di applicazione della norma interpretativa tutte le controversie pendenti al 26/05/2010 innanzi alla CTC per le quali al 28/02/2012 non risulta ancora depositata la relativa decisione.
Il DL 216/2011 ha, altresì, sostenuto che qualora non venga confermata la decisione della CTP nei successivi gradi di giudizio si determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
Sul punto l’Agenzia, richiamando anche la sentenza della Corte di Giustizia causa C-500/10, afferma che, in ogni caso, il passaggio in giudicato riguarda la decisione pronunciata dalla CTR.
 

4) Liti ultradecennali pendenti in Cassazione

Infine, si osserva che la norma di interpretazione autentica riguarda soltanto le controversie ultradecennali pendenti innanzi alla commissione centrale, mentre, non interessa le liti ultradecennali pendenti in Cassazione. Per queste, continua a sussistere il presupposto della totale soccombenza dell’ Ufficio nei precedenti tre gradi di giudizio.

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