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PERDITE SU CREDITI, NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ DOPO IL DECRETO CRESCITA

Perdite su crediti, nuove ipotesi di deducibilità dopo il decreto crescita

Deducibilità automatica delle perdite su crediti se c’è un piano di ristrutturazione del debito

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Con il D.L. 83/2012 (c.d. Decreto crescita) sono state introdotte nuove ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti. Ora è consentita la deducibilità immediata di dette perdite, oltre che per i crediti di modeste dimensioni (ovvero non superiore a € 2.500 o € 5.000 per le imprese di grandi dimensioni) anche per i crediti prescritti.  Inoltre, le perdite su crediti sono deducibili in modo automatico anche nell’ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti ma non in caso di piani di risanamento.

Per un ulteriore approfondimento scarica la nostra Circolare del Giorno n. 188 del 21.09.2012

1) Ampliate le ipotesi di deducibilità automatica

Per effetto delle modifiche previste dal cd “decreto crescita e sviluppo” (DL 83/2012) il legislatore ha ampliato le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti.
In particolare, confermando che le perdite su crediti sono deducibili:

  • se risultano da “elementi certi e precisi";
  •  in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

    viene stabilito che:
     
  • nell’ambito delle procedure concorsuali, l’automatismo viene allargato anche agli accordi di ristrutturazione del debito;
  • per i debitori non assoggettati a procedure concorsuali, la perdita è “automaticamente” deducibile quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento o, in alternativa, il diritto alla riscossione è prescritto.

Continuano, invece, a restare esclusi dagli istituti che consentono la deducibilità “ex lege” delle perdite su crediti i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (art. 67, RD 267/42);
 

2) Credito di modesta entitià

In base alla nuova formulazione dell’art.101 comma 5 del Tuir il credito è considerato di modesta entità se il relativo ammontare non è superiore a:

  • 5.000 per le imprese “di più rilevante dimensione” (art. 27, DL 185/2008);
  • 2.500 per le altre imprese.

Per tal crediti (non superiori a € 5.000/2.500) la deducibilità “automatica” è ulteriormente subordinata al decorso di 6 mesi dalla scadenza del pagamento degli stessi. Ciò non dovrebbe comunque inibire la possibilità di dedurre anticipatamente la perdita qualora si ritenga che il credito sia irrecuperabile. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile posticipare l’imputazione della perdita a Conto economico (e la conseguente deduzione) in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi qualora sussista la possibilità di recuperare successivamente il credito.
In mancanza di una disposizione transitoria, dovrà essere chiarito se le novità in esame possano trovare applicazione non soltanto con riguardo ai crediti di modesta entità per i quali il decorso di 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento sia avvenuto dal 2012 ma anche per quelli il cui termine di 6 mesi sia scaduto prima del 2012.
 

3) Principi IAS ed Irap

Inoltre, va rilevato che:

  • per i soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali (Ias), il credito è cancellato dal bilancio per effetto di eventi estintivi;
  • ai fini IRAP, le perdite su crediti restano irrilevanti, in quanto il DL 83/2012 ha modificato il trattamento delle stesse esclusivamente ai fini del reddito d’impresa.
     

4) Decorrenza

In assenza di una specifica disposizione, le nuove ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 12/08/2012 (ovvero dal 2012 per i soggetti con esercizio solare).

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