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IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: SECONDA RATA ENTRO LUNEDÌ 17 SETTEMBRE

IMU abitazione principale: seconda rata entro lunedì 17 settembre

E’ nuovamente tempo di IMU. Coloro che hanno optato per il versamento dell’IMU sull’abitazione principale in 3 rate devono, infatti, provvedere entro lunedì 17 settembre al pagamento della seconda rata d’acconto.

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Lunedì 17 settembre scade il termine per il pagamento della 2a rata dell’IMU sull’abitazione principale da parte dei contribuenti che hanno optato per il versamento in 3 rate.
Anche questo versamento, come quello della 1a rata di giugno, dovrà essere effettuato considerando l’aliquota standard del 4‰ prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Sarà solo con la terza rata, quella a saldo e conguaglio con scadenza il 17 dicembre 2012, che si dovrà ricalcolare l’IMU considerando le aliquote effettive che i Comuni nel frattempo avranno deliberato entro il prossimo 31 ottobre.
 

1) L’IMU sull’abitazione principale

L’abitazione principale e le sue pertinenze, come noto, sono soggette all’IMU. L’abitazione principale è definita, ai fini IMU, come l’“unica” unità immobiliare (iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano) nella quale il possessore contemporaneamente dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 per un massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Sull’abitazione principale spetta una detrazione base di € 200 e, per il 2012 e 2013, una ulteriore detrazione di € 50 per ogni figlio fino a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione medesima per un massimo di € 400 al netto della detrazione base.
 

2) I termini di versamento

L’IMU generalmente deve essere versata, come avveniva per l’ICI, in 2 rate di pari importo; in particolare, per il 2012:

  • entro il 18.06.2012: il 50% dell’importo dovuto calcolato con l'aliquota standard stabilita dalla Manovra Monti (0,4% per l'abitazione principale);
  • entro il 17.12.2012: il restante a saldo e conguaglio considerando le aliquote definitive che saranno nel frattempo deliberate dai Comuni.

Per l’IMU relativa all’abitazione principale ed alle sue pertinenze, è stata tuttavia concessa la possibilità di versamento in 3 rate (2 rate di acconto e una a saldo) alle seguenti scadenze:

  • entro il 18.06.2012: 1/3 dell’importo dovuto calcolato con l’aliquota standard dello 0,4%;
  • entro il 17.09.2012: 1/3 dell’importo dovuto calcolato con l’aliquota standard dello 0,4%;
  • entro il 17.12.2012: restante importo a saldo e conguaglio considerando le aliquote definitive che saranno nel frattempo deliberate dai Comuni.

I contribuenti che hanno scelto di versare l’IMU sull’abitazione principale in 3 rate, dovranno, quindi, versare la seconda rata entro il prossimo lunedì 17 settembre.

3) La compilazione del modello F24

La seconda rata dell’Imu sull’abitazione principale, come la prima, va versata con il modello F24. Per il versamento dovrà essere utilizzato il codice tributo “3912”. L’IMU da versare dovrà essere indicata al netto della detrazione e gli importi dovranno essere arrotondati all’unità di euro in ognuno dei righi.
All’interno del modello dovrà essere barrata la casella “ACC e, nel campo “rateazione”, dovrà essere indicato “0202”, che contraddistingue, appunto, la 2a rata d’acconto del 17 settembre 2012.
 

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Commenti

Marco74 - 01/11/2012

Salve, avrei un quesito piuttosto problematico da rivolgerLe: Nel mese di Giugno ho pagato un acconto imu per una pertinenza di abitazione principale con una rendita di €.74,60 (mesi di possesso 12) Nel mese di Settembre la rendita catastale ha subito un cambiamento per €52,09; cambiamento dovuto alla mutazione della categoria catastale senza averne mutato lo stato dei luoghi. Come mi devo comportare per il saldo Imu, devo continuarlo a pagare con la vecchia rendita o con la nuova? Anche se i mesi di possesso indicati la prima volta erano 12? Grazie

yassine - 02/11/2012

Buongiorno, l'articolo 13 comma 4 del Decreto Legge 201 del 6/12/2011 recita: "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento.......". Lei quindi dovrà pagare il saldo applicando le aliquote alla rendita in vigore il 1° gennaio 2012.

Marco74 - 05/11/2012

Salve a Lei, quindi devo confermare il pagamento del saldo imu, nella stessa rendita da cui ho calcolato l'acconto, giusto. Non prendo in considerazione la nuova rendita catastale operativa dal 4 settembre. Poi dal 2013 userò la nuova rendita. Giusto? Grazie ancora

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