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VERSAMENTO ICI 2011

Versamento ICI 2011

Entro il prossimo 16 giugno i soggetti che detengono immobili, fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli ubicati sul territorio Italiano sono tenuti al versamento dell’ imposta comunale sugli immobili (ICI) in acconto per il 2011 ovvero, in unica soluzione per chi sceglie di versare per intero l’importo dovuto. L’imposta, infatti, non essendo interessata dalla recente proroga dei termini di versamento resta, pertanto, ancorata alla sua scadenza originaria.

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Come noto, con il D.L. n. 93/2008 è notevolmente diminuita la platea dei contribuenti soggetti al versamento dell’imposta. Sono, pertanto, esclusi dal versamento gli immobili:

  • adibiti ad abitazione principale;
  • assimilati ad abitazione principale da regolamento o delibera comunale;

Continuano a versare il tributo i proprietari di immobili appartenenti alle categorie catastali:

- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/8 ville
- A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico

che sono assoggettati all’imposta anche se adibiti ad abitazione principale.
 

Osserva:  per gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e destinati ad abitazione principale dal risultato si scomputa l’ammon¬tare della detrazione per l’abitazione principale. Tale detrazione pari ad €.103,29 può essere innalzata fino ad €. 258,23 dal regolamento comunale il quale, in alternativa, può anche prevedere la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta.

In generale, si rammenta che i contribuenti chiamati al versamento dell’ ICI sono i titolari:

  •  del diritto di proprietà;
  • di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione, ecc.);
  • del diritto di godimento derivante da un contratto di locazione finanziaria;

Riguardo quest’ultimo si precisa che:
- in caso di locazione (non finanziaria), comodato d’uso ed affitto di azienda la soggettività passiva ICI permane in capo al proprietario dell’immobile;
-  l’art. 8, comma 1, Legge n. 99/2009 ha disposto che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto”.

Sono, inoltre, soggetti al versamento ICI :

  • le abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.
  •  i terreni agricoli, sulla base del reddito dominicale rivalutato, esclusi quelli ubicati nei comuni c.d. “montani”;
  •  i fabbricati, sulla base della rendita catastale rivalutata (esclusi gli esenti);
  •  le aree edificabili sulla base del valore venale;

L’ esclusione dal versamento riguarda invece:

  • gli immobili di proprietà delle IACP (istituti autonomi per le case popolari) o di altri enti di edilizia pubblica purché con le medesime finalità;
  •  gli immobili assegnati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
  •  il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, purché non possieda altro immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune. Dal 2008 la sua posizione viene equiparata a quella del coniuge assegnatario.
     

Enti non commerciali
Sono esclusi dal versamento ICI, a condizione che le attività non siano svolte esclusivamente in forma commerciale, gli immobili:

  • utilizzati da enti non commerciali;
  •  destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose o di culto ancorché le stesse abbiano natura commerciale;

I Comuni possono limitare tale esenzione (potestà regolamentare) esclusivamente con riferimento ai fabbricati posseduti ed effettivamente utilizzati dagli enti non commerciali.
 

1) Versamento imposta 2011


Come noto, l'Imposta comunale sugli immobili viene versata in due scadenze (acconto e saldo) relative a quanto dovuto per l’anno in corso. Pertanto, per il versamento ICI 2011:
- Acconto - entro il 16 giugno 2011: viene determinato in misura pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base di aliquote e detrazioni che ciascun Comune ha previsto per il periodo d'imposta 2010;

-  saldo - entro il 16 dicembre 2011: viene determinata l'imposta effettivamente dovuta per il 2011 sulla base di aliquote e detrazioni per il 2011 conguagliando quanto già versato in sede di acconto;
 

- unica soluzione - entro il 16 giugno 2011: si provvederà a determinare il reale debito d'imposta applicando aliquote e detrazioni per il 2011 qualora il Comune abbia deliberato tali aliquote in tempo utile;
 

Al riguardo, si rammenta che il Comune, in virtù della potestà regolamentare, può consentire il versamento dell’intero importo dovuto anche in un’unica soluzione entro il 16.12.2011 senza applicazione di interessi. Tale possibilità è prevista anche per le persone fisiche residenti all’estero con l’ applicazione degli interessi del 3%.
 

Modalità di versamento
Generalmente, il versamento ICI viene effettuato utilizzando:

  • il bollettino di c/c/p approvato con il DM 25.3.2009:

- a favore del Comune che provvede direttamente alla riscossione dell’ imposta oppure si avvale dei servizi di C/c postale;
-  a favore dell’Agente della riscossione competente, con versamento diretto o con C/c postale;
-  a favore di altro soggetto cui il Comune affida la riscossione;

  • il modello F24: in tal caso, si dovrà compilare la "Sezione ICI ed altri tributi locali" ed i codici tributo da indicare sono i seguenti:

- 3901 ICI per l’abitazione principale
- 3902 ICI per i terreni agricoli
- 3903 ICI per le aree fabbricabili
- 3904 ICI per gli altri fabbricati

Al riguardo si fa presente che:

  • i soggetti IRES/IRPEF titolati di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati;
  •  è possibile utilizzare in compensazione crediti erariali e contributivi;

Aspetti generali connessi al versamento
In generale, ai fini del versamento Ici:

  • l’importo oggetto di versamento deve essere arrotondato all’unità di euro;
  •  per gli immobili cointestati, ogni comproprietario deve effettuare un distinto versamento, ciascuno per la propria quota, salvo il caso in cui il Comune ritenga valido il versamento effettuato da uno dei proprietari anche per conto degli altri;
  •  il versamento minimo è fissato in €.12 salvo diversa previsione del regolamento comunale
  •  se un soggetto detiene più immobili:

- nello stesso Comune: effettua unico versamento;

-in Comuni diversi: effettua diversi versamenti per ogni Comune di ubicazione degli immobili.

2) Ravvedimento operoso

Qualora l’imposta versata risulti inferiore a quella dovuta, il contribuente può sanare l’omesso o insufficiente versamento avvalendosi dell’ istituto del ravvedimento operoso applicabile all’ICI in forza dell’art. 16 del DLgs. 18.1.97 n. 473.
 

Se il contribuente utilizza, per il versamento Ici, un bollettino postale, ai fini del ravvedimento operoso è necessario sullo stesso:

  • barrare la casella “ravvedimento”;
  •  nelle caselle degli immobili indicare l’imposta versata ad integrazione di quanto dovuto;
  • il corrispettivo da versare comprende anche la sanzione ridotta e gli interessi moratori.

Mentre, nel caso in cui il contribuente utilizza, per il versamento Ici, il modello F24, ai fini del ravvedimento operoso è necessario sullo stesso:

  • compilare le caselle della sezione “ICI ed altri tributi locali”;
  • indicare l’importo dovuto a titolo di interessi utilizzando il codice tributo 3906 (ICI – Interessi);
  • indicare l’importo dovuto a titolo di sanzioni utilizzando il codice tributo 3907 (ICI – Sanzioni);
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