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UNICO 2012: ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI

Unico 2012: abbonamento canone speciale RAI

A partire da quest’anno nel modello Unico 2012 i contribuenti esercenti attività d’impresa devono indicare in appositi campi del frontespizio e del quadro RS la detenzione ovvero la non detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive per i quali è dovuto il canone “speciale” RAI.

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Come noto, con il cd decreto “Salva Italia” (art. 17, DL 201/2011) il legislatore ha previsto che le imprese e le società, al fine di verificare il pagamento del canone Rai, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare:

  • il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione
  •  la categoria di appartenenza per l'applicazione della tariffa di abbonamento
  •  altri eventuali elementi indicati nel provvedimento di approvazione del modello.

In attuazione di tale disposizione, nel modello UNICO 2012 sono stati inseriti appositi nuovi campi nel Frontespizio e nel quadro RS del modello.
 

1) Ambito di applicazione

Secondo le vecchie disposizioni normative del RDL 246/1938 e del DLgs luogotenenziale 458/1944 sono tenuti a versare il canone speciale di abbonamento RAI coloro che:

  • detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
  • in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto

Per ciò che concerne i PC, il cd “canone speciale” previsto per le imprese va corrisposto esclusivamente qualora i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già pagato per il possesso di una o più tv.
Al riguardo infatti, la RAI (con comunicato stampa del 21/2/2012) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (con Nota 12991/2012) hanno precisato che il canone RAI non è dovuto su:
-  PC 
-  tablet 
-  smartphone.

Nella nota n. 12991/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini in esame:

  • un apparecchio si intende «atto» a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici.
  • un apparecchio si intende «adattabile» a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
  • un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né «atto», né «adattabile» alla ricezione delle radioaudizioni”
     

Nella stessa Nota, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano alcune tipologie di apparati maggiormente significative:

Apparecchiature atte alla ricezione di radiodiffusione

- Ricevitori TV fissi
- Ricevitori TV portatili
- Ricevitori TV per mezzi mobili
- Ricevitori radio fissi
- Ricevitori radio portatili
- Ricevitori radio per mezzi mobili
- Terminale d’utente per telefonia mobile con ricevitore radio/TV (es. cellulare DVB-H)
- Riproduttore multimediale con ricevitore radio/TV (es. mp3 con radio FM integrata)
 

Apparecchiature adattabili alla ricezione di Radiodiffusione
- Videoregistratore dotato di
sintonizzatore TV
- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV
- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
- Decoder per TV digitale terrestre
- Ricevitore radio/TV satellitare
- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (es. Media Center con sintonizzatore radio/TV)
 

Apparecchiature  né atte né adattabili alla ricezione di Radiodiffusione
- PC senza sintonizzatore TV
- monitor per computer
- casse acustiche
- videocitofoni


 

2) La compilazione del modello Unico 2012

A partire da quest’anno, dunque, i contribuenti che esercitano un’ attività di impresa (ditte individuali e società mentre sono esclusi i lavoratori autonomi) dovranno indicare nell’ apposita casella “Canone RAI” i seguenti codici:

  1. se detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio
  2. se detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive
  3. se non detengono alcun apparecchio con le caratteristiche dei precedenti casi.

In particolare, ciò riguarda i dati da inserire rispettivamente nel Frontespizio alla sezione:

  • “Canone RAI imprese” del modello Unico PF 2012
  • “Altri dati” in cui è presente la nuova casella “Canone RAI” per i modelli di Unico SP/SC/ENC 2012.

La Casella non sarà da compilare qualora i contribuenti non esercitino attività d’impresa.
Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati negli appositi righi del quadro RS.
  In particolare, le istruzioni per la compilazione della sezione “Canone RAI” del quadro RS prevedono che la stessa va compilata dalle società o imprese:

  • che abbiano detenuto nell’anno 2011
  • che detengano per la prima volta nell’anno 2012
  •  uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive:
  •  in esercizi pubblici
  •  in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare
  •  impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto
     

per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai.

Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse.

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