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CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONI: NOVITÀ PER GARANZIE E RATEAZIONI

Controllo formale dichiarazioni: novità per garanzie e rateazioni

Abolizione delle garanzie e rateazioni semplificate per gli avvisi bonari. Prevista la possibilità di sanare, mediante ravvedimento operoso, il mancato o tardivo versamento di una rata entro il termine di pagamento di quella successiva. Novità anche in tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo. E’ possibile, infatti, chiedere un’ulteriore proroga della dilazione qualora il contribuente dimostri un peggioramento della situazione economica rispetto al momento di concessione della prima dilazione.

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Con la conversione in legge del cd decreto “salva Italia” il legislatore ha introdotto alcune importanti novità per i cd “avvisi bonari” sia in materia di rateazione dei versamenti che per ciò che attiene alle garanzie.
In particolare:

  • è stato soppresso l’obbligo di prestare idonea garanzia per importi superiori a €.50.000;
  • il mancato/tardivo versamento di una rata successiva alla prima può essere “sanato”, mediante ravvedimento operoso, entro il termine previsto per il versamento della rata successiva, con l’irrogazione di una sanzione commisurata all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali.


Novità anche in tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo. In particolare, è prevista la possibilità di chiedere un’ulteriore proroga della dilazione qualora il contribuente dimostri un peggioramento della situazione economica rispetto al momento di concessione della prima dilazione. In tale ambito, è possibile per il debitore richiedere che il piano di rateazione preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno (in luogo delle rate costanti).
Si segnala, infine, la nuova possibilità per il debitore di Equitalia di vendere a terzi il bene pignorato o l'immobile ipotecato, con il consenso dell'agente della riscossione al quale viene interamente versato il corrispettivo della vendita.

1) Garanzia

Con le modifiche introdotte dal DL 201/2011 convertito (art. 13 decies DL 201/2011) il legislatore ha esteso al controllo formale/automatizzato delle dichiarazioni le cautele previste per gli altri istituti deflattivi.
Pertanto, a partire dalla data di conversione in legge del provvedimento (28.12.2011), per le comunicazioni di irregolarità viene soppresso l’obbligo di prestare idonea garanzia anche qualora l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia di importo superiore a € 50.000.

2) Rateazione avvisi bonari

Anche per quanto attiene alla rateazione dei cd “avvisi bonari”, con le disposizioni introdotte dal DL 201/2011, le norme sono equiparate a quelle degli altri istituti deflattivi del contenzioso.

Attenzione: nella versione ante DL 201/2011 il Decreto sviluppo aveva già soppresso la comunicazione preventiva agli uffici per debiti inferiori a € 2.000

Pertanto, a seguito delle modifiche, il pagamento rateale è concessa in un massimo di:

  • 6 rate trimestrali di pari importo per le somme dovute fino a €. 5.000;
  • 20 rate trimestrali di pari importo, negli altri casi
  • senza la presentazione di alcuna garanzia.

Ravvedimento tardivo
Anche per gli avvisi bonari (come per gli altri istituti deflattivi del contenzioso) il legislatore ha introdotto la possibilità di sanare il mancato o tardivo versamento di una rata successiva alla prima mediante ravvedimento operoso entro il termine di pagamento previsto per la rata successiva (quindi entro tre mesi, considerato che le rate sono trimestrali).
Pertanto, l’Ufficio dovrà mantenere il beneficio della rateazione qualora il contribuente:

  • entro il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata (es: quarta rata pagata entro la scadenza della quinta)
  • versi a titolo di ravvedimento:
  • le sanzioni (art. 13, DLgs. 471/97) commisurate all’importo della rata versata in ritardo;
  • unitamente agli interessi legali maturati dalla originaria scadenza della rata;
     

evitando così l’iscrizione a ruolo del debito residuo e la decadenza dal piano di rateazione.

Inoltre, con l’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente riduce anche l’entità della sanzione applicabile.
Infatti, il contribuente che intende sanare il mancato pagamento di una rata:

  • con un ritardo non superiore a 15 giorni, beneficia di una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo (cd “ravvedimento sprint”);
  • con un ritardo superiore a 15 ma non a 30 giorni, la sanzione è ridotta ad 1/10 (3%);
  • con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta a 1/8 (3,75%).

Codici tributo per ravvedimento
Con la RM 132/2011 l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, mediante modello F24, le sanzioni e gli interessi derivanti dall'esercizio della facoltà di ravvedimento operoso (art. 13,DLgs. 472/97) in occasione della dilazione dei cd “avvisi bonari”.

- Rateazione controlli automatici : 8929 (sanzioni); 1980 (interessi)

- Rateazione da liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (per indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e prestazioni di capitale) :  8931(sanzioni); 1981 (interessi)
- Rateazione per liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili: 8932 (sanzioni); 1982 (interessi)
- Rateazione per controlli formali: 8933 (sanzioni); 1983 (interessi)

Ai fini della compilazione, il modello F24 dovrà riportare:

  •  nella sezione "Erario": i codici tributo e le somme indicate nella col. "importi a debito versati";
  • l'anno di riferimento (formato "AAAA") ;
  • il codice atto.

La risoluzione specifica che gli interessi da rateazione rimangono comunque dovuti.

Decadenza rateazione
Il mancato pagamento:


- della 1° rata: entro 30 giorni dal ricevimento del cd “avviso bonario”
- di una sola delle rate successive alla prima: entro il termine stabilito per la rata successiva
 

comporta:

  • la decadenza dal beneficio della dilazione
  • l’iscrizione a ruolo del residuo debito erariale (ossia dedotto quanto già versato) con conseguente notifica della cartella di pagamento;
  • l’ applicazione della sanzioni in misura piena (30%) e degli interessi, senza la riduzione ad 1/3 per la “liquidazione automatica” o a 2/3 per il “controllo formale”;

Attenzione: la sanzione prevista per l’iscrizione a ruolo delle somme residue si applica in misura piena (30%) senza il raddoppio (60%) previsto, invece, per gli altri istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, omessa impugnazione, adesione agli inviti a comparire, pvc).

Tassazione separata
Le disposizioni riguardanti:
- la soppressione della prestazione della garanzia 
-  le conseguenze del tardivo versamento delle rate successive alla prima
si applicano anche alle somme da versare in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata.

Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 28/12/2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
Pertanto, assumendo carattere retroattivo, possono beneficiare delle nuove norme anche coloro che si sono visti disconoscere una rateazione a causa:

  •  della mancata/tardiva prestazione di idonea garanzia
  • del mancato/tardivo pagamento di una rata successiva alla prima, nel caso venga "sanato" entro il termine previsto per la rata successiva.

qualora risultino pendenti i termini del ricorso (60gg) ovvero se il contenzioso non si è ancora chiuso (non si è formato il giudicato definitivo).
 

Tali contribuenti, al fine di far valere le nuove regole (in relazione allo stato del procedimento) possono presentare (ius superveniens):

  • istanza di sgravio dei ruoli anche a processo avviato (il giudizio potrebbe essere estinto per cessazione della materia del contendere);
  • ricorso (o appello) contro la cartella di pagamento da cui deriva il disconoscimento della dilazione;
  • memorie illustrative;

3) Rateazione somme iscritte a ruolo

Con la conversione in legge del cd decreto “Salva Italia” (DL 201/2011 conv. L. 214/2011) il legislatore ha introdotto la possibilità di chiedere un’ulteriore proroga della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 19, DPR 602/73)
In particolare, qualora il contribuente dimostri un peggioramento delle condizioni economiche rispetto alla prima dilazione concessa è possibile prorogare tale rateazione:

  • una sola volta
  • per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi
  • a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Pertanto, condizione essenziale per ottenere la proroga, in ipotesi di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, è che la prima dilazione non sia già decaduta.
In tale ambito, è possibile per il debitore richiedere che il piano di rateazione preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno (in luogo delle rate costanti).

Proroga rateazioni decadute
Per le dilazioni concesse fino al 28.12.2011, qualora fosse intervenuta una causa di decadenza della rateazione originaria (ossia omesso versamento della prima rata o di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive) è ancora possibile avvalersi di una ulteriore dilazione (fino a 72 rate mensili) a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

I presupposti necessari per ottenere tale proroga sono i seguenti:

  • deve sussistere il peggioramento dello stato di difficoltà economica rispetto alla data di concessione della prima dilazione
  • il contribuente non deve aver già beneficiato di precedente dilazione “in proroga” (DL 225/2010)
  • il provvedimento di concessione della rateizzazione “originaria” deve essere adottato entro il 28/12/2011 (possono, quindi, beneficiare della proroga i contribuenti che ad esempio omettono il pagamento di due rate nel corso del 2012 o in anni successivi).

4) Cessione del bene pignorato ad opera del debitore/contribuente

Il contribuente debitore di Equitalia, ha la possibilità di vendere a terzi il bene pignorato o l'immobile ipotecato, al valore determinato ai sensi degli artt. 68 e 79 del DPR 602/73, con il consenso dell'agente della riscossione il quale interviene nella cessione ed incassa per intero il corrispettivo della vendita.
L' eventuale eccedenza di corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al contribuente entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
 

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