Anche nel modello Unico SC 2012 vanno indicati i dati relativi al calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art.96 del Tuir. Tale disposizione stabilisce infatti che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) derivante dai valori del Conto economico. Le eventuali eccedenze di ROL non utilizzate e le eccedenze di interessi passivi non dedotti nell’esercizio sono riportabili, nei successivi esercizi, senza limiti di tempo.
1) Il calcolo degli interessi passivi deducibili
Per il calcolo del ROL occorre procedere come segue:
ROL “rettificato” = (Valore della produzione – costi della produzione)
+ Ammortamenti di beni immateriali (B10 a) + beni materiali (B10 b)
+ Canoni di leasing di beni strumentali (quota parte del B8)
Ai fini dell’applicazione del ROL assumono rilevanza gli interessi passivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da:
- contratti di mutuo
- contratti di locazione finanziaria
- emissione di obbligazioni e titoli similari
- ogni altro rapporto avente causa finanziaria.
Rientrano nell’ambito di applicazione degli interessi passivi anche tutti quei costi relativi ad operazioni aventi causa finanziaria e, quindi, ogni interesse ed onere collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titolo o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e per cui è prevista una remunerazione.
Tuttavia, nel procedimento di determinazione degli interessi deducibili occorre confrontare l’ammontare degli interessi passivi con quello degli interessi attivi.
Pertanto, oltre agli interessi tipicamente finanziari (su finanziamenti, ecc.) rilevano anche:
- gli interessi sui crediti commerciali (sia impliciti che espliciti)
- gli interessi attivi “virtuali” ricollegabili al tardivo pagamento dei corrispettivi da parte di pubbliche amministrazioni.
Si ricorda, inoltre, che l’agenzia con la C.M. 38/2010 ha stabilito che l’eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi in un determinato esercizio può essere utilizzata per compensare eventuali interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e riportati in avanti. In particolare, gli interessi passivi indeducibili pregressi che trovano capienza negli interessi attivi di periodo, possono essere dedotti indicando il relativo ammontare nel rigo RF54, utilizzando il codice 13. Diversamente, gli interessi passivi eccedenti quelli attivi, devono essere riportati nel rigo RF118 per essere sottoposti al test di deducibilità del ROL.