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LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA EVITA IL CONTENZIOSO

La mediazione tributaria evita il contenzioso

Con la mediazione il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale (CTP) nella eventuale fase giurisdizionale.

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Con la cd "Manovra correttiva" è stato introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione (art. 17-bis DLgs 546/92) secondo cui è previsto:
- per le controversie di valore non superiore ad €.20.000;
- relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate;
- notificati a decorrere dal 1° aprile 2012;
l’obbligo di presentare istanza di mediazione ogniqualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.

Per un approfonfimento scarica la Circolare del Giorno "Chiarimenti delle Entrate sulla mediazione tributaria parte1 "
e la Circolare del Giorno "Chiarimenti delle Entrate sulla mediazione tributaria parte 2
"

1) L'istanza di mediazione

Con l’istanza di mediazione il contribuente, oltre a sottoporre in via preventiva alle Entrate i motivi per i quali si chiede l’annullamento (totale o parziale) dell’atto, può formulare anche una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa (art. 17-bis, DLgs 546/92).
Il nuovo istituto produce, pertanto, 2 effetti:

  • da una parte, svolge una funzione pre-processuale di “chiamata in giudizio dell’Agenzia”;
  • dall’altra, avvia una fase amministrativa nel corso della quale il contribuente e la stessa Agenzia possono giungere a una rideterminazione della pretesa tributaria ovvero dell’importo chiesto a rimborso.

Scarica gratis il fac-simile dell'istanza di mediazione

2) I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la C.M. 9/2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo istituto, tra i quali si segnalano i seguenti:

  • il nuovo istituto trova applicazione con riferimento “agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012”. Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data;
  • per determinare il valore della lite, occorre fare riferimento al singolo atto impugnato, e ciò anche se il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato diversi provvedimenti;
  • negli accertamenti sulle perdite fiscali, occorre determinare l'imposta virtuale e aggiungere ad essa l'eventuale imposta che scaturisce dall'utile accertato a fronte della dichiarazione di una perdita;
  • il contribuente dovrà allegare all’istanza : copia dell’atto impugnato; copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della CTP;
  • la presentazione dell’istanza, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato. Pertanto, anche nell’ambito della mediazione, il contribuente può chiedere la sospensione (amministrativa) degli effetti dell’atto.
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