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IMPRESE MINORI: LA DEDUZIONE DEI COSTI ULTRANNUALI INFERIORI A 1.000 EURO

Imprese minori: la deduzione dei costi ultrannuali inferiori a 1.000 euro

Per le imprese minori è possibile derogare al criterio della competenza deducendo i costi ultrannuali inferiori a 1.000 euro interamente nell'anno di registrazione

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Con il recente decreto sulle semplificazioni fiscali (DL 16/2012) il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di deroga al principio generale di competenza, per le imprese minori, modificando quanto precedentemente previsto dal DL 70/2011. Come noto, il cd “Decreto Sviluppo” (DL 70/2011 conv. in Legge 106/2011) aveva previsto la possibilità, per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, in deroga al principio di competenza, di dedurre il costo sostenuto interamente nell’esercizio in cui si riceve la fattura o altro documento probatorio della spesa, evitando in tal modo la contabilizzazione di ratei o risconti. Tale disposizione veniva, tuttavia, limitata alle spese di importo non superiore a €. 1.000 ed ai contratti con corrispettivi periodici la cui maturazione avviene a cavallo di due esercizi.
La disposizione aveva, però, sollevato alcune perplessità collegate:

  • all’obbligo di applicazione della disposizione: il contribuente, infatti, non era libero di scegliere di applicare il regime ordinario di competenza oppure la deroga;
  • alla mancanza di una specifica disposizione di decorrenza: l’efficacia della nuova norma sarebbe slittata al periodo d'imposta 2012 in quanto lo Statuto del contribuente impone di differire le novità tributarie di natura sostanziale al periodo successivo.

1) Le modifiche del decreto semplificazioni fiscali

In tale quadro è intervenuto il DL 16/2012 stabilendo che :

  • “i costi… possono essere dedotti…” (anziché “sono deducibili” come da DL 70/2011) rendendo così facoltativo il nuovo criterio d’imputazione per i soggetti semplificati;
  • l’esercizio di imputazione del costo è quello “…nel quale è stato registrato il documento probatorio” (anziché l’esercizio “nel quale è stato ricevuto il documento probatorio” come da DL 70/2011). Rileva, quindi, il momento in cui avviene l’annotazione dei documenti sul registro degli acquisti.

In pratica si modifica nuovamente l’art. 66 comma 3 del TUIR, prevedendo che:

  • i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici;
  • relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta,
  • di importo non superiore a 1.000 euro,
  • “possono essere dedotti” nell’esercizio in cui viene “registrato” il documento probatorio.

Riguardo i termini di decorrenza, il DL 16/2012 stabilisce che la disposizione in esame “trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011”. Pertanto, è già possibile derogare al principio di competenza:

  • per i documenti di spesa registrati nel 2011 e relativi a costi per servizi resi “a cavallo” nel periodi d’imposta 2011-2012;
  • in cui l’importo non sia superiore a euro 1.000.

In particolare, in caso di servizi resi nel periodo dicembre 2011/gennaio 2012, l’applicazione della deroga alla competenza permette di dedurre interamente il costo nel periodo d’imposta 2011 (o 2012) se il documento probatorio è registrato nello stesso 2011 (o 2012). In entrambi i casi, il contribuente non rileva le scritture di assestamento.

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