Con la circolare 4/2012 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla disciplina del cd “contributo di solidarietà” fornendo i primi chiarimenti sull’imposta straordinaria.
Come noto, infatti, la cd “Manovra di ferragosto” ha previsto, per il triennio 2011-2013, l’applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3% (cd “contributo di solidarietà”) sui redditi IRPEF di importo superiore a €. 300.000 lordi annui.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 61 del 21.03.2012
1) I chiarimenti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate
In merito all’ambito soggettivo di applicazione, la circolare evidenzia che, stante il riferimento del DL 138/2011 al reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, destinatari del nuovo contributo sono tutti i soggetti percettori di uno dei seguenti redditi che vanno a comporre il reddito complessivo (compresi i soggetti non residenti):
- redditi fondiari (terreni, fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente (pubblico, privato o anche parasubordinato);
- redditi di lavoro autonomo (professionisti);
- reddito d’impresa;
- redditi diversi (da lavoro occasionale).
Pertanto, il reddito complessivo si ottiene sommando i redditi di ogni categoria al netto delle perdite derivanti dall’esercizio d’ impresa o arti e professioni ed al lordo degli oneri deducibili.
Riguardo, invece, l’applicazione del contributo agli emolumenti dei dipendenti pubblici ed alle cd pensioni d’oro, si dovrà considerare l’importo che costituisce reddito imponibile e, una volta verificato il superamento della soglia limite di 300.000 euro, il contributo sarà dovuto sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, relativamente a redditi diversi da quelli già assoggettati alla riduzione o già assoggettati al contributo di perequazione. Inoltre, la circolare precisa che, essendo il contributo un’imposta straordinaria, è distinta dall’ordinaria IRPEF, con la conseguenza che l’importo dovuto:
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non concorre all’importo dell’IRPEF (cd imposta lorda):
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su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni;
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da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero, versamenti in acconto dell’IRPEF, ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
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non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
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non deve essere considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.
Infine, ricordando che il DL 138/2011 ed il decreto di attuazione hanno specificato che il contributo è deducibile dal reddito complessivo, la circolare stabilisce che i contribuenti deducono per “competenza” l’importo del contributo di solidarietà anche se determinato e versato nel periodo di imposta successivo. La deducibilità per “competenza” del contributo di solidarietà ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.