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PERDITE NEI SOGGETTI IRES: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Perdite nei soggetti IRES: i chiarimenti delle Entrate

Per i soggetti IRES le perdite realizzate nei periodi d’imposta tra il 2006 e il 2010 sono utilizzabili fino all’80 %, con riporto dell’eccedenza nelle successive annualità senza vincoli temporali. Resta inalterato il regime delle perdite generate dalle neoattività nei primi tre periodi di imposta così come il trattamento delle perdite riferito ai soggetti Irpef.

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L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la circolare 53/2011 fornendo alcuni importanti chiarimenti in materia di riporto ed utilizzo delle perdite per i soggetti IRES (secondo quanto previsto dalla cd “Manovra correttiva”).
In base alle nuove disposizioni, le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

  •  fino a capienza dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta
  •  entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 esercizi dalla data di costituzione (se nuova attività produttiva). 

1) Le modalità di applicazione

L’Agenzia precisa che le modifiche interessano esclusivamente i soggetti IRES di cui all’articolo 73 TUIR, ovvero: 

  •  società di capitali [Spa, Sapa, Srl, cooperative e società di mutua assicurazione nonché società UE (di cui reg. CE n.2157/01) e società cooperative UE (di cui reg. CE n.1435/03)]; 
  •  enti pubblici e privati (nonché trust) residenti in Italia ed esercenti attività commerciali; 
  •  società ed enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

mentre restano esclusi: 

  •  i soggetti IRPEF (ditte individuali e società di persone) 
  •  gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa (art. 73 lett. c) Tuir) in contabilità ordinaria, per i quali continua a trovare applicazione:
    •  il limite di riporto quinquennale (tranne le perdite generate nei primi 3 periodi d’imposta dalla costituzione) 
    •  per l'intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti.

Inoltre, in merito alla decorrenza, l’Agenzia precisa che le nuove regole sono applicabili:

  • a partire dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011) e quindi a partire dal reddito imponibile 2011 per le società con esercizio solare ( e quindi in Unico 2012); 
  • alle perdite conseguite, dai soggetti con esercizio solare, nei periodi d’imposta dal 2006 al 2010;

2) Scarica la nostra Circolare con tutti i dettagli su questo argomento

La disciplina delle perdite per i soggetti IRES, i recenti chiarimenti delle Entrate
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