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LE TARGHE DI STUDI PROFESSIONALI NON SONO ASSOGGETTATE ALL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Le targhe di studi professionali non sono assoggettate all'imposta di pubblicità

L'Imposta di pubblicità per le targhe di studi professionali non è dovuta, ad affermarlo è la Sentenza della Cassazione n. 16722 del 16 luglio 2010. Nei motivi della decisione viene tracciata la disciplina applicabile alle targhe di studi professionali, interpretando la normativa italiana alla luce di quella comunitaria

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Targhe di studi professionali. Assoggettamento all'imposta. Non sussiste. Il 16 luglio 2010 la V sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fatto luce, con la sentenza n. 16722, sull’assoggettamento all’imposta di pubblicità delle targhe indicanti lo studio del professionista.
La Suprema Corte nei motivi della decisione traccia la disciplina applicabile alle targhe di studi professionali, interpretando la normativa italiana alla luce di quella comunitaria.

1) La targa che identifica la sede dello studio professionale non paga l’imposta di pubblicità

La Corte in primis afferma, in conformità ad un indirizzo interpretativo già espresso in passato con riferimento al previgente D.P.R. n. 639/1972, che sono da considerare mezzi pubblicitari, e sono quindi assoggettate al tributo, le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi. Chiarisce, però, che se è pur vero che le targhe e le insegne sono in linea di principio assoggettate a tributo, il comma 1 bis dell’art. 17 del d. Lgs n. 507/19931  pone un paletto, stabilendo che l’imposta sulla pubblicità non è dovuta “……per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.


La Cassazione fa notare a riguardo che la norma di esenzione in esame indica come esenti le “attività commerciali” e quelle di “produzione di beni o servizi” e sembra quindi riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall’imprenditore. Tuttavia, deve considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. In tal senso, costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.

Si può quindi concludere che il libero professionista svolge un’attività economica e, pertanto, costituisce impresa ai sensi degli artt. 85, 86, e 90 del Trattato.
La Corte conclude affermando che il libero professionista non può essere soggetto ad un regime fiscale differenziato – e più gravoso – rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale).
Afferma inoltre che tale conclusione è conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della suddetta Corte, le norme concernenti agevolazioni e benefici tributari, pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore, possono essere oggetto di interpretazione estensiva quando ciò sia imposto dalla ratio legis.

Per concludere si osserva che l’esclusione dall’ambito applicativo della norma de qua delle targhe degli studi professionali risulterebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, che è quella di sottrarre ad imposizione le indicazioni aventi lo scopo prevalente di identificare il luogo di esercizio di un’attività economica, distinguendolo da quello delle attività economiche concorrenti.

2) Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 16-07-2010, n. 16722

In allegato il Testo della sentenza completo:

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 16-07-2010, n. 16722 - Pres. ALTIERI Enrico - Est. VIRGILIO Biagio - P.M. SEPE Ennio Attilio  - Targhe di studi professionali. Assoggettamento all'imposta. Non sussiste.

Allegato

Sentenza_16_07_2010
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Commenti

Ernesto - 19/09/2010

Finalmente una buona notizia ! Adesso sarebbe bello che qualcuno portasse questa sentenza presso i vari uffici tributi dei diversi Comuni perchè ne prendessero atto.

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