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LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2010

Le principali novità della manovra Finanziaria 2010

Varata anche quest’anno la Manovra Finanziaria: il Governo, dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento, ha emanato con L. n. 191 del 23.12.2009 la c.d. Finanziaria 2010, strumento fondamentale con cui viene disciplinata la vita economica del Paese nell’arco di ogni anno solare, in questo caso dell’anno 2010.

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La Finanziaria 2010 contiene poche novità fiscali, in quanto, molti interventi tributari erano già stati introdotti con il “Decreto anti crisi” (D.L. n. 185/2008) e con la “Manovra Estiva” (D.L. n. 78 del 01.07.2009).
Le più rilevanti misure tributarie adottate da questa finanziaria costituiscono piuttosto proroghe di disposizioni già esistenti, come quella dello scudo fiscale, della detrazione d’imposta e dell’iva agevolata su interventi di ristrutturazione edilizia.
Con la finanziaria 2010 il Governo introduce alcuni provvedimenti appartenenti a settori diversi da quello fiscale, come il lavoro, attraverso le disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, e le agevolazioni per il rilancio dell’economia nelle aree svantaggiate.
Nel seguito analizzeremo i principali interventi raggruppandoli secondo diverse aree omogenee: fisco, sostegno alle famiglie e alle piccole medie imprese, lavoro.

1) Misure fiscali

Come già detto la finanziaria 2010 tratta in maniera ridotta la materia fiscale, già ampiamente sviluppata da precedenti provvedimenti normativi, concentrandosi in particolar modo sul rinnovo di alcune disposizioni già esistenti.
Viene prolungata la detrazione irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la cui validità risulta così estesa fino all’anno 2012. La proroga riguarda specificatamente:

• le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ogni unità immobiliare a prevalente destinazione abitativa privata;
• le spese relative ad interi fabbricati, sostenute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, con la condizione che l’alienazione o l’assegnazione dell’immobile facente parte del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013.

La Finanziaria 2010 introduce a regime (dandone validità per il 2010, 2011, 2012 e successivi) l’aliquota Iva agevolata dell 10% alle prestazioni di servizi relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, finora oggetto di proroga annuale.
Vista la mancata conversione in legge del D.L. n. 168/2009, che prevedeva il differimento della quota pari al 20% dell’acconto irpef 2009, la Finanziaria 2010 si è preoccupata di gestire la procedura relativa al recupero delle somme eccedenti, versate o trattenute sulla base dell’originaria percentuale del 99%, anziché sulla base della nuova percentuale stabilita nella misura del 79%. In sostanza la Finanziaria 2010 prevede che:

• i contribuenti che hanno versato l’acconto irpef 2009 senza tener conto della riduzione del 20%, hanno diritto ad un credito d’imposta di importo pari all’eccedenza versata, utilizzabile in compensazione fin dal primo pagamento tramite modello F24;
• i sostituti d’imposta che hanno trattenuto l’acconto irpef 2009 in misura maggiore rispetto alla nuova percentuale prevista, devono restituire ai lavoratori l’eventuale eccedenza trattenuta, nella retribuzione relativa al mese di dicembre 2009.

Semaforo verde anche per la rivalutazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. Tale rivalutazione può essere effettuata a condizione che entro il 31.10.2010 si provveda ad asseverare la perizia di stima e ad effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate, del 2% per la partecipazioni non qualificate). Nel particolare caso delle aree, la perizia di stima dovrà essere redatta prima della vendita; diversamente, nel caso di partecipazioni con plusvalenze in regime di dichiarazione, la stessa perizia potrà essere giurata entro il 31.10 prossimo, anche se la partecipazione è già stata ceduta.
Per quanto riguarda le aree, la convenienza della rivalutazione è influenzata dalla tipologia di plusvalenza prodotta; pertanto, prima di procedere è consigliabile verificare se si stia cedendo un’area semplicemente edificabile oppure già lottizzata. La rivalutazione è possibile anche per chi avesse già aderito alle precedenti rivalutazioni, fatto salvo l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta sostitutiva sull’intero valore e richiedere il rimborso delle rate già versate (quelle non scadute possono essere sospese), se non sono trascorsi più di 48 mesi dal momento del pagamento.

Via libera anche per la concessione del credito d’imposta per le spese che riguardano l’attività di “ricerca & sviluppo”: a breve un apposito D.M. individuerà le modalità tecniche attraverso cui richiedere il credito d’imposta, che alla data del 31 maggio non risultano però ancora definite.

2) Misure a sostegno delle famiglie e delle PMI

La Finanziaria 2010 non si occupa soltanto di interventi in ambito fiscale, ma attua importanti misure a sostegno delle famiglie e delle piccole medie imprese, alla luce anche della difficile situazione economica che il Paese sta attraversando in questo periodo.
Innanzitutto sostegno alle famiglie ed i pensionati a basso reddito: la Finanziaria 2010 disciplina una riduzione della pressione fiscale a favore di tali soggetti prevedendo di destinare le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, dando la precedenza ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.
La Finanziaria 2010 pensa anche alle giovani coppie che si accingono a stipulare un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa. Viene infatti modificata la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008), sia per quando riguarda la denominazione che la finalità del fondo - che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diventa finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, è destinato alle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, attribuendo priorità a coloro che non possiedono un’occupazione a tempo indeterminato.

Sul fronte delle piccole e medie imprese, la Finanziaria 2010 estende la possibilità di operazioni di finanziamento nei confronti della piccola media impresa attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento, gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio.

3) Misure per il lavoro

Il lavoro è sicuramente uno dei temi maggiormente trattati dalla Finanziaria 2010, in questa sede si fornisce una panoramica delle disposizioni più importanti dei settori lavoro e previdenza.
Le Regioni avranno la facoltà di condizionare l’esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del soggetto che richiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, del Documento unico di regolarità contributiva, chiamato DURC. Saranno sempre le Regioni a stabilire le modalità con cui i Comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, potranno essere chiamati ad effettuare i controlli sulla sussistenza e sulla regolarità del DURC. La Finanziaria prevede inoltre che l’autorizzazione sia sospesa per sei mesi nel caso in cui il DURC non venga presentato in sede di richiesta di rilascio iniziale o in caso di rinnovo annuale.
Confermate e ampliate le misure a sostegno del reddito rivolte ai lavoratori a progetto, introdotte inizialmente dal Decreto anti-crisi per il triennio 2009-2011. L’agevolazione consiste in un’indennità una tantum (che verrà in altre parole corrisposta una sola volta), prevista nel caso di perdita di lavoro da parte dei lavoratori a progetto, pari al 30% del reddito lordo percepito nell’anno precedente, ma non superiore ad Euro 4.000,00.
L’agevolazione in parola ha comportato un aumento di dieci punti percentuali rispetto a quanto previsto dalla disciplina precedente. Le condizioni per poter usufruire dell’indennità sono le seguenti:

• reddito lordo dell’anno precedente superiore ad Euro 5.000,00 ed inferiore ad Euro 20.000,00;
• la perdita di lavoro deve durare da almeno due mesi;
• accreditamento nell’anno di riferimento di almeno una mensilità alla Gestione Separata INPS;
• accreditamento nell’anno precedente di almeno tre mensilità alla Gestione Separata INPS;
• operare in regime di monocommittenza.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno già maturato il diritto entro tale data.
Difesa garantita per i lavoratori over 50: la Finanziaria 2010 prevede infatti degli incentivi ai datori di lavoro che decidono di assumere lavoratori di età superiore ai 50 anni. I benefici previsti consistono nell’applicazione della quota contributiva stabilita per gli apprendisti, nell’ipotesi in cui siano assunti lavoratori in mobilità con un contratto di lavoro a termine, per la durata non superiore a 12 mesi, che può essere prorogata per ulteriori 12 mesi nel caso in cui il contratto si trasformi a tempo indeterminato. L’aliquota contributiva agevolata dura per i primi 18 mesi, invece, se l’assunzione dei lavoratori in mobilità avviene a tempo indeterminato. Le agevolazioni appena descritte sono valide fino al 31.12.2010; possono essere estese, sempre entro il 31.12.2010, anche ai casi in cui il datore di lavoro assuma lavoratori in mobilità che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e la durata della riduzione contributiva, in questi ultimi casi, è prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento. I predetti benefici sono concessi su domanda, e nei limiti di spesa di 120 milioni di Euro.
Altro incentivo rivolto ai datori di lavoro, consiste nell’erogazione da parte dell’INPS, nel limite di 12 milioni di Euro, di un sostegno per le aziende che, nei 12 mesi precedenti, non abbiano effettuato riduzione di personale avente la stessa qualifica, non abbiano sospensioni dal lavoro e assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria. L’ammontare dell’incentivo coincide con la misura dell’indennità spettante al lavoratore.

La Finanziaria 2010 contiene, poi, alcune specifiche misure sperimentali finalizzate all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati (individuati ai sensi del regolamento CE n. 800/2008). Alle agenzie per il lavoro è concesso un incentivo:

• pari a 1.200,00 Euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a due anni;
• pari a 800,00 Euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto di lavoro a termine di durata compresa tra uno e due anni;
• compreso tra 2.500,00 e 5.000,00 Euro nel caso di assunzione, con contratto a tempo indeterminato o a termine non inferiore a 12 mesi, di lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Rilevanti sono le proroghe che la Finanziaria attua per il 2010 in relazione agli ammortizzatori sociali e alla detassazione dei contratti di produttività. Il Decreto anti-crisi aveva previsto l’erogazione di specifici ammortizzatori sociali per il 2009, che sono stati oggetto di proroga dalla Finanziaria 2010, come l’indennità di mobilità Cigs, la mobilità, le liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti per crisi, la Cigs per cessazione di attività, i contributi a Italia Lavoro Spa, le indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie.
Rinnovata per tutto il 2010 è anche la detassazione dei contratti di produttività dei dipendenti del settore privato, che prevede l’assoggettamento dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di premio di produzione, alle seguenti condizioni:

• su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
• con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva.
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