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LA PEC ANCHE PER I PRIVATI CITTADINI

La Pec anche per i privati cittadini

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un nuovo sistema di posta elettronica, che consente al mittente di inviare un messaggio di posta elettronica avente lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. In particolare, si tratta di una casella di e-mail che informa sia il mittente che il destinatario dell'avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l'ora e la data precisa dell'invio e della ricezione. 

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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un nuovo sistema di posta elettronica, che consente al mittente di inviare un messaggio di posta elettronica avente lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. In particolare, si tratta di una casella di e-mail che informa sia il mittente che il destinatario dell'avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l'ora e la data precisa dell'invio e della ricezione.
Il servizio PEC, inizialmente obbligatorio per i professionisti, le società e le Pubbliche Amministrazioni, è stato ora esteso anche ai cittadini. In questo modo, il cittadino che esercita il diritto di attivare una casella PEC, può dialogare direttamente e gratuitamente con la Pubblica Amministrazione.
Nel mese di ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate aveva attivato in via sperimentale il nuovo servizio PEC per i cittadini. A partire dal 26 aprile 2010, come reso noto con il comunicato stampa del 19 aprile 2010, le Entrate hanno attivato a regime la nuova piattaforma PEC anche per i cittadini.
Per poter attivare la propria casella di posta certificata è necessario rivolgersi ad un gestore accreditato presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

1) Quando è preferibile inviare messaggi PEC

Il nuovo servizio PEC può essere utilizzato per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico. La posta elettronica certificata è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni ufficiali, per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio.
In particolare, la PEC consente di richiedere assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità e permette di effettuare le stesse operazioni che il mittente svolgerebbe presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate o al telefono, riducendo però i tempi di erogazione dei servizi.

2) La PEC per le società, professionisti e Pubblica Amministrazione

Fino ad ora, dovevano accedere al servizio PEC solo le società, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dal decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008.
In particolare, per le imprese, l’articolo 16, comma 6 del decreto stabilisce che:
• le nuove imprese hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’atto della loro costituzione;
• le imprese già costituite devono comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese, entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto (29 novembre 2011 );
• l’iscrizione dell’indirizzo di PEC nel registro delle imprese e le sue successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Il comma 7 dello stesso articolo del decreto si rivolge, invece, a tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale, che sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini il proprio indirizzo PEC, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. In altre parole, i professionisti dovevano comunicare la propria casella PEC entro il 29 novembre del 2009.
Infine, nei commi 8, 9, 10 e 11 del Dl n. 185/2008 viene precisato che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono istituire una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo, dandone comunicazione al CNIPA, che provvederà alla pubblicazione degli indirizzi in un elenco consultabile per via telematica.
Le comunicazioni tramite PEC tra le Pubbliche Amministrazioni possono avvenire senza che il destinatario dichiari la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

3) L'estensione della PEC ai cittadini

Considerata la funzionalità del servizio PEC con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 119 del 6 Maggio 2009, tale servizio è stato esteso anche ai cittadini.
Tuttavia, mentre nel primo caso si tratta di un “obbligo”, per i cittadini si tratta di un “diritto”. In sostanza, il cittadino può attivare una casella PEC e dialogare direttamente e gratuitamente con la Pubblica Amministrazione. Tale servizio offre notevoli vantaggi in termini sia di tempo, che di costo. In particolare, i cittadini possono comunicare con gli Uffici della PA direttamente via e-mail:
• senza dover produrre copie cartacee;
• senza doversi presentare agli Uffici;
• senza sostenere i costi di invio di raccomandata A/R;
• senza il pericolo che le pratiche vadano perse.
Le credenziali del servizio PEC del cittadino valgono come strumento di identificazione in rete. Il cittadino che aderisce al servizio PEC potrà, infatti, inoltrare istanze e dichiarazioni alla PA che, così, avrà certezza dell’identità dello stesso.

4) La richiesta e l'attivazione del servizio PEC

Le caselle di PEC richieste dai cittadini sono state attivate in via sperimentale nel mese di settembre 2009 da ACI e INPS. La PEC rilasciata dall’ACI poteva essere richiesta telefonicamente (tramite il numero verde 800.999.030) oppure presso gli Uffici ACI. Per ottenere, invece, la PEC rilasciata da INPS era necessario effettuare una registrazione sul sito INPS e presentarsi ad un ufficio INPS.
A partire dal 26 aprile 2010 , invece, le caselle di posta elettronica saranno attivate da Poste Italiane, Telecom Italia e Postecom. L’Agenzia delle Entrate, dopo la fase di sperimentazione, ha, infatti, attivato a regime la nuova piattaforma del servizio PEC. In particolare, dal 26 aprile scorso, qualunque cittadino maggiorenne, può:
• richiedere gratuitamente la propria casella PEC, attraverso la procedura guidata disponibile sul sito www.postacertificata.gov.it;
• attivare la propria casella PEC presso uno degli Uffici abilitati all’attivazione;
• usufruire dei servizi offerti dalla piattaforma PEC.
Collegandosi al portale www.postacertificata.gov.it, il cittadino accede ad una procedura interattiva guidata che consente di inserire la richiesta in modo semplice e veloce. Al termine della procedura, al cittadino verrà presentato l’elenco degli Uffici pubblici abilitati all’attivazione del servizio PEC, nonché l’indirizzo di casella PEC.
Per attivare il servizio PEC è prevista una identificazione del cittadino richiedente. Infatti, il cittadino deve recarsi presso uno degli Uffici abilitati, munito di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. L’ufficio abilitato effettua il controllo della correttezza dei dati identificativi del cittadino collegandosi al sito e, nel caso di esito positivo, consegna il Modulo di adesione per la sottoscrizione.

5) Istruzioni per il servizio PEC

Il servizio PEC, inizialmente riservato agli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può essere, quindi, utilizzato anche dai contribuenti per inoltrare richieste di riesame in autotutela degli esiti derivanti dall’attività di liquidazione dei tributi.
In particolare, il servizio è stato attivato con riferimento a tutte le tipologie di modello Unico (Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali), al 730 e al 770.
L’invio nel 2010 delle comunicazioni di irregolarità relative a Unico 2008, rappresenta la prima occasione per i cittadini di usufruire del nuovo canale di assistenza.
La richiesta di assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità deve avvenire tramite invio di un messaggio di PEC all’indirizzo:
[email protected]

Tale indirizzo può essere utilizzato, dagli intermediari abilitati o dai contribuenti dotati di PEC. Il messaggio deve necessariamente contenere nell’oggetto:
• in caso di comunicazione, l’indicazione “COMUNICAZIONE NUM. …” seguita dal numero relativo alla comunicazione per la quale si richiede assistenza;
• in caso di avviso telematico, l’indicazione “AVVISO NUM. …” seguita dal numero relativo all’avviso per il quale si richiede assistenza.
Per ciascuna comunicazione o avviso deve essere inviato un solo messaggio, al fine di consentire la più efficiente gestione delle risposte da fornire. Al messaggio dovranno essere allegati:
• il modulo standard appositamente predisposto per la tipologia di dichiarazione oggetto di controllo, compilato nelle parti di interesse;
• gli ulteriori documenti, ritenuti necessari per il riesame della posizione.

Il richiedente (contribuente o intermediario) deve aver cura di sottoscrivere il predetto modulo. L’intermediario è, inoltre, tenuto a dichiarare che agisce per delega del contribuente.
Le richieste di assistenza pervenute sono esaminate da operatori specializzati che rispondono nel giro di pochi giorni, tramite posta elettronica certificata, comunicando l’accoglimento oppure il rigetto dell’istanza a seguito del riesame della posizione. Per i casi che presentano, però, una complessità tale da richiedere un più approfondito esame di merito, l’interessato sarà invitato a rivolgersi ai competenti uffici periferici.
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Commenti

Chris - 04/01/2018

QUANTO SCRIVETE NON E' PIU' VERO. QUANDO SONO ANDATO ALLA PAGINA www.postacertificata.gov.it c'è una dichiarazione abbastanza indecifabile che dice che non c'è più il servizio PEC come indicato

alessandro - 13/05/2016

gradirei informazioni su articoli divulgativi su formazione di business plan dedicati ad attività di affitto uffici di coworking.grazie per l'attenzione.

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